Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 44699/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la memoria difensiva con la quale sono state richiamate e approfondite le tematiche già oggetto di ricorso e la memoria conclusiva della parte civile costituita; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa a lui ascritto, sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Atteso che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 2 e 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; Considerato che l'ulteriore doglianza, con cui si lamenta l'eccessività della pena inflitta, è generica per indeterminatezza perché priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che a pagina 3 ha compiutamente argomentato in ordine alla congruità della sanzione irrogata, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Osservato altresì che il motivo, con cui del tutto genericamente si lamenta una violazione di legge con riferimento alla disposizione di cui all'art. 20-bis cod. ,pen., è manifestamente infondato, in quanto alcuna richiesta di sostituzione della pena risulta essere stata avanzata al momento delle conclusioni rassegante nel giudizio di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende) AvntulttY °idee- 44e44- dee crpa(o c(a.eie- i2opre C.:44:(4) P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 1800,0C), oltre accessori di legge.

Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la memoria difensiva con la quale sono state richiamate e approfondite le tematiche già oggetto di ricorso e la memoria conclusiva della parte civile costituita; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa a lui ascritto, sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Atteso che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 2 e 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; Considerato che l'ulteriore doglianza, con cui si lamenta l'eccessività della pena inflitta, è generica per indeterminatezza perché priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che a pagina 3 ha compiutamente argomentato in ordine alla congruità della sanzione irrogata, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Osservato altresì che il motivo, con cui del tutto genericamente si lamenta una violazione di legge con riferimento alla disposizione di cui all'art. 20-bis cod. ,pen., è manifestamente infondato, in quanto alcuna richiesta di sostituzione della pena risulta essere stata avanzata al momento delle conclusioni rassegante nel giudizio di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende) AvntulttY °idee- 44e44- dee crpa(o c(a.eie- i2opre C.:44:(4) P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 1800,0C), oltre accessori di legge. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44699/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris