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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 08449/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16135-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -Controricorrente - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 06/05/2022; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14/02/2023, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], del compenso professionale dovuto per l’attività svolta nel procedimento giudiziale recante R.G. n. 560/2004, avente ad oggetto la domanda di pagamento promossa dallo stesso Guglielmino nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per lavori edili svolti in forza di un contratto d’appalto e conclusosi con condanna dell’impresa convenuta al pagamento dell’importo di € 22.252, 54, a fronte della maggiore somma richiesta di € 49.539,36.

L’opponente deduceva, per un verso l’errore, da parte dell’avvocato, dell’individuazione dello scaglione di riferimento, dovendosi fare riferimento al decisum anziché al disputatum ; per altro verso, lamentava l’errata liquidazione della voce “spese generali”, posto che il D.M. 140/2012 non le prevedeva e sollevava, in conclusione, eccezione di pagamento di quanto richiesto a mezzo assegni bancari.

Si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto.

Si costituiva anche l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva il rigetto dell’opposizione.

Il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e, per l’effetto, liquidava in favore dell’avvocato la somma complessiva di € 6.229,44, condannandolo alla restituzione della somma di € 5.251,13 in favore della parte opponente.

Con riguardo all’individuazione dello scaglione di riferimento, il Tribunale osservava che la liquidazione dei compensi professionali dovesse avvenire sulla base del valore della causa individuato in relazione al disputatum, e, pertanto, ritenuta la correttezza dello scaglione di riferimento nonché la congruità della somma liquidata in sentenza, confermava l’ordinanza che aveva disposto la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto con riguardo alla sola somma di € 6.229,44.

Ritenuta, infine, la fondatezza dell’eccezione di pagamento, condannava gli opponenti al pagamento del solo importo pari ad € 1.626,09 e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di quanto a lui già versato, stante la provvisoria esecutività del provvedimento monitorio.

Per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Catania hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Le parti ricorrenti hanno presentato memorie in prossimità dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della Legge n. 27/2012, nonché degli artt. 4 e 5 del D.M. n. 140/2012, per avere il Tribunale di Catania erroneamente ritenuto che, ai fini della liquidazione del compenso spettante all’avvocato, il valore della controversia debba essere determinato con riguardo al valore della domanda piuttosto che al valore della somma effettivamente riconosciuta nel provvedimento che definisce il giudizio.

Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 10, L. 247/2012, per avere il Tribunale erroneamente liquidato in favore del professionista anche la voce “spese generali”, atteso che la misura delle predette spese doveva essere calcolata sulla base del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 6, della L. 247/2012, il quale, al tempo della definizione della controversia, avvenuta in data 6.12.2013, non era ancora stato emanato. il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo.

Per la determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato ai fini della liquidazione delle spese di lite, da porre a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa, determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento.

Per il codice di rito, infatti, nell'ambito delle disposizioni sulla competenza del giudice, il valore della causa «si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti» (art. 10 c.p.c.), dove, con riguardo alle cause relative a somme di danaro, si precisa che «il valore si determina in base alla somma indicata ... dall'attore» (art. 14 c.p.c.).

A tali previsioni opera duplice rinvio l'art. 5 d.m. n. 140 del 2012 - nella specie applicabile -, secondo cui, ai fini della liquidazione del compenso del difensore, «il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile», aggiungendosi che si ha riguardo, «nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata».

L'indicazione, contenuta nel terzo comma, per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile è quella secondo cui si tiene particolare conto dell'oggetto e della complessità della causa.

Il cd. criterio del decisume non del disputatum è, dunque, quello prescelto dall'art. 5 d.m. n. 140 del 2012 nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie.

Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisumè il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice.

La disposizione richiamata ha inteso, invero, fronteggiare il rischio di una quantificazione iniziale ingiustificata dell'importo preteso, al fine mero della lievitazione delle spese di lite.

Ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata (fra le tante, Cass., 26 aprile 2021, n. 10984, Cass. 4 luglio 2017, n. 16440; Cass. 12 gennaio 2011, n. 536; Cass., sez. un., 11 settembre 2007, n. 19014).

Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che, ai fini dell'applicazione della previsione ora richiamata, si debba tenere conto della somma di cui alla domanda, allorché essa sia stata respinta, per la ragione sottesa secondo cui - ove si seguisse, alla lettera, il criterio del decisumprevisto dall'art. 5 cit. - in tali cause il valore sarebbe matematicamente pari a zero, con conseguente mancata liquidazione di un compenso.

La massima, invero, è nel senso che «In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum», onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore (Cass. 7 novembre 2018, n. 28417; Cass.30novembre 2011, n. 25553; Cass. 30 novembre 2011, n. 25553; Cass. 11 marzo 2006, n. 5381; Cass. 15 luglio 2004, n. 13113; in tal senso, anche Cass. 9 settembre 2019, n. 22462).

Ciò premesso, il Tribunale di Catania non ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati, avendo liquidato il compenso professionale dell’avvocato facendo riferimento allo scaglione da € 25.000,00 ad € 50.000,00, individuato sulla base di quanto domandato nella domanda originaria e pari ad € 49.539,36, anziché sulla base di quanto effettivamente liquidato dal giudice, in parziale accoglimento della pretesa attorea, ovvero € 22.251,54.

Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto limitatamente al primo motivo, con assorbimento del secondo.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa l’ordinanza e rinvia, ancheper le spese del presente giudizio di le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16135-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -Controricorrente - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 06/05/2022; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14/02/2023, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], del compenso professionale dovuto per l’attività svolta nel procedimento giudiziale recante R.G. n. 560/2004, avente ad oggetto la domanda di pagamento promossa dallo stesso Guglielmino nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per lavori edili svolti in forza di un contratto d’appalto e conclusosi con condanna dell’impresa convenuta al pagamento dell’importo di € 22.252, 54, a fronte della maggiore somma richiesta di € 49.539,36. L’opponente deduceva, per un verso l’errore, da parte dell’avvocato, dell’individuazione dello scaglione di riferimento, dovendosi fare riferimento al decisum anziché al disputatum ; per altro verso, lamentava l’errata liquidazione della voce “spese generali”, posto che il D.M. 140/2012 non le prevedeva e sollevava, in conclusione, eccezione di pagamento di quanto richiesto a mezzo assegni bancari. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto. Si costituiva anche l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva il rigetto dell’opposizione. Il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e, per l’effetto, liquidava in favore dell’avvocato la somma complessiva di € 6.229,44, condannandolo alla restituzione della somma di € 5.251,13 in favore della parte opponente. Con riguardo all’individuazione dello scaglione di riferimento, il Tribunale osservava che la liquidazione dei compensi professionali dovesse avvenire sulla base del valore della causa individuato in relazione al disputatum, e, pertanto, ritenuta la correttezza dello scaglione di riferimento nonché la congruità della somma liquidata in sentenza, confermava l’ordinanza che aveva disposto la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto con riguardo alla sola somma di € 6.229,44. Ritenuta, infine, la fondatezza dell’eccezione di pagamento, condannava gli opponenti al pagamento del solo importo pari ad € 1.626,09 e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di quanto a lui già versato, stante la provvisoria esecutività del provvedimento monitorio. Per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Catania hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Le parti ricorrenti hanno presentato memorie in prossimità dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della Legge n. 27/2012, nonché degli artt. 4 e 5 del D.M. n. 140/2012, per avere il Tribunale di Catania erroneamente ritenuto che, ai fini della liquidazione del compenso spettante all’avvocato, il valore della controversia debba essere determinato con riguardo al valore della domanda piuttosto che al valore della somma effettivamente riconosciuta nel provvedimento che definisce il giudizio. Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 10, L. 247/2012, per avere il Tribunale erroneamente liquidato in favore del professionista anche la voce “spese generali”, atteso che la misura delle predette spese doveva essere calcolata sulla base del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 6, della L. 247/2012, il quale, al tempo della definizione della controversia, avvenuta in data 6.12.2013, non era ancora stato emanato. il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo. Per la determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato ai fini della liquidazione delle spese di lite, da porre a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa, determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento. Per il codice di rito, infatti, nell'ambito delle disposizioni sulla competenza del giudice, il valore della causa «si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti» (art. 10 c.p.c.), dove, con riguardo alle cause relative a somme di danaro, si precisa che «il valore si determina in base alla somma indicata ... dall'attore» (art. 14 c.p.c.). A tali previsioni opera duplice rinvio l'art. 5 d.m. n. 140 del 2012 - nella specie applicabile -, secondo cui, ai fini della liquidazione del compenso del difensore, «il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile», aggiungendosi che si ha riguardo, «nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata». L'indicazione, contenuta nel terzo comma, per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile è quella secondo cui si tiene particolare conto dell'oggetto e della complessità della causa. Il cd. criterio del decisume non del disputatum è, dunque, quello prescelto dall'art. 5 d.m. n. 140 del 2012 nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisumè il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. La disposizione richiamata ha inteso, invero, fronteggiare il rischio di una quantificazione iniziale ingiustificata dell'importo preteso, al fine mero della lievitazione delle spese di lite. Ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata (fra le tante, Cass., 26 aprile 2021, n. 10984, Cass. 4 luglio 2017, n. 16440; Cass. 12 gennaio 2011, n. 536; Cass., sez. un., 11 settembre 2007, n. 19014). Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che, ai fini dell'applicazione della previsione ora richiamata, si debba tenere conto della somma di cui alla domanda, allorché essa sia stata respinta, per la ragione sottesa secondo cui - ove si seguisse, alla lettera, il criterio del decisumprevisto dall'art. 5 cit. - in tali cause il valore sarebbe matematicamente pari a zero, con conseguente mancata liquidazione di un compenso. La massima, invero, è nel senso che «In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum», onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore (Cass. 7 novembre 2018, n. 28417; Cass.30novembre 2011, n. 25553; Cass. 30 novembre 2011, n. 25553; Cass. 11 marzo 2006, n. 5381; Cass. 15 luglio 2004, n. 13113; in tal senso, anche Cass. 9 settembre 2019, n. 22462). Ciò premesso, il Tribunale di Catania non ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati, avendo liquidato il compenso professionale dell’avvocato facendo riferimento allo scaglione da € 25.000,00 ad € 50.000,00, individuato sulla base di quanto domandato nella domanda originaria e pari ad € 49.539,36, anziché sulla base di quanto effettivamente liquidato dal giudice, in parziale accoglimento della pretesa attorea, ovvero € 22.251,54. Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto limitatamente al primo motivo, con assorbimento del secondo. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa l’ordinanza e rinvia, ancheper le spese del presente giudizio di le
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