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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2000

Cassazione n. 38971/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/06/2000 avverso la sentenza del 28/03/2024 del GIP TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria difensiva inviata, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, pur contestando la qualificazione del fatto, si risolve in una diversa ricostruzione dell'episodio delittuoso e del grado di responsabilità dell'imputato, non consentita in questa sede, tanto meno a fronte di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., rispetto ad un'unitaria contestazione di concorso nell'importazione di 45 panetti contenenti cocaina, riguardo alla quale è intervenuto il consento dell'imputato, che risulta aver ammesso l'addebito, condotta non scindibile dunque in due diverse frazioni, prima e dopo il sequestro di 44 panetti; ritenuto che il secondo motivo, riguardante la misura di sicurezza applicata, è manifestamente infondato, a fronte di quanto non illogicamente posto dal Tribunale a fondamento del giudizio di pericolosità del ricorrente, desunta dall'ingente quantità e dal coinvolgimento in un rilevante traffico internazionale; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/06/2000 avverso la sentenza del 28/03/2024 del GIP TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria difensiva inviata, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, pur contestando la qualificazione del fatto, si risolve in una diversa ricostruzione dell'episodio delittuoso e del grado di responsabilità dell'imputato, non consentita in questa sede, tanto meno a fronte di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., rispetto ad un'unitaria contestazione di concorso nell'importazione di 45 panetti contenenti cocaina, riguardo alla quale è intervenuto il consento dell'imputato, che risulta aver ammesso l'addebito, condotta non scindibile dunque in due diverse frazioni, prima e dopo il sequestro di 44 panetti; ritenuto che il secondo motivo, riguardante la misura di sicurezza applicata, è manifestamente infondato, a fronte di quanto non illogicamente posto dal Tribunale a fondamento del giudizio di pericolosità del ricorrente, desunta dall'ingente quantità e dal coinvolgimento in un rilevante traffico internazionale; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]