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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 06894/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Cr3k2A-E,- D 4C-ELL-0 [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dal Trt~di Bologna, confermativa della pronuncia di condanna del Tribunale di Piacenza, per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, nn. 2 e n. 7, cod. pen.

Deduce mancanza di motivazione.

Il ricorso è inammissibile perché del tutto aspecifico, non contenendo alcuna enunciazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Cr3k2A-E,- D 4C-ELL-0 [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dal Trt~di Bologna, confermativa della pronuncia di condanna del Tribunale di Piacenza, per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, nn. 2 e n. 7, cod. pen. Deduce mancanza di motivazione. Il ricorso è inammissibile perché del tutto aspecifico, non contenendo alcuna enunciazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 06894/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris