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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23707/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce la violazione dell'art. 99 cod. pen. e il vizio di motivazione, in punto di mancata esclusione della recidiva; ritenuto che, nel rigettare il pedissequo motivo di appello quanto alla mancata esclusione della recidiva, la sentenza impugnata si è fedelmente attenuta al consolidato principio di diritto (Sez.

U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12;2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960), secondo cui, ai fini della relativa rilevazione, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali; rilevato che, difatti, nel ribadire la sussistenza dell'aggravante, strettamente inerente alla persona del colpevole, la sentenza stessa non si è attestata sui soli precedenti penali, ma li ha posti in relazione, anche avuto riguardo all'elemento cronologico, con la rinnovata condotta delittuosa, l'ultima distante di appena un mese rispetto ai fatti oggetto di giudizio e ha valorizzato la più accentuata capacità a delinquere da essa espressa, con motivazione palesemente esente da vizi del ragionamento logico e, come tale, incensurabile in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce la violazione dell'art. 99 cod. pen. e il vizio di motivazione, in punto di mancata esclusione della recidiva; ritenuto che, nel rigettare il pedissequo motivo di appello quanto alla mancata esclusione della recidiva, la sentenza impugnata si è fedelmente attenuta al consolidato principio di diritto (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12;2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960), secondo cui, ai fini della relativa rilevazione, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali; rilevato che, difatti, nel ribadire la sussistenza dell'aggravante, strettamente inerente alla persona del colpevole, la sentenza stessa non si è attestata sui soli precedenti penali, ma li ha posti in relazione, anche avuto riguardo all'elemento cronologico, con la rinnovata condotta delittuosa, l'ultima distante di appena un mese rispetto ai fatti oggetto di giudizio e ha valorizzato la più accentuata capacità a delinquere da essa espressa, con motivazione palesemente esente da vizi del ragionamento logico e, come tale, incensurabile in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è de
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