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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 gennaio 2022

Cassazione n. 22656/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27384-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 965/2017 della Corte d'appello di Torino, depositata il 03/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che -la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Torino che respingendo il gravame dell’odierna ricorrente ha confermato il rigetto dell’opposizione dalla medesima proposta nei confronti del decreto ingiuntivo ottenuto dallo [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di compensi per l’attività di difesa legale svolta a favore dell’ingiunta nell’ambito di un recupero crediti; -la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con ricorso affidato a tre motivi, cui resiste lo [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: -con atto di rinuncia depositato il 24/1/2022 sottoscritto dal difensore munito del relativo potere come da procura speciale, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione con compensazione delle spese di lite; -il controricorrente ha aderito alla rinuncia con compensazione delle spese come da atto sottoscritto dalla parte e dal difensore e depositatol’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; -ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione del processo di cassazione; -nulla va disposto sulle spese attesa l’adesione alla rinuncia della parte controricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo di cassazione.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27384-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 965/2017 della Corte d'appello di Torino, depositata il 03/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che -la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Torino che respingendo il gravame dell’odierna ricorrente ha confermato il rigetto dell’opposizione dalla medesima proposta nei confronti del decreto ingiuntivo ottenuto dallo [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di compensi per l’attività di difesa legale svolta a favore dell’ingiunta nell’ambito di un recupero crediti; -la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con ricorso affidato a tre motivi, cui resiste lo [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: -con atto di rinuncia depositato il 24/1/2022 sottoscritto dal difensore munito del relativo potere come da procura speciale, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione con compensazione delle spese di lite; -il controricorrente ha aderito alla rinuncia con compensazione delle spese come da atto sottoscritto dalla parte e dal difensore e depositatol’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; -ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione del processo di cassazione; -nulla va disposto sulle spese attesa l’adesione alla rinuncia della parte controricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del processo di cassazione. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezio
Decreto Cassazione n. 22656/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris