CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 23920/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32454-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18/20, presso l'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Oggetto R.G.N.32454/2020 Cron. Rep. Ud.15/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 25/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/06/2020 R.G.N. 657/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: la Corte di appello di Milano, rigettato il gravame proposto da A nna M aria Annunziata, ha confermato il rigetto della domanda proposta dalla stessa, volta ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di "ripetizione" della somma di Euro 23.634,07 a titolo di indebita percezione, nel periodo compreso dal 2011 al 2014, di quote di integrazione al minimo sulla pensione percepita non spettante per superamento del reddito previsto; a fondamento della decisione, la Corte di appello ha osservato come fosse stata accertata, in favore della ricorrente e del marito dellastessa, la fruizione di redditi nell’anno 2009 a titolo di rendita da assicurazione e che per quell’anno non fosse stata presentata dichiarazione dei redditi; da tale circostanza era derivata l’erronea erogazione dell’integrazione al minimo negli anni seguenti; alla statuizione principale seguiva quella accessoria sulle spese, regolate, per entrambi i gradi di giudizio, in base al principio di soccombenza in considerazione della irrilevanza della presentazione della richiesta di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., trattandosi di accertamento negativo di indebito e non di prestazioni; avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di censura; l'INPS ha resistito, con controricorso; chiamata la causa all’adunanza camerale del 15 giugno 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] con l'unico motivo di ricorso -ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.-è dedotta falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come formulato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. con modif. in L. n. 326 del 2003, per avere la sentenza impugnata, pur in presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., resa dalla parte personalmente, erroneamente condannato la stessa al pagamento delle spese giudiziali; il motivo, ritualmente argomentato nel rispetto degli oneri di allegazione e produzione di cui all''art. 366 n. 6 c.p.c. e all'art. 369 n. 4 c.p.c., è fondato; l'art. 152 disp. att. c.p.c. stabilisce, nella parte che qui interessa, che "Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'art. 96, comma 1, c.p.c. non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, commi da 1 a 3, e art. 77. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente (...)"; nel confrontarsi con la disposizione in oggetto, la Corte ha osservato come il beneficio dell'esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, introdotto dalla L. n. 533 del 1973, art. 11, sulle basi della L. n. 153 del 1969, previgente art. 57, attraverso alcune pronunce della Corte Costituzionale avesse, nel tempo, ampliato l'ambito di estensione sia dal punto di vista soggettivo, includendovi l'INAIL dal lato passivo (Corte Cost. n. 23 del 1973) ed i congiunti superstiti del lavoratore (Corte Cost. n. 98 del 1987), sia dal punto di vista oggettivo, ricomprendendo (Corte Cost. n. 85 del 1979) anche le controversie assistenziali, per l'assimilabilità delle due situazioni sul piano sostanziale e processuale; la Corte ha anche evidenziato come, soprattutto nella vigenza della precedente versione della disposizione (quella introdotta dalla L. n. 533 del 1973, art. 11), si fosse realizzata, grazie agli interventi della Corte Costituzionale richiamati, la massima forza espansiva della ratio normativa, tesa a facilitare l'accesso al giudice previdenziale ed assistenziale quando "si occupa di prestazioni che consentono all'avente diritto di uscire dal bisogno" (v. in motivaz. Cass. nn. 16676 del 2020 e 29010 del 2020). Nel contempo, ha osservato che, così individuata la finalità che sorregge la logica di favore di cui la disposizione è espressione, essa deve legarsi strettamente "non a qualsiasi domanda inerente alla materia previdenziale od assistenziale ma -appunto - solo alla domanda tendente ad ottenere prestazioni previdenziali od assistenziali", trattandosi di "disciplina (...) espressione di diritto singolare, che non si presta dunque ad essere applicato a casi non espressamente indicati" (sempre in motivazione, Cass. nn. 16676 e 29010 del 2020, cit., con richiamo a Cass. n. 25759 del 2008 che, sia pure resa con riferimento all'art. 152 att. c.p.c. nel testo vigente prima della modifica di cui al D.L. n. 30 settembre 2003, n. 269, osservava come "L'esonero del lavoratore dall'obbligo di rifusione delle spese (fosse) subordinato al fatto che questi (chiedesse) ad istituti di assistenza e previdenza prestazioni previdenziali"); Cass. n. 16676 del 2020, cit., seguita dalla successiva Cass. n.6572 del 2023, ha pure osservato che la medesima ratio è alla base del successivo corollario per cui è necessario che "il diritto alla prestazione (costituisca) l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento"; i l beneficio dell'esonero, in deroga al regime ordinario di soccombenza, è stato perciò negato nei giudizi aventi ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione dell'interessato negli elenchi dei lavoratori agricoli; non si intende ora rimettere in discussion e i principi esposti, tuttavia, la fattispecie concreta non è riconducibile ai precedenti della Corte, per avere un petitum diverso e più ampio; oggetto del giudizio non è solo l'accertamento della illegittimità della pretesa dell’INPS ma anche del diritto a trattenere la quota di pensione pretesa dall'Inps; il diritto alla prestazione previdenziale è, quindi, l'oggetto della domanda giudiziale e non mera conseguenza "indiretta ed eventuale" della domanda di accertamento del diritto alla soluti retentio; va, dunque, data continuità a Cass. n. 24365 del 2022 che ha ricondotto nel perimetro di applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. il giudizio in cui era stata dedotta "l'illegittimità del provvedimento dell'Inps di ripetizione delle somme erogate, a titolo di disoccupazione agricola, ritenuta indebita a causa della mancata iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, per gli anni in contestazione" e non, invece, alla più recente pronuncia di Cass. n. 33109 del 2022, pervenuta ad opposte conclusioni; deve, peraltro, osservarsi che è intervenuta anche Cass.n. 37973 del 2022 che, affrontando la medesima questione, ha affermato il principio secondo cui "il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp.att. c.p.c., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione"; la Corte di appello di Milano non si è attenuta agli indicati principi perché ha condannato l'odierna ricorrente, nonostante la rituale dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.,al pagamento delle spese del grado; la sentenza impugnata va, pertanto, cassata ex art. 382, comma 3, c.p.c. nella parte in cui ha disposto la condanna della ricorrente, a titolo di spese processuali, al pagamento della somma di Euro 1.900,00, (v., in relazione alla cassazione senza rinvio, la recente Cass. n. 12454 del 2022); le spese del giudizio di cassazione si compensano in ragione degli evidenziati contrasti. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la condanna dell'odierna ricorrente al pagamento de