CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 luglio 2021
Cassazione n. 32916/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20389/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso per cassazione. - ricorrente - contro Ministero dell'interno, nella persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ape legis dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - controricorrente- ,2 2 avverso la sentenza della Corte di appello di ANCONA n. 359/2020, pubblicata in data 30 aprile 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 aprile 2020, la Corte di appello di Ancona ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], proveniente dal Bangladesh, proposto avverso l'ordinanza del 10 ottobre 2016, con la quale il Tribunale di Ancona aveva confermato il provvedimento di diniego della Commissione territoriale competente. 2. Il richiedente aveva dichiarato di avere lasciato il paese d'origine, poiché a seguito di alcuni scontri che si erano verificati, che avevano provocato l'incendio del suo negozio, non era più stato in grado di restituire i soldi che aveva ricevuto in prestito; che aveva paura dei creditori e temeva per la sua incolumità personale. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi. 4. Il Ministero dell'Interno ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 158 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. perchè il Giudice relatore ed estensore risultava un giudice ausiliario di appello non appartenente alla magistratura togata. 2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per violazione del dovere di cooperazione istruttoria, non essendo stata valutata in relazione alla domanda di protezione sussidiaria di cui alla lettera c) dell'art. 14 del decreto legislativo n. 251/2007, la situazione di violenza indiscriminata nel paese di origine, fornendo in tal modo una motivazione apparente, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.. 3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma secondo, cod. proc. civ., laddove la Corte territoriale, in relazione alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per gravi motivi di carattere umanitario, aveva omesso di prendere in esame la questione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.. 4. Con atto pervenuto in Cancelleria in data 8 giugno 2021, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e di rinunciare agli atti della causa in oggetto. 5. Ne consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.). La natura del giudizio induce a ritenere equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 luglio 2021. M