CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 08148/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 32313/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] SS.[OSCURATO:PERSONA] E PAOLO, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1815/2020 depositata il 21/05/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. In fatto e in diritto Il Tribunale di Napoli emetteva in favore del [OSCURATO:PERSONA]Provincia religiosa SS. AP. Pietro e Paolo un decreto ingiuntivo, notificato il 22 febbraio 2010, nei confronti della A.S.L. Napoli 1 Centro, per il pagamento della somma di euro 81.217,34 pari all’acconto del 65% dovuto sulla somma mensile di dicembre 2008 per prestazioni rese ai sensi dell’art.26 l.n.833/1978. Nel conseguente giudizio di opposizione proposto dalla ASL Napoli 1 Centro il Tribunale di Napoli, con sentenza n.14054/2014, revocava il decreto ingiuntivo con sentenza appellata dal [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello di Napoli rigettava l’impugnazione confermando la sentenza impugnata, in relazione all’accertato scostamento rispetto al tipo di spesa programmato nella branca della riabilitazione pari a euro 119.287,71 tanto emergendo dalla delibera n.843 del 6 ottobre 2009 comunicata al [OSCURATO:PERSONA] in data 1° dicembre 2009 con nota di addebito, avendo l’ASL “assolto l’onere probatorio relativo all’avvenuto superamento del tetto di spesa [OSCURATO:PERSONA]”. Il giudice di appello, inoltre, riassunto il quadro normativo di riferimento, riteneva che solo il mancato superamento del tetto di spesa dava diritto alla struttura sanitaria accreditata di ottenere la remunerazione delle prestazioni erogate, esso integrando elemento costitutivo della pretesa creditoria e risultando nel caso concreto il credito della struttura appellante inesigibile “stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, risolvendosi tale obbligo in un factum principis non imputabile, cui la ASL e la regione non avrebbero potuto sottrarsi”. Peraltro, la previsione del tavolo tecnico consentiva di ritenere le parti pienamente consapevoli del carattere indebito delle prestazioni eseguite in eccedenza al tetto di spesa, avendo quest’ultimo natura autoritativa. Era pertanto del tutto irrilevante distinguere tra somme dovute a titolo di acconto o di saldo delle singole prestazioni, ponendo il superamento del tetto di spesa un limite invalicabile di prosecuzione nel pagamento ed essendo, come osservato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n.3/2012, inevitabile e fisiologica la retroattività delle delibere di fissazione del tetto di spesa. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’ASL Napoli 1 Centro si è costituita con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art.345 c.p.c. c.3, in relazione all’art.360 c.1 n.4 c.p.c. La Corte di appello avrebbe ritenuto ammissibile la produzione della nota dell’ASP Napoli centro 1 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e della delibera n.843 della ASL Napoli 1 Centro del 6.10.2009 depositate dall’Azienda ospedaliera soltanto in allegato alla comparsa conclusionale di secondo grado, in aperta violazione dei principi espressi dall’art.345 c.p.c., non avendo nemmeno indicato le ragioni che l’avevano indotta a ritenere utilizzabili i documenti anzidetti e in ogni caso non trattandosi di documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del contratto e della normativa in tema di regressione tariffaria nonché degli artt.1374 c.c., 1175 e 1375 c.c., l’omessa pronunzia e l’omessa motivazione della sentenza, insieme alla violazione dell’art.2697 c.c. e dell’art.116 c.p.c. La Corte di appello avrebbe omesso di considerare il contenuto dell’art.9, c.1 del contratto concernente la tempistica in ordine all’anticipazione del 65% dell’importo fatturato ed ancora di considerare che le note relative al superamento del tetto di spesa da parte dell’appellante non erano state prodotte in primo grado né comunicate. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del contratto e della normativa in tema di regressione tariffaria ed ancora degli artt.1374 c.c., 1175 e 1375 c.c., 132 c.2 n.3 e 118 disp. att. c.p.c. per insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione della sentenza insieme alla violazione dell’art.2697 c.c. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere comunque prevalente l’esigenza di modulare la regressione tariffaria in modo retroattivo pur in assenza di prove idonee a dimostrare l’effettivo superamento della spesa da parte della ricorrente, risultando poi l’inadempimento dell’azienda sanitaria agli obblighi relativi al monitoraggio e dovendo in ogni caso trovare applicazione il principio di affidamento dell’operatore sanitario che aveva svolto le prestazioni alle quali era contrattualmente tenuto senza che allo stesso fosse stato comunicato il presunto contributo al superamento del tetto di spesa, al fine di prevenirlo. Aggiunge in ogni caso che la nota con la quale sarebbe stata comunicata la necessità di interrompere l’erogazione non avrebbe comunque imposto di considerare le prestazioni rese in precedenza come sopravvenienze passive. Osserva il Collegio che ai fini della decisione appare necessario acquisire il fascicolo di merito di merito e di secondo grado, onde verificare la produzione delle note relative al superamento del tetto di spesa. PQM Richiede alla Cancelleria l’acquisizione del fascicolo di merito di primo e di secondo gra