CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 novembre 2022
Cassazione n. 31916/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GUP TRIBUNALE VELLETRIcon l'ordinanza del 25/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tettelsentite le conclusioni del PG /a1:12:222:2121:3 $ 1O P/ E. e R Il P.G. conclude chiedendo che la Corte risolvendo il conflitto dichiari la competenza del Tribunale di Velletri udito il difensore L'avv. [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del P.G. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 25/11/2022 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma dà atto che: - il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Velletri, in accoglimento delle eccezioni sollevate dalle difese, tra le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiarava, con sentenza in data 18/11/2021, la propria incompetenza per territorio nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati, Sergi e Benigni, dei reati di cui agli artt. 2 d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 e 110 cod. pen. (capo 1), 10 -ter stesso decreto e 110 cod. pen. (capo 2), Sergi, Nastasi e Bondatti, del reato di cui agli artt. 8 del suddetto decreto e 110 cod. pen. (capo 3), Mosca, Bondatti e Nastasi del reato di cui agli artt. 8 del suddetto decreto e 110 cod. pen. (capo 4) e Bondatti del reato di cui all'art. 8 del medesimo decreto (capo 5); - detto Giudice riteneva competente il Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., avuto riguardo al luogo ove era stata emessa la prima fattura relativa ad operazioni inesistenti, identificata in quella emessa il 30 gennaio 2013 dalla società Car service s.r.l. avente appunto sede in Roma. Rileva il Giudice remittente che all'udienza dinanzi allo stesso il suddetto difensore, pur avendo sollevato eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Velletri, ha chiesto, in applicazione dell'art. 18, comma 3, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Velletri. Ritiene che l'eccezione difensiva debba trovare accoglimento, atteso che: - una deroga ai principi generali in materia di competenza territoriale è disciplinata con riferimento all'ipotesi di emissione plurima di fatture dall'art. 8, comma 2, del summenzionato decreto legislativo, nel senso che "ai fini dell'applicazione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato"; - con riguardo a detta fattispecie l'art. 18, comma 3, dispone che "è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p."; - nel caso in esame trattasi di fatture emesse tutte nello stesso periodo di imposta relativo all'anno 2013; - la competenza territoriale deve essere radicata presso il Tribunale di Velletri, nel cui circondario è stato iscritto per primo il procedimento penale. E, pertanto, dispone la trasmissione a questa Corte degli atti per la risoluzione del conflitto di competenza territoriale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Senza dubbio nel caso in esame, vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal Giudice remittente. Deve, invero, ritenersi competente il Tribunale di Velletri e quindi il G.u.p. di questo Tribunale, al quale vanno conseguentemente trasmessi gli atti, ai sensi del combinato disposto normativo di cui agli artt. 8, comma 2, e 18, comma 3, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, quale Tribunale ove ha sede l'ufficio del Pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 del codice di rito. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del G.u.p. del Tribunale di Velletri cui dispone trasmettersi gli atti. Così dec