CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24520/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPINA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto del ricorso. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPINA chiedeva l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Roma confermava l'ordinanza che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la custodia in carcere in relazione al reato previsto dall'art. 512-bis cod. pen., aggravato dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa facente capo alla mafia storica denominata 'ndrangheta, diretta sul territorio romano da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen, art. 512-bis cod. pen) e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria: mancherebbe la dimostrazione dell'elemento soggettivo, non potendo lo stesso essere dedotto dal legame sentimentale della ricorrente con [OSCURATO:PERSONA]; sarebbe invece stato necessario dimostrare che l'indagata fosse stata consapevole della sussistenza di una misura di prevenzione in capo ad Alvaro e della volontà della stessa di eludere la disposizione preventiva; peraltro [OSCURATO:PERSONA] non era mai stata intercettata come conversante diretta e l'elemento psicologico non avrebbe potuto essere dedotto dai contenuti delle conversazioni inter alios. 2.1.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa degli elementi di prova e, segnatamente, del contenuto delle intercettazioni, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Il Tribunale con motivazione accurata ed esaustiva - che si sottrae ad ogni censura in questa sede - valorizzava le dichiarazioni del Cella e della Cingone, oltre che il contenuto dell'intercettazione del 30 novembre 2011, valutando tali elementi univocamente indicativi del fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse pienamente consapevole di essere solo una prestanome e di essere a conoscenza del fatto che chi aveva potere decisionale all'interno della società era solo Alvaro. Le doglianze proposte con il ricorso si configurano, peraltro, meramente reiterative di quelle proposte con la prima impugnazione e non individuavano illogicità manifeste e decisive del percorso motivazionale posto a sostegno della conferma dell'ordinanza applicativa della misura cautelare. 2.2. Violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen. e 416-bis.1 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della gravità indiziaria relativa all'aggravante agevolativa: la motivazione sarebbe apparente ed apodittica in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo, dato che non sarebbero emersi elementi da cui dedurre la coscienza della ricorrente di agevolare la consorteria mafiosa; [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto rapporti con esponenti della criminalità organizzata ed il compendio motivazionale emergente dai due provvedimenti cautelari avrebbe dato solo conto di un contatto con alcuni appartenenti alla consorteria„ senza che da tale contatto potesse evincersi la funzionalità agevolativa. 2.2.1. Anche questa doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve in una reiterazione delle censure già proposte con la prima impugnazione. Invero il Tribunale aveva effettuato una accurata analisi del profilo psicologico anche in ordine all'aggravante, rilevando, tra l'altro, come Alvaro all'epoca della costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. fosse già sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale e come tale circostanza avesse avuto un'ampia eco giornalistica (essendo stato coinvolto uno storico caffè romano sito in via Veneto): tali elementi consentivano al Tribunale di ritenere sussistente il profilo soggettivo dell'aggravante contestata. Anche in questo caso la motivazione non si presta ad alcuna censura. 1.3. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle esigenze cautelari: non sarebbe stato considerato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva più contatti con i presunti correi, che erano detenuti; e considerato, comunque, che la società attraverso la quale sarebbe stato consumato il reato era stata sottoposta a sequestro; sarebbe carente, in quanto apodittica, anc:he la motivazione in ordine alla proporzionalità della cautela. 1.3.1.La doglianza è manifestamente infondata in quanto, conl:rariamente a quanto dedotto, la motivazione non si presta ad alcuna censura né in ordine alla rilevazione del pericolo concreto ed attuale di recidiva, tenuto conto che era emerso che la ricorrente non aveva esitato a mettersi al servizio di Alvaro e di Penna, nella piena consapevolezza della loro caratura criminale e che la condotta contestata non si configurava come occasionale, come emergeva dal fatto che la ricorrente rimaneva intestataria delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.. Il Tribunale, per contenere il rilevato pericolo, riteneva adeguata solo la custodia in carcere, tenuto conto che non erano emersi elementi idonei a superare la presunzione di adeguatezza: non poteva essere considerato utile, a tal fine, il fatto che la società fosse stata sottoposta al sequestro dato che il "sistema Alvaro" prevedeva la apertura e chiusura seriale di società funzionali a gestire la medesima attività. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto 3 () penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94, Gomma 1-ter disp. att. Cod. proc. pen.. Sentenza a motivazione semplif