Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 gennaio 2024

Cassazione n. 01917/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17998/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata presso di loro in ROMA, VIA G.B.

MARTINI 3; -controricorrente- avverso la [OSCURATO:PERSONA] della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 372/2019, depositata i l 25/1/2019, e la SENTENZA DEFINITIVA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 4420/2019, depositata il 7/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Sentito il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il processo è stato promosso da [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto opposizione alla delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa ([OSCURATO:PERSONA]) n. 20263 del 2018, che lo ha sanzionato, all’esito di una attività di indagine relativa a un gruppo di ventuno investitori, per avere abusato di informazioni privilegiate concernenti il titolo [OSCURATO:SOCIETA]. in violazione dell’art. 187-bis, comma 4 del d.lgs. 58/1998 (TUF). [OSCURATO:PERSONA], accertata la condotta illecita, aveva irrogato a Tomassini la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 140.000, la sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria pari a mesi nove e la confisca dei beni di sua pertinenza fino alla concorrenza del valore di euro 123.689.

2. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza non definitiva n. 372 del 2019 e con la sentenza definitiva n. 4420 del 2019, pronunciando sull'opposizione proposta dal ricorrente, hanno la prima riconosciuto la sussistenza delle condizioni dell'an della pretesa sanzionatoria di [OSCURATO:PERSONA] e la seconda annullato parzialmente la delibera impugnata, riducendo a euro 60.000 l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicata al ricorrente e annullato altresì la delibera nella parte in cui dispone l'applicazione della confisca per equivalente a un importo superiore al profitto di euro 23.331, conseguito dal ricorrente con la commissione dell'illecito accertato, confermando nel resto la delibera impugnata.

3. Avverso le due sentenze [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe le parti hanno depositato memoria prima dell'udienza. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente va esaminata l’istanza di rilievo d’ufficio del giudicato esterno proposta dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Il ricorrente deduce che dopo la pubblicazione della sentenza non definitiva n. 372/2019 è intervenuto il decreto di archiviazione del 4 febbraio 2019, emesso dal Tribunale di Milano su richiesta del pubblico ministero, richiesta che parla di estraneità di [OSCURATO:PERSONA] “alla ricezione e gestione delle informazioni privilegiate”, così che, a fronte della conclusione di un procedimento penale sugli stessi fatti, il presente processo sarebbe precluso dal principio del ne bis in idem.

Va premesso che secondo la giurisprudenza di questa Corte nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, qualora “emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito” (v. la pronuncia delle sezioni unite n. 13916/2006) e va evidenziato che, da quanto risulta dal verbale dell’udienza del 2 ottobre 2019 nella quale sono state precisate le conclusioni davanti alla Corte d’appello, il difensore del ricorrente ha chiesto di produrre la richiesta di archiviazione del pubblico ministero e il relativo provvedimento del giudice delle indagini preliminari e i difensori di [OSCURATO:PERSONA] non si sono opposti alla produzione documentale.

Ciò premesso, il Collegio osserva come la questione dell’applicabilità del principio del ne bis in idem al caso in esame presupponga la soluzione di quesiti di diritto di particolare rilievo, quali il riconoscimento o meno dell’efficacia di giudicato a un provvedimento di archiviazione reso in sede penale e il rapporto tra il rilievo d’ufficio del giudicato in cassazione e la previsione di cui all’art. 395, n. 5 c.p.c., che impone alla parte di impugnare con la revocazione la sentenza che sia “contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione”, con la necessità di considerare il quadro giuridico europeo in materia, con attenzione alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia.

Si ritiene pertanto, ai sensi del terzo comma dell’art. 384 c.p.c., di riservare la decisione e di assegnare al pubblico ministero e alle parti un termine per il deposito di osservazioni sulla questione.

P.Q.M.

La Corte concede alle parti il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione di cui in motivazione.

Così deciso in Roma il 15 gennaio 2024 nella camera di consiglio della se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17998/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata presso di loro in ROMA, VIA G.B. MARTINI 3; -controricorrente- avverso la [OSCURATO:PERSONA] della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 372/2019, depositata i l 25/1/2019, e la SENTENZA DEFINITIVA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 4420/2019, depositata il 7/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Sentito il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il processo è stato promosso da [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto opposizione alla delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa ([OSCURATO:PERSONA]) n. 20263 del 2018, che lo ha sanzionato, all’esito di una attività di indagine relativa a un gruppo di ventuno investitori, per avere abusato di informazioni privilegiate concernenti il titolo [OSCURATO:SOCIETA]. in violazione dell’art. 187-bis, comma 4 del d.lgs. 58/1998 (TUF). [OSCURATO:PERSONA], accertata la condotta illecita, aveva irrogato a Tomassini la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 140.000, la sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria pari a mesi nove e la confisca dei beni di sua pertinenza fino alla concorrenza del valore di euro 123.689. 2. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza non definitiva n. 372 del 2019 e con la sentenza definitiva n. 4420 del 2019, pronunciando sull'opposizione proposta dal ricorrente, hanno la prima riconosciuto la sussistenza delle condizioni dell'an della pretesa sanzionatoria di [OSCURATO:PERSONA] e la seconda annullato parzialmente la delibera impugnata, riducendo a euro 60.000 l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicata al ricorrente e annullato altresì la delibera nella parte in cui dispone l'applicazione della confisca per equivalente a un importo superiore al profitto di euro 23.331, conseguito dal ricorrente con la commissione dell'illecito accertato, confermando nel resto la delibera impugnata. 3. Avverso le due sentenze [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno depositato memoria prima dell'udienza. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente va esaminata l’istanza di rilievo d’ufficio del giudicato esterno proposta dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Il ricorrente deduce che dopo la pubblicazione della sentenza non definitiva n. 372/2019 è intervenuto il decreto di archiviazione del 4 febbraio 2019, emesso dal Tribunale di Milano su richiesta del pubblico ministero, richiesta che parla di estraneità di [OSCURATO:PERSONA] “alla ricezione e gestione delle informazioni privilegiate”, così che, a fronte della conclusione di un procedimento penale sugli stessi fatti, il presente processo sarebbe precluso dal principio del ne bis in idem. Va premesso che secondo la giurisprudenza di questa Corte nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, qualora “emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito” (v. la pronuncia delle sezioni unite n. 13916/2006) e va evidenziato che, da quanto risulta dal verbale dell’udienza del 2 ottobre 2019 nella quale sono state precisate le conclusioni davanti alla Corte d’appello, il difensore del ricorrente ha chiesto di produrre la richiesta di archiviazione del pubblico ministero e il relativo provvedimento del giudice delle indagini preliminari e i difensori di [OSCURATO:PERSONA] non si sono opposti alla produzione documentale. Ciò premesso, il Collegio osserva come la questione dell’applicabilità del principio del ne bis in idem al caso in esame presupponga la soluzione di quesiti di diritto di particolare rilievo, quali il riconoscimento o meno dell’efficacia di giudicato a un provvedimento di archiviazione reso in sede penale e il rapporto tra il rilievo d’ufficio del giudicato in cassazione e la previsione di cui all’art. 395, n. 5 c.p.c., che impone alla parte di impugnare con la revocazione la sentenza che sia “contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione”, con la necessità di considerare il quadro giuridico europeo in materia, con attenzione alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia. Si ritiene pertanto, ai sensi del terzo comma dell’art. 384 c.p.c., di riservare la decisione e di assegnare al pubblico ministero e alle parti un termine per il deposito di osservazioni sulla questione. P.Q.M. La Corte concede alle parti il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione di cui in motivazione. Così deciso in Roma il 15 gennaio 2024 nella camera di consiglio della se
Sentenza Cassazione n. 01917/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris