CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 23634/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con sentenza dell'Il aprile 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona il 5 ottobre 2021, riconosciute le attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. ed ex art. 62 n. 4 e n. 6 cod. pen., ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] anni 1 di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 628, comma terzo n. 1, cod. pen. Considerato che si è esattamente osservato (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254584) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta"; Rilevato che, nel caso in esame, i ricorrenti si sono limitati a censurare la motivazione della sentenza impugnata con doglianze del tutto generiche, che non si confrontano con le argomentazioni della pronuncia d'appello e che non indicano specificamente le ragioni di fatto e di diritto, poste a base delle stesse; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]