CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 maggio 2025
Cassazione n. 22179/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1231/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende, con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CONSORZIO -intimati- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTAn.388/2023 depositata l ’ 11/10/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 maggio 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di Gela il [OSCURATO:PERSONA] (ASI) di Gela per il risarcimento del danno che gli sarebbe derivato dalla omissione di tempestivo ripristino di una strada sopraelevata di proprietà del consorzio, che aveva pregiudicato l’attività commerciale attorea – mediante un locale denominato [OSCURATO:PERSONA] - situata nella sottostante via Generale Cascino. Infatti, per i danni derivati dall’uso di un camion con un’autogrù il Comune di Gela aveva con ordinanza del 6 novembre 2007 vietato il transito nella via sopraelevata e nella via sottostante, e così la situazione era rimasta per tre anni e tre mesi; si costituiva ASI resistendo e tra l’altro eccependo difetto di legittimazione passiva perché la chiusura della strada era stata disposta dal Comune e il danno che aveva indotto quest’ultimo Ente alla chiusura era stato cagionato da un autocarro di [OSCURATO:SOCIETA]., guidato da tale [OSCURATO:PERSONA]; l’attore otteneva allora l’autorizzazione a chiamare in causa [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], i quali si costituivano resistendo, la società ottenendo a sua volta di chiamare [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che pure si costituiva resistendo; in seguito [OSCURATO:SOCIETA]. falliva, e si costituiva il suo Fallimento; il Tribunale, con sentenza n. 652/2018, rigettava la domanda attorea, compensando le spese processuali tra le parti; il Gambino proponeva appello, cui resistevano tutte le altre parti tranne l’Alabiso; la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n. 388/2023, rigettava il gravame, compensando le spese processuali tra le parti; il Gambino ha presentato ricorso, articolato in sette motivi; si è difesa soltanto la compagnia assicuratrice con controricorso; con provvedimento del 30 giugno 2024 ex articolo 380 bis c.p.c. si è proposto il rigetto del ricorso; il ricorrente ha presentato ritualmente istanza ex articolo 380n, secondo comma, c.p.c., e la causa è stata chiamata nell’adunanza camerale dell’8 maggio 2025, per la quale il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. non essendo il primo motivo – che denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 328 c.p. e 2043 c.c. - evidentemente dirimente, si reputa opportuno illustrare anzitutto il contenuto del secondo motivo e del terzo motivo; 1.2 il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2051 c.c. e 97 Cost.; la Corte d’appello, “da altra angolazione”, avrebbe errato perché, nella interpretazione e nell’applicazione degli articoli invocati in rubrica, non avrebbe ravvisato illecito omissivo dei funzionari di ASI, chiamato a rispondere del loro illecito ex articolo 2043 c.c.; ASI, quale proprietario e custode dell’asse attrezzato, “aveva uno specifico obbligo, … costituzionalmente scaturito dal principio di buon andamento della [OSCURATO:PERSONA], di provvedere all’immediata messa in sicurezza dell’Asse attrezzato danneggiato”; Cass. 23680/2008 insegna che un Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] deve reputarsi custode, ai fini dell’articolo 2051 c.c., delle strade aperte al pubblico transito interne all’area consortile; e S.U. 7706/1998 nonché Cass. 907/2010 affermano che “di fronte ad incuria, inerzia od altri profili di colpa” della pubblica amministrazione riconducibili all’articolo 2043 c.c. può sussistere obbligo risarcitorio della pubblica amministrazione stessa “anche per ritardi nell’esecuzione dell’opera pubblica, quando a tali ritardi sia collegabile la lesione di un diritto soggettivo del privato”; qui invece il giudice d’appello avrebbe operato un’inversa ricostruzione giuridica, muovendo “da un evento ipotetico, come l’insidia stradale”, e nel caso specifico “escludendo, a ritroso, … l’esistenza di un obbligo giuridico del proprietario e del custode di provvedere all’immediata messa in sicurezza della struttura”; il percorso ricostruttivo della C orte territoriale avrebbe illegittimamente miscelato l’obbligatorietà della condotta, l’evento e il nesso causale, che avrebbero dovuto considerarsi separatamente, “muovendo dalla verifica della obbligatorietà dell’immediato ripristino delle condizioni di sicurezza, che andava statuita a prescindere dalle analisi relative all’evento ed al nesso causale”; 1.3 il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c.; la Corte d’appello, interpretando e applicando erroneamente l’articolo 2043 c.c., giunge ad escludere un “nesso causale tra la condotta omissiva del Consorzio e il danno”, negando che ASI avesse “obbligo di evitare i danni derivanti … dalla chiusura della strada”, tra l’altro disposta “da altro Ente, titolare del potere di regolare la viabilità”; si oppone che “la condotta illecita omissiva, costituita dall’inammissibile ritardo da parte del Consorzio della messa in sicurezza dell’[OSCURATO:PERSONA] danneggiato, anche quale custode, e la paralisi imprenditoriale del ricorrente, prodotta dall’adiacenza … alla zona di pericolo” avrebbero dovuto ritenersi causalmente connesse; l’intervento di un [OSCURATO:PERSONA], il Comune, con ordinanza di divieto di transito, non sarebbe stata “circostanza di fatto idonea ad innescare una nuova e autonoma serie causale, ma un mero atto dovuto”; 4. la tematica veicolata nel secondo motivo e nel terzo motivo merita approfondimento, perché l’invocata S.U. 7706/1998 è una pronuncia ormai remota, anteriore persino al riconoscimento del diritto al risarcimento per danno all’interesse legittimo; occorre pertanto, rimettere la causa a pubblica udienza, consentendo la pienezza della difesa delle parti e suscitando pure l’intervento del Procuratore Generale; quanto precede esime questo Collegio dall’illustrazione degli ulteriori motiv