CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 10589/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22563/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , v ia Flaminia 405, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentat a e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 165/2018 depositata il23.1. 2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31.1.2024dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art.702 - bis cod.proc.civ. del 2013 la [OSCURATO:PERSONA] della Carità si è rivolta al Tribunale di Catanzaro nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] per chiedere il pagamento di prestazioni socio-sanitarie erogate nel 2012, in forza di contratto del 21.9.2011 stipulato con l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], prorogato per l’anno 2012. Il Tribunale, superando la resistenza della Regione [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’ha condannata a pagare all’attrice la somma di € 41.763,56, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, tenuto conto dei pagamenti effettuati rispetto alla maggior somma dovuta di € 300.753,99, spettante alla Casa della Carità a titolo di contributo dovuto dall’Ente nella misura del 50% della retta giornaliera, nonché le spese processuali, distratte in favore dei difensori antistatari. 2. Avverso la predetta ordinanza di primo grado ha proposto appello la Regione [OSCURATO:PERSONA], a cui ha resistito l’appellata Casa della Carità. La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 23.1.2018 ha accolto il gravame, rigettando la pretesa della Casa della Carità e condannandola alla restituzione di quanto percepito in forza della decisione di primo grado, al pari dei suoi difensori antistatari distrattari ex art.93 cod.proc.civ. quanto alle spese del giudizio di primo grado, compensando integralmente le spese dei due gradi di giudizio. 3. La Corte di appello ha aderito all’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale la sottoscrizione di convenzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] non poteva vincolare la Regione, in difetto di validi elementi normativi in tal senso; ha escluso che l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] intercorso con la Regione riguardasse altro che le prestazioni del primo semestre del 2012, in effetti liquidate; ha negato la sussistenza dei presupposti dell’azione ex art.2041 cod.civ. in difetto del requisito della sussidiarietà. 4.Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 20.7.2018 ha proposto ricorso per cassazione la Casa della Carità, svolgendo nove motivi. Con atto notificato il 26.9.2018 ha proposto controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. La ricorrente ha presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.4, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt.112 e 132 cod.proc.civ., difetto di forma ex art.156 cod.proc.civ. e vizio di extrapetizione per aver la sentenza riformato la decisione di primo grado senza indicarne le parti investite dal gravame e ritenute meritevoli di riforma. Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe accolto il gravame senza correlare le ragioni della pronuncia ai motivi di gravame e all’ordinanza decisoria di primo grado; ed ancora la Corte di appello non avrebbe indicato gli errori in cui sarebbe incorso il Tribunale e avrebbe sentenziato «in libertà», svincolandosi dai motivi di appello e dalla decisione di primo grado. 6. Le censure non possono essere condivise e il motivo appare infondato. La Corte d’appello ha dato atto del contenuto dell’ordinanza impugnata e pure dei motivi di appello, ha riferito dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità a cui ha ritenuto di aderire (a nulla rilevando che esso fosse posteriore alla radicazione del giudizio, circostanza questa peraltro scrutinata favorevolmente ai fini della compensazione delle spese processuali nel capoverso del § 10, a pag.16), ha spiegato nel § 6 le ragioni della decisione, chiarendole ulteriormente a pagina 10, essenzialmente sulla base dell’estraneità della Regione [OSCURATO:PERSONA] al contratto sottoscritto da ASP e Casa di Cura, e ha infine indicato espressamente (pag.16, § 10) che veniva accolto il primo gravame, assorbiti gli altri. Il motivo contempla in un'unica censura diverse ipotetiche violazioni di norme processuali senza che sia possibile inferirne lo specifico contenuto in termini di chiarezza ed analiticità. La ricorrente, infatti, prospetta gradatamente la nullità della sentenza, il difetto di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunziato, la violazione del principio della domanda d'appello, la nullità del difetto di forma ex art. 156 c.p.c., comma 2, ma non si confronta con l'effettivo apparato motivazionale della sentenza impugnata che, dopo avere riassunto il contenuto dell'oggetto del contendere e le ragioni poste a fondamento del Tribunale di Catanzaro dell'accoglimento della domanda della Casa della Carità nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], le ha analiticamente confutate tenendo conto dei motivi di appello e delle difese esposte dall'appellata, all'interno di un corredo motivazionale puntuale e dettagliato. È poi il caso di evidenziare l'inammissibilità per difetto di autosufficienza delle censure di extra-petizione che la ricorrente ha dedotto con riferimento all'appello proposto senza tuttavia consentire a questa Corte di valutare a quali parti dell'atto di impugnazione si riferisse la censura. Fuori fuoco risulta poi la censura che riguarda l'asserita mancata specificazione delle parti della sentenza di primo grado investite dal gravame, non risultando la censura calibrata sul complessivo contenuto motivazionale della sentenza impugnata, ampiamente idonea a rendere palese le ragioni che non consentivano, secondo la Corte di appello, di ritenere la Regione [OSCURATO:PERSONA] obbligata al pagamento delle rette relative a prestazioni socio-sanitarie,erogate sulla base di un contratto stipulato fra la Casa di [OSCURATO:PERSONA] della Carità e l'A.S.P. 7. Il secondo e il terzo motivo, dedicati al rigetto della domanda principale della Casa della Carità, sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.1, comma 10, del d.l. 27.9.1993 n.324 convertito dalla legge 27.10.1993 n.423, dell’art.1372, comma 2, cod.civ., dell’art.345 cod.proc.civ. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.1372, comma 2, cod.civ., degli artt.17 e 18 della legge Regione [OSCURATO:PERSONA] 22/2007, dell’art.41, comma 4, della legge Regione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.69; della legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n.12 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; dell’art.9 della legge Regione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.40, dell’art.16, coma 6, della legge Regione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.44. 8. La ricorrente esprime il proprio dissenso dall’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, formatosi proprio con specifico riferimento alla situazione della sanità calabrese, che la Corte distrettuale ha mostrato di condividere e ha voluto recepire, senza offrire validi argomenti per mutare divisamento rispetto a un indirizzo ormai consolidato e che, ben diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente , ha ricevuto adesione da più Sezioni e da diversi Collegi e, per quanto possa significare, da diversi Consiglieri relatori. Secondo la giurisprudenza citata, in tema di prestazioni socio - sanitarie in regime di accreditamento, l'art. 13 della legge ragionale della [OSCURATO:PERSONA] n. 24 del 2008 attribuisce alle ASL la competenza in ordine alla stipulazione dei contratti con le strutture accreditate; pertanto, i contratti di gestione di siffatte prestazioni non producono alcun effetto nella sfera giuridico-patrimoniale della Regione, che rimane normalmente estranea ad essi, in quanto titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore. (Sez.1, n.34287 del 7.12.2023; Sez.1, n. 34267 del 7.12.2023; Sez. 1, n. 22509 del 26.7.2023; Sez.1, n. 23021 del 28.7.2023; Sez.1, n. 22509 del 26.7.2023; Sez.1, 38187 del 3.12.2021; Sez.3, n.25851 del 16.10.2020; Sez. 1, n. 18604 del 7.9.2020; Sez. 3, n. 7745 del 8.4.2020; Sez.1 n. 11924 del 12.5.2017; Sez. 1, n. 22037 del 31.10.2016; Sez. 1, n. 22038 del 31.10.2016; Sez. 1, n. 22039 del 31.10.2016; Sez.1, n. 23067 del 11.11.2016; Sez.1 n.11451 del 10.5.2017; Sez.1, n.11452 del 10.5.2017; Sez.1, n.11922 del 12.5.2017). 9. La questione in esame è infatti sovrapponibile, quanto alla riferibilità alla Regione [OSCURATO:PERSONA] delle obbligazioni nascenti dalle convenzioni stipulate da imprese che offrono servizi socio- assistenziali e [OSCURATO:PERSONA] nella Regione [OSCURATO:PERSONA] remunerate in parte con somme provenienti dal Fondo sociale regionale, a quelle già decise da questa stessa Sezione. Si è in particolare ritenuto che la disciplina che demanda alle ASL (o alle ASP) ogni potere d'intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento, riserva alla Regione i soli compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le ASL delle risorse economiche necessarie per l'effettuazione dei predetti interventi. Di conseguenza, deve escludersi che l'esecuzione delle prestazioni rese dalla Casa di Cura attrice in favore degli assistiti abbia potuto far sorgere obbligazioni a carico della Regione, essendo questa rimasta estranea alla stipulazione della convenzione con l’ASP di [OSCURATO:PERSONA] e priva di ogni competenza al riguardo; né rileva in contrario il richiamo alla l.r. n. 23 del 2003, art. 7, che ha posto a carico del Fondo sociale regionale una quota del corrispettivo delle predette prestazioni, trattandosi di una disposizione che, oltre ad essere stata superata dalla successiva evoluzione legislativa, non poteva comportare una responsabilità diretta a carico della Regione nei confronti delle strutture accreditate, ma era destinata ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra la Regione e l'A.S.L. competente per territorio. Orbene, le conclusioni appena riassunte sono state parimenti fatte proprie anche da Cass. n. 25851/2020, chiamata ad esaminare un ricorso omogeneo rispetto alle questioni qui accennate, nel quale, a sostegno del ricorso proposto contro la sentenza di appello che aveva escluso il diritto della struttura privata a pretendere dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] il pagamento per prestazioni socio-sanitarie sulla base di accordo concluso con l’ASP di Catanzaro, era stato sostenuto che il giudice di appello: a) non aveva fatto corretta applicazione della normativa, male interpretando il d.l. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10, per il quale, nei rapporti con le strutture private convenzionate, si deve considerare debitore inadempiente l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché la ASL; b) aveva travisato la giurisprudenza di legittimità - Cass. n. 12295/2017 - applicandola erroneamente al caso di specie, escludendo, in ragione della delega di ogni potere di intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria alle ASL, che la Regione avesse compiti diversi da quelli di programmazione, coordinamento e vigilanza, compresa la ripartizione tra le ASL delle risorse economiche; c) aveva sostenuto senza un'adeguata motivazione, oltre che erroneamente, che in tali disposizioni non vi fosse alcun riferimento alle possibili forme di responsabilità della Regione; d) aveva violato le disposizioni regionali di natura finanziaria regolanti l'istituzione e il funzionamento del fondo regionale in materia socio-sanitaria – l.r. n. 69 del 2012, l.r. n. 47 del 2011, l.r. n. 12 del 2015, ritenendo irragionevolmente e senza motivazione che esse non contenessero alcun riferimento a possibili forme di responsabilità della Regione ed avrebbe omesso di leggere la normativa regionale in parallelo con il d.l. n. 324 del 1993, convertito in legge n. 423 del 1993, così non avvedendosi della ricorrenza dell'obbligo della Regione di pagare il 30% delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate. Orbene, nel disattendere tali censure è stato ritenuto che dovesse escludersi che l'esecuzione delle prestazioni rese in favore degli assistiti avesse fatto sorgere obbligazioni a carico della Regione. Il fatto che il 30% della tariffa gravasse sul [OSCURATO:PERSONA] non poteva comportare una responsabilità diretta a carico della Regione nei confronti delle strutture accreditate, essendo destinato ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra Regione ed ente erogante, escludendo, in assenza di una disposizione di legge comportante un vincolo per l'[OSCURATO:PERSONA] di instaurare rapporti con i terzi, ogni obbligo della Regione, rimasta estranea alla concreta gestione dei servizi sociosanitari, di provvedere, sia pure parzialmente, al pagamento delle rette. Più specificamente, è stato ritenuto pacifico che né la l.r. n. 23 del 2003, art. 7, riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari interni all'area dei servizi socio-sanitari, né la l.r. n. 24 del 2008, art. 13, che esclude l'efficacia diretta di tali contratti nei confronti della Regione e tantomeno la Deliberazione n. 685 del 2002, siano fonte di instaurazione ex lege da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA] di rapporti con i terzi. Deve essere ribadita, dunque, la conclusione più volte affermata dalla giurisprudenza richiamata nel senso della estraneità della Regione [OSCURATO:PERSONA] alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari e soprattutto della non riferibilità ad essa degli effetti degli atti posti in essere dalle ASL. Deve confermarsi in capo alla Regione [OSCURATO:PERSONA] solo la competenza riguardante la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore. Si tratta, come pure è stato specificato da questa Corte, di una precisa scelta della Regione [OSCURATO:PERSONA], perché se è vero che il sistema sanitario nazionale istituito con la legge n. 833 del 1978, è stato attuato attraverso il d.lgs. n. 502 del 1992, che ha regionalizzato la sanità, «le diversità strutturali ed il minore o maggiore accentramento delle competenze devono essere ricercati all'interno delle differenti legislazioni regionali attraverso le quali, tenendo conto delle specifiche caratteristiche territoriali, è stata riorganizzata sia la struttura operativa sanitaria locale che l'esercizio delle funzioni amministrative necessarie per il suo funzionamento» (cfr. Cass.17587/2018, cit.). Tale indirizzo merita di essere condiviso e allo stesso va data continuità. Si deve anche evidenziare che il d.l. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10, conv. nella l. n. 423 del 1993, non può avere alcuna valenza nel caso di specie, non ravvisandosi - in relazione alla ratio che fu posta alla base di tale previsione normativa all'indomani dell'entrata in vigore della riforma del sistema sanitario nazionale di cui al d.lgs. n. 502 del 1992 e con specifico riferimento (estranea all'odierno procedimento) della legittimazione (recte, titolarità) passiva per i debiti contratti dalle A.S.L. nell'ipotesi in cui la Regione abbia delegato ad un unico ente le attività di liquidazione e pagamento delle prestazioni - sulla quale v. diffusamente Cass. n. 13333/2015 - dalla quale non emerge alcun elemento di collegamento fra la posizione dell'incaricato al pagamento alla quale fa riferimento l'art. 1 cit. e la posizione della Regione [OSCURATO:PERSONA], esterna rispetto al soggetto -ASP - che ha concluso con la struttura privata la convenzione relativa alle prestazioni socio- assistenziali -v. l.r. [OSCURATO:PERSONA] n. 24 del 2008, art. 13, comma 2. Né può indurre a mutare l'indirizzo appena ricordato l'esame delle disposizioni normative invocate dalla ricorrente concernenti provvedimenti legislativi relativi al riconoscimento di provvidenze finanziarie per debiti pregressi relativi a prestazioni socio-sanitarie erogate dalla Regione – l.r. [OSCURATO:PERSONA] n. 69/2012, art. 41 l.r. n. 12 del 2015, art. 9, l.r. n. 44 del 2016, art. 16, comma 6. Ed invero, ritiene il Collegio che tali misure di ordine finanziario non possono che operare sul piano interno dei rapporti finanziari tra Regione ed enti tenuti alle prestazioni socio-sanitarie in forza di precedenti accordi o comunque riferirsi a prestazioni direttamente erogate dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], evidentemente diverse da quelle qui in contestazione, trattandosi di prestazioni rese incontestabilmente sulla base di accordi stipulati dalla casa di riposo con l’ASP. Inoltre proprio in forza della disciplina normativa specificamente introdotta dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] in tema di servizi sociali integrati, risultano numerosi i soggetti tenuti alla gestione ed erogazione di prestazioni sociosanitarie - v., infatti, l.r. n. 23 del 2003, art. 1, comma 7 - e di tipologia di prestazioni socio - sanitarie - cfr., ancora, l.r. [OSCURATO:PERSONA] n. 23 del 2003, artt. 4 e 7 - non potendosi dunque inferire da tale quadro normativo sopravvenuto la volontà legislativa di modificare l'assetto convenzionale dei rapporti in essere concernenti i servizi socio-assistenziali erogati da case di riposo in base a quanto previsto dalla medesima normativa regionale in favore della ASP di [OSCURATO:PERSONA] –l.r. [OSCURATO:PERSONA] n. 23 del 2002, art. 7, comma 2, lett. g). 10.Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 2697 cod.civ. La ricorrente impugna la parte della decisione che ha ritenuto infondata la sua domanda subordinata, riproposta in grado di appello, tesa ad ottenere la condanna della Regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della residua somma di € 41.763,56, a titolo di adempimento del contratto intercorso con essa il 10.5.2012. La ricorrente sostiene che la Corte reggina ha ritenuto che l’accordo in questione concernesse esclusivamente le prestazioni rese nel primo semestre del 2012, basandosi solo sulla clausola n.6, e trascurando specifici elementi testuali contenuti nell’epigrafe, nella premessa, nelle clausole n.1, 2 e 5 del contratto, come pure del comportamento della Regione, anteriore e successivo al contratto. 11. Il motivo è fondato e va accolto (cfr in termini per analogo motivo Sez.1, n.34287 del 2023 sopra citata, richiamata da parte ricorrente nella memoria illustrativa). La sentenza impugnata ha ritenuto che l’accordo concluso fra la Casa di Cura e la Regione il 10.5.2012 non potesse costituire la fonte dell'obbligazione di pagamento ex contractu, specificando che tali accordi, espressamente, non avevano preso in considerazione le prestazioni del secondo semestre, poiché la clausola n.6 prevedeva «Le prestazioni, per le quali si procederà alla liquidazione sono per la tipologia “[OSCURATO:PERSONA]” quelle erogabili su sei mensilità (gennaio- giugno), sulla base del fatturato storico acquisito». La Corte di appello ha violato il fondamentale canone ermeneutico di cui all'art. 1362 cod.civ., ritenendo che l’accordo negoziale non si riferisse alle prestazioni rese nel secondo semestre dell'anno 2012 e a sostegno di tale affermazione ha riportato solo una parte del testo negoziale con il quale, per converso, è resa applicabile la convenzione fra la Casa di Cura e l'A.S.P di [OSCURATO:PERSONA] «limitatamente alle prestazioni erogabili nell'arco temporale dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012». Orbene, così facendo la Corte di appello ha violato i canoni ermeneutici contemplati dall'art. 1362 cod.civ. , e cioè comune intenzione delle parti e senso letterale delle parole, bastando all'uopo ricordare la giurisprudenza di questa Corte che in modo consolidato e risalente reputa che nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362, all'art. 1365 cod.civ., e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 cod.civ., all'art. 1371 cod.civ.- cfr. Cass. n. 33451/2012. Si è parimenti aggiunto che nel giudizio di cassazione, la censura svolta dal ricorrente che lamenti la mancata applicazione del criterio di interpretazione letterale, per non risultare inammissibile deve essere specifica, dovendo indicare quale sia l'elemento semantico del contratto che avrebbe precluso l'interpretazione letterale seguita dai giudici di merito e, al contrario, imposto una interpretazione in senso diverso; nel giudizio di legittimità, infatti, le censure relative all'interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata - cfr. Cass. n. 995/2021. 12. Orbene, nel caso di specie appare evidente che la Corte di appello, dando per assodato che i contratti conclusi fra le parti fossero impegnativi solo per le prestazioni del primo semestre 2012 e non per quelle erogate nel secondo semestre, ha disatteso il canone letterale invocato dalla stessa Corte, richiamando una previsione negoziale che espressamente aveva precisato l'operatività dell'accordo fra A.S.P. e Casa di Cura ai rapporti giuridici tra la suddetta struttura e il settore regionale alle politiche sociali limitatamente alle prestazioni erogabili nell'arco temporale che va dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012; in tal modo la Corte di appello ha tralasciato di considerare la portata semantica delle ulteriori pattuizioni negoziali risultanti dall'epigrafe degli accordi e dagli ulteriori articoli richiamati nel ricorso che, per converso, il giudice di appello avrebbe dovuto vagliare proprio al fine di verificare se gli accordi medesimi impegnassero la Regione [OSCURATO:PERSONA] non solo per le prestazioni erogate dalla Fondazione nel primo semestre ma anche per quelle erogate nel secondo semestre dello stesso anno. Ciò in specifico riferimento: a) all’epigrafe del contratto che è intestato « Accordo contrattuale stipulato tra la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la struttura socio sanitaria [OSCURATO:PERSONA] per anziani denominata “Casa della carità” con sede in Scilla (RC) per le prestazioni rese nell’anno 2012»; b) alla premessa dello stesso contratto (pag.2, secondo periodo) in cui si afferma che «per quanto attiene l’anno in corso, le strutture socio sanitarie saranno contrattualizzate dal settore politiche sociali, per l’intera annualità, fino al concorso delle somme in bilancio, anche sulla base del contratto principale sottoscritto con le ASO: Le strutture avranno garanzia del titolo, in attesa che sia ulteriormente implementato il capitolo specifico in sede di assestamento di bilancio.»; c) alla clausola n.1, secondo cui « Le parti prendono atto dell’accordo contrattuale stipulato… in data 21.9.2011 tra l’ASP [OSCURATO:PERSONA] e …. Casa della Carità……, ritenendolo applicabile anche per i rapporti giuridici tra la suddetta struttura e il [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alle prestazioni erogabili nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012»; d) alla clausola n.2, secondo cui « Salvo e impregiudicato il diritto della struttura a vedersi riconosciuti e pagati i volumi già contrattualizzati (per l’intero anno 2012) con l’ASP di [OSCURATO:PERSONA] le parti concordano, in attesa dell’integrazione della copertura finanziaria necessaria a garantire l’acquisito dell’intero volume di prestazioni, che il Dipartimento 10 – Settore politiche sociali - trasferirà alle strutture socio sanitarie le somme per le sole prestazioni per le quali oggi esiste la disponibilità nel capitolo di bilancio…..»; e) alla clausola n.5, secondo cui « [OSCURATO:PERSONA] regionale politiche social provvederà a liquidare gli importi relativi alla quota parte sociale della retta di propria competenza, al netto della quota utente, per le prestazioni realmente contrattualizzate nel suddetto accordo stipulato con l’ASP di [OSCURATO:PERSONA]». Per altro verso la sentenza impugnata non ha neppure considerato: f) il comportamento delle parti anteriore al contratto, con riferimento al verbale 21.3.2012 sottoscritto dal Governatore regionale, dai Direttori dei Settori regionali interessati, dai [OSCURATO:PERSONA] delle ASP e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative, richiamato nella premessa del contratto, in cui si afferma espressamente che le strutture socio-sanitarie saranno contrattualizzate dal settore politiche sociali per l’intera annualità; g) il comportamento successivo della Regione che , a fronte di un debito complessivo di € 300.753,99, pari al volume di prestazioni 2012, validato dalla competente ASP, ha provveduto spontaneamente a corrispondere la complessiva somma di € 258.990,43, significativamente esuberante rispetto al volume di prestazioni del primo semestre 2012, ammontante a soli € 151.155,49, tra l’altro con vari pagamenti eseguiti nella seconda metà del 2012 e nel 2014; h) e ancora, allo stesso proposito, il contenuto della nota regionale n.51300 del 13.2.2014, con la quale la Regione ha invitato la Casa di Cura a trasmettere apposita asseverazione in ordine alla contabilità predisposta per il pagamento delle prestazioni rese nel 2012 al fine di poter definire il relativo saldo contabile di cui a specifico capitolo di bilancio e con assicurazione della immediata liquidazione di quanto di competenza. La sentenza impugnata appare sul punto contraddittoria e carente sul piano motivazionale e non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati. 13.Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.2041 e 2042 cod.civ., dell’art.1, all’art.1 comma 10, del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.324 convertito dalla legge 27.10.1993 n.423. Il motivo inerente la domanda ulteriormente subordinata di ingiustificato arricchimento resta assorbito per effetto dell’accoglimento del quarto motivo. 14. Con il sesto motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.4, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 345, 352, 189, 153, comma 2, 294 cod.proc.civ. e 24 Cost.Con il settimo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.4, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost 112 e 132, 188 disp. Att. cod.proc.civ. attesa la motivazione meramente apparente e apodittica. Con l’ottavo motivo di ricorso, proposto exart.360, comma 1, n.43, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento agli artt.2697 cod.civ. 2729 cod.civ. 553 cod.proc.civ. e 2928 cod.civ. Con il nono motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.4, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111 Cost, 93 e 101 cod.proc.civ. 2909 cod.civ. nella parte in cui condanna alla restituzione i legali distrattari dell’odierna ricorrente benché non parti in giudizio. Tutti questi motivi riguardano, a vario titolo, per ragioni processuali, probatorie e sostanziali, la condanna restitutoria disposta nei confronti della Casa della Carità per le somme incassate in forza della sentenza di primo grado e la condanna restitutoria disposta nei confronti dei difensori antistatari della Casa di Cura per le somme incassate in forza della distrazione delle spese processuali: restano di conseguenza anch’essi assorbiti per effetto dell’accoglimento del quarto motivo ut supra. 15. Per le ragioni esposte la Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, respinti i primi tre e assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Catanzaro , in di