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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 2023

Cassazione n. 30383/2023

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onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 8087-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 104 , nello studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12 , presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE -intimato - avverso la sentenza n. 467/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 18/09/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], evocava in giudizio l’Agenzia del Demanio ed il Ministero dell’Economia e Finanze innanzi il Tribunale di Cagliari per sentir dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione di un terreno con sovrastante fabbricato.

Nella resistenza dei convenuti, che in via riconvenzionale invocavano la condanna degli attori al rilascio del bene da essi detenuto senza titolo ed al pagamento della correlata indennità di occupazione, il Tribunale, con sentenza n. 740/2019, rigettava ladomanda principale ed accoglieva la riconvenzionale, limitatamente al rilascio.

Con la sentenza impugnata, n. 467/2020, la Corte di Appello di Cagliari rigettava tanto l’impugnazione principale che quella incidentale, interposte rispettivamente, la prima, dagli odierni ricorrenti principali, e la seconda, dalla odierna ricorrente incidentale, avverso la decisione di prima istanza, Propongono ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la prima anche in proprio, e tutti e tre in veste di eredi di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso la Agenzia del Demanio, spiegando ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.

Il Ministero dell’Economia e Finanze, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Con istanza del 27.3.2023 la parte ricorrente incidentale, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente incidentale ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Prima di esaminare i motivi di ricorso e la proposta di decisione formulata dal consigliere relatore, il Collegio prende atto che le Sezioni Unite di questa Cortesono state investite della questione di massima importanza concernente la configurabilità dell’incompatibilità del consigliere che ha sottoscritto la proposta di decisione ex art. 380-bis c.p.c. a far parte del collegio che, a seguito della richiesta di decisione presentata dalla parte nel termine di 40 giorni previsto dalla legge, è chiamato a decidere il ricorso.

Poiché nel caso di specie il consigliere relatore è lo stesso che a suo tempo ha sottoscritto la proposta di decisione, si impone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di cui anzidetto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionerinvia il ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 8087-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 104 , nello studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12 , presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE -intimato - avverso la sentenza n. 467/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 18/09/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], evocava in giudizio l’Agenzia del Demanio ed il Ministero dell’Economia e Finanze innanzi il Tribunale di Cagliari per sentir dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione di un terreno con sovrastante fabbricato. Nella resistenza dei convenuti, che in via riconvenzionale invocavano la condanna degli attori al rilascio del bene da essi detenuto senza titolo ed al pagamento della correlata indennità di occupazione, il Tribunale, con sentenza n. 740/2019, rigettava ladomanda principale ed accoglieva la riconvenzionale, limitatamente al rilascio. Con la sentenza impugnata, n. 467/2020, la Corte di Appello di Cagliari rigettava tanto l’impugnazione principale che quella incidentale, interposte rispettivamente, la prima, dagli odierni ricorrenti principali, e la seconda, dalla odierna ricorrente incidentale, avverso la decisione di prima istanza, Propongono ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la prima anche in proprio, e tutti e tre in veste di eredi di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso la Agenzia del Demanio, spiegando ricorso incidentale affidato ad un solo motivo. Il Ministero dell’Economia e Finanze, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con istanza del 27.3.2023 la parte ricorrente incidentale, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente incidentale ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Prima di esaminare i motivi di ricorso e la proposta di decisione formulata dal consigliere relatore, il Collegio prende atto che le Sezioni Unite di questa Cortesono state investite della questione di massima importanza concernente la configurabilità dell’incompatibilità del consigliere che ha sottoscritto la proposta di decisione ex art. 380-bis c.p.c. a far parte del collegio che, a seguito della richiesta di decisione presentata dalla parte nel termine di 40 giorni previsto dalla legge, è chiamato a decidere il ricorso. Poiché nel caso di specie il consigliere relatore è lo stesso che a suo tempo ha sottoscritto la proposta di decisione, si impone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di cui anzidetto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionerinvia il ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, n
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