CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 10500/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
___________ ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 18598del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60A18 G659R) LAROCCA Teresa (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66T55 C888O) e rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] vanni Mechelli (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53M14 G344Q) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55R64 B948M) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Augusto (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65R25 G695I) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71S51 C858R) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70T17 C858Z) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6708/2020, pubblicatain data 28 dicembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. considerato che: nella memoriadepositata ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c. , il controricorrente[OSCURATO:PERSONA] allega e documenta che i difen- sori dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvocati [OSCURATO:PERSONA] vanni Mechelli e [OSCURATO:PERSONA], sono stati cancellati dall’albo Ric. n. 18598/2021 –Sez. 3 – A d. 22 /3/ 2023 – Ord . interlocutoria – Pagina 2 di 2 rispettivamente in data 12 maggio 2022 e 21 luglio 2022, cioè dopo la notificazione del ricorso ma prima della odierna adu- nanza (la verifica operata presso le banche dati del C.N.F. e del C.O.A. di Roma conferma, in effetti, che i predetti nominativi non risultano attualmente tra iprofessionisti iscritti ) ; manca del resto la prova agli atti della regolare comunicazione della fissazione dell’odierna adunanza camerale effettuata ai predetti difensori, prima della loro cancellazione, ovvero perso- nalmente alle parti, come sarebbe stato necessario per dare modo alle stesse di munirsi eventualmente di un nuovo difen- sore; la trattazione del ricorso va pertanto rinviata a nuovo ruolo, in modo che la Cancelleria possa comunicare il presente provve- dimento alle parti ricorrenti, personalmente, affinché queste ul- time abbiano modo di munirsi di un nuovo difensore; per questi motivi La Corte: - r invio a nuovo ruolo la trattazione, disponendo che la Cancelleria comunichi il presente provvedimento alle parti ricorrenti, personalmente, affinché queste ultime abbiano modo di munirsi di un nuovo difensore. Così deciso nella camera di co