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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2021

Cassazione n. 41222/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza è stata confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA], denunziando violazione di legge e correlati vizi motivazionali; [OSCURATO:PERSONA] - che la sentenza impugnata deve essere annullata perché il reato è estinto per prescrizione, essendo decorso il relativo termine alla data del 26 agosto 2019, prima della sentenza di appello; - che i motivi proposti non sono manifestamente infondati; - che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione può essere pronunciata anche nei confronti dei coimputati non impugnanti in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., perché il giudicato di colpevolezza nei loro confronti si è formato dopo del verificarsi della predetta causa estintiva (Sez.

U, n. 3391 del 26/10/2017, Rv. 271539).

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti del ricorrente e per l'effetto estensivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] perchè il reato è estinto per prescrizione.

Così in Roma, il 8 giugno 2021 Il consi stensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza è stata confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA], denunziando violazione di legge e correlati vizi motivazionali; [OSCURATO:PERSONA] - che la sentenza impugnata deve essere annullata perché il reato è estinto per prescrizione, essendo decorso il relativo termine alla data del 26 agosto 2019, prima della sentenza di appello; - che i motivi proposti non sono manifestamente infondati; - che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione può essere pronunciata anche nei confronti dei coimputati non impugnanti in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., perché il giudicato di colpevolezza nei loro confronti si è formato dopo del verificarsi della predetta causa estintiva (Sez. U, n. 3391 del 26/10/2017, Rv. 271539). P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti del ricorrente e per l'effetto estensivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] perchè il reato è estinto per prescrizione. Così in Roma, il 8 giugno 2021 Il consi stensore Il P