CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 1991
Cassazione n. 31316/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/01/1991 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti per i reati di cui agli artt. 697 cod. pen. e 4 I. n. 110 del 1974 (capi B. e C. della rubrica) in quanto estinti per intervenuta prescrizione, confermandone la condanna per il delitto aggravato di minaccia (capo A.), rideterminando la pena; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge penale e processuale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A., è patentemente generico poiché contiene enunciati del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1