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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14067/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.BOUHENI Kamel ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che ha confermato la decisione del Tribunale di Perugia che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.624 e 625 n.7 cod.pen., per avere sottratto una bicicletta parcheggiata in esposizione dinanzi al negozio che vendeva biciclette con pedalata assistita. 2.Lamenta il ricorrente difetto di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede e al man- cato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen,. in considerazione della minima offensività del fatto reato.

3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto ripropo- sitivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello con corretto argomentare logico giuridico, evidenziando come la bicicletta risultasse mo- mentaneamente parcheggiata dinanzi al negozio e che pertanto la stessa non era abbandonata sulla pubblica via, ma esposta priva di chiusure onde consentire ai potenziali clienti di valutarne l'efficienza, peraltro conforman- dosi alla giurisprudenza di legittimità sul punto, costante dopo l'isolato pre- cedente richiamato dal ricorrente per ipotesi affatto diversa (sez.4, n.4200 del 20/10/2016, Ribaga, Rv.269128; sez.5, n.17604 del 13/01/2020 [OSCURATO:PERSONA], Rv.279343; sez.4, n.36547 del 23/09/2021, Ziranu, Rv.281924, in ipotesi del tutto analoga). 3.1 Manifestamente infondato è anche il motivo concernente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità, la quale è stata esclusa ai sensi dell'art.131 bis commi 1 e 2 cod.pen. in ragione della abitualità della con- dotta, in ragione dei plurimi precedenti penali della stessa specie in cui era incorso il ricorrente anche con diverse generalità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.BOUHENI Kamel ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che ha confermato la decisione del Tribunale di Perugia che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.624 e 625 n.7 cod.pen., per avere sottratto una bicicletta parcheggiata in esposizione dinanzi al negozio che vendeva biciclette con pedalata assistita. 2.Lamenta il ricorrente difetto di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede e al man- cato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen,. in considerazione della minima offensività del fatto reato. 3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto ripropo- sitivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello con corretto argomentare logico giuridico, evidenziando come la bicicletta risultasse mo- mentaneamente parcheggiata dinanzi al negozio e che pertanto la stessa non era abbandonata sulla pubblica via, ma esposta priva di chiusure onde consentire ai potenziali clienti di valutarne l'efficienza, peraltro conforman- dosi alla giurisprudenza di legittimità sul punto, costante dopo l'isolato pre- cedente richiamato dal ricorrente per ipotesi affatto diversa (sez.4, n.4200 del 20/10/2016, Ribaga, Rv.269128; sez.5, n.17604 del 13/01/2020 [OSCURATO:PERSONA], Rv.279343; sez.4, n.36547 del 23/09/2021, Ziranu, Rv.281924, in ipotesi del tutto analoga). 3.1 Manifestamente infondato è anche il motivo concernente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità, la quale è stata esclusa ai sensi dell'art.131 bis commi 1 e 2 cod.pen. in ragione della abitualità della con- dotta, in ragione dei plurimi precedenti penali della stessa specie in cui era incorso il ricorrente anche con diverse generalità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Ro
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