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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15341/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.3762/06/2017depositata il 20/12/2017, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parteprivata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichiaffidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022(rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare aigiudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione diadesione;che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossionesono estinti;l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciatinel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasititolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e nonrimborsabili; è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza aisensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, 18/05/2026La Presidente TitolareAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.3762/06/2017depositata il 20/12/2017, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parteprivata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichiaffidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022(rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare aigiudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione diadesione;che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossionesono estinti;l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciatinel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasititolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e nonrimborsabili; è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza aisensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, 18/05/2026La Presidente TitolareAngelina-[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15341/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris