CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 06200/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12176-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 271, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente principale - contro 2021 I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 3840 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrenti - ricorrenti incidentali - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA].; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - non chè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. già [OSCURATO:SOCIETA].); - intimata - avverso la sentenza n. 84/2015 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 06/05/2015 R.G.N. 75/2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 6.5.2015, la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado e in accoglimento dell'appello principale proposto dall'INPS, ha dichiarato dovuti i contributi richiesti ad [OSCURATO:SOCIETA]. per CIG, CIGS e mobilità, confermando la decisione di prime cure nella parte in cui aveva escluso la debenza dei contributi per disoccupazione, e - in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA]. - ha dichiarato dovuta la restituzione dei contributi per malattia versati fino a dicembre 2004, condannando peraltro la società al pagamento delle sanzioni per il ritardato pagamento dei contributi dovuti a far data dal gennaio 2005; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura; che l'INPS ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale basato su due motivi; che [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso al ricorso incidentale; che la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo del ricorso principale, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 25, d.lgs. n. 46/1999, e dell'art. 6 CEDU in relazione all'art. 111, commi 10 e 2° Cost., per avere la Corte di merito ritenuto l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo, attribuendo efficacia sanante alle (, 3 v norme intervenute successivamente alla sua introduzione da parte dell'art. 25 cit.; che, con il secondo motivo del ricorso principale, la ricorrente lamenta violazione dell'art. 3, comma 8, I. n. 335/1995, per avere la Corte territoriale ritenuto che il mutamento della natura giuridica dell'impresa non rientrasse nell'ambito di applicazione della norma cit., con conseguente irretroattività degli obblighi contributivi correlati al mutamento medesimo; che, con il terzo motivo del ricorso principale, ci si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5, d.lgs. C.p.S. n. 869/1947 e succ. mod. e integraz., dell'art. 118 att. c.p.c. e del ius superveniens costituito dagli artt. 10, 20, 46 e 47, d.lgs. n. 148/2015, per avere la Corte territoriale ritenuto che l'esonero dalla contribuzione per CIG e CIGS non riguardasse le società miste che operano in regime di concorrenza; che, con il quarto motivo del ricorso principale, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 16, I. n. 223/1991, per avere la Corte di merito ritenuto che l'esonero dal pagamento dei contributi per disoccupazione non concernesse anche i contributi per mobilità, come invece ritenuto da Cass. n. 11487 del 2015; che, con il quinto motivo del ricorso principale, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 10, I. n. 388/2000, per avere la Corte di merito ritenuto dovute le sanzioni, nonostante l'incertezza interpretativa relativa all'obbligo di corrispondere i contributi per CIG e CIGS; che, con il primo motivo del ricorso incidentale, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. 4 Lt per avere la Corte di merito ritenuto che la questione relativa ai contributi per disoccupazione dovuti anteriormente al 29.12.2003 fosse coperta dal giudicato derivante dalla sentenza resa dal TAR Friuli-[OSCURATO:PERSONA] n. 483/12, nonostante che si trattasse di pronuncia di mero rito; che, con il secondo motivo del ricorso incidentale, l'INPS lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 40, r.d.l. n. 1827/1935, e 36, d.P.R. n. 818/1957, per avere la Corte territoriale escluso la debenza dei contributi per disoccupazione iscritti a ruolo per il periodo anteriore al 29.12.2003, ancorché il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 43108 del 20.3.2008 avesse concesso l'esonero alla ricorrente principale solo a far data dal 29.12.2003; che, ciò posto, va premesso, con riguardo al primo motivo del ricorso principale, che è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l'efficacia della previsione di cui all'art. 25, d.lgs. n. 46/1999, già differita, rispetto all'entrata in vigore dell'intero procedimento di riscossione, dalla disposizione transitoria contenuta nell'art. 36, comma 6, del medesimo decreto legislativo e poi più volte ulteriormente differita dall'art. 38, comma 8, I. n. 289/2002, e dall'art. 4, comma 25, I. n. 350/2003, sino a prevederne l'applicazione dal 10 gennaio 2004, è stata ulteriormente oggetto di disciplina da parte dell'art. 38, comma 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con I. n. 122/2010), che, stabilendo che le disposizioni contenute nell'art. 25, d.lgs. n 46/1999, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 31.12.2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1°.1.2004 dall'ente creditore, si è posto in chiave di raccordo temporale con le precedenti proroghe, di talché, utilizzando il meccanismo della sospensione di efficacia per un triennio dell'applicazione della regola della decadenza, ha consentito il recupero coattivo di crediti non compresi nelle proroghe operative sino alla data suddetta, incidendo anche sulle decadenze già verificatesi nell'arco temporale compreso tra il 1°.1.2004 ed il 1°.1.2010 (così Cass. nn. 5963 del 2018, 16307 e 27726 del 2019 e succ. conf.); che, essendo stato escluso che tale disciplina possa essere sospettata di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 111 Cost. e 6 CEDU (Cass. n. 22663 del 2018), il primo motivo si rivela infondato; che parimenti infondati sono il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale, dovendo sul punto richiamarsi quanto statuito, in fattispecie affatto analoga, da Cass. n. 21533 del 2019; che, pertanto, deve qui ribadirsi che l'art. 8, I. n. 335/1995, secondo cui i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato, opera nei casi in cui si provveda alla riclassificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali di cui all'art. 49, I. n. 88/1989, al fine di renderla coerente con l'attività effettivamente svolta, e non invece nel diverso caso qui in esame in cui non vi è stato mutamento di attività o erronea comunicazione iniziale delle caratteristiche della stessa, ma assoggettamento a contribuzione per effetto del mutamento di natura giuridica del datore di lavoro, con la trasformazione da azienda municipalizzata a società di capitali, rimando in tale caso la contribuzione dovuta sin dal momento in cui se ne sono verificati i presupposti; che, del pari, va ribadito che le società a capitale misto, ed in particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico aventi ad oggetto l'esercizio di attività industriali, com'è l'odierna ricorrente principale, sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità, dovendo escludersi nei loro confronti l'applicabilità dell'esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici dall'ad 3, d.lgs. C.p.S. n. 869/1947, in relazione alla natura essenzialmente privata delle società partecipate, finalizzate all'erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l'amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la mera partecipazione da parte dell'ente pubblico; che va parimenti rimarcato che tali conclusioni non possono essere scalfite dall'art. 10, d.lgs. n. 148/2015, il quale - per quanto qui interessa - ha espressamente previsto l'assoggettamento alla cassa integrazione (e alla relativa contribuzione) delle imprese industriali aventi ad oggetto la "produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas", non avendo tale disposizione efficacia innovativa rispetto al quadro ordinamentale già esistente al momento della sua adozione; che va, ancora, ribadito che la contribuzione per mobilità, ai sensi dell'art. 16, I. n. 223/1991, è dovuta dalle imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, essendosi chiarito che il rinvio alla disciplina dell'assicurazione contro la disoccupazione contenuto nei commi 2 e 12 della norma cit. attiene alla commisurazione del contributo e alla normativa applicabile "in quanto compatibile", ma non anche alla individuazione delle imprese i cui lavoratori hanno diritto all'istituto della mobilità (come operante ratione temporis) nel caso di licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'articolo 24, I. n. 223/1991, che sono quelle rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale; che va, infine, ribadito che applicabilità delle sanzioni in misura ridotta dì cui all'art. 116, comma 10, I. n. 388/2000, per l'ipotesi in cui il ritardato o mancato versamento dei contributi derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo, presuppone l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali entro il termine fissati dagli enti impositori, ciò che nella specie non è stato nemmeno adombrato, pretendendosi anzi nel ricorso di aver diritto ad una nuova fissazione del termine di pagamento che è affatto sfornita di base normativa; che, pertanto, il ricorso principale va rigettato; che, con riguardo al ricorso incidentale, va premesso che i giudici territoriali hanno ritenuto che il d.m. n. 43108/2003, con cui l'odierna ricorrente principale è stata esonerata dal pagamento dei contributi per la disoccupazione in ragione del regime di stabilità dell'impiego assicurato ai propri dipendenti, dovesse essere interpretato alla stregua delle affermazioni contenute nella sentenza del TAR Friuli-[OSCURATO:PERSONA] n. 483/2012, che - nel dichiarare improcedibile il ricorso e i motivi aggiunti proposti dall'odierna ricorrente principale - ha affermato che la data di decorrenza indicata nel d.m. cit. non implicava che l'esonero non fosse operativo per il passato, trattandosi invero di situazione rimasta immutata nel tempo e la cui rilevanza discende direttamente dalla legge, ma soltanto che esso non era mai venuto meno; che, ciò posto, il primo motivo è fondato, essendosi chiarito che - ferma restando la possibilità che una pronuncia del giudice amministrativo faccia stato anche davanti al giudice ordinario, allorché siano identici il fatto materiale ed il bene della vita preteso dalla parte attrice (così Cass. n. 25893 del 2008) - una pronuncia in rito dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale (così, tra le più recenti, Cass. n. 13603 del 2021); che, restando logicamente assorbito il secondo motivo, in considerazione del fatto che la Corte di merito non ha escluso il diritto dell'INPS a rivendicare i contributi per disoccupazione anteriori al d.m. cit., ma ha piuttosto (ed erroneamente) ravvisato nel giudicato amministrativo un ostacolo a pronunciarsi sul punto, la sentenza impugnata va cassata per quanto di ragione e la causa rinviata alla Corte d'appello di Venezia, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; che, in considerazione del rigetto del ricorso principale, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo e rigettato il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Venezia, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il vers