CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11082/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 maggio 1982, avverso la sentenza in data 18/12/2020 del GIP del Tribunale di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 18 dicembre 2020 il GIP del Tribunale di Torino ha applicato su concorde richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA] le pene di legge per i reati degli art. 81 cpv, 110, 452-quaterdecies cod. pen. e 256, commi 1, 3 e 4, d.lgs. n. 152 del 2006. 2. Con il primo motivo di ricorso l'indagato deduce la violazione di norme processuali per il difetto di correlazione tra la contestazione e la sentenza. Lamenta che, a fronte della contestazione di due reati in concorso formale, gli erano stati applicati due aumenti di pena, uno per il concorso formale in relazione alla meno grave ipotesi contravvenzionale e uno ben maggiore in relazione alla continuazione interna non ipotizzata nel capo d'imputazione. Con il secondo denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 452- quaterdecies cod. pen. Precisa che, trattandosi di reato abituale, era incompatibile il fatto con la continuazione interna. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Entrambi i motivi lamentano l'aumento di pena per la continuazione interna. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso specifico, il ricorrente ha lamentato lo snaturamento del reato dell'art. 452-quattordecies cod. pen., poiché è stato applicato l'aumento della continuazione interna pur trattandosi di reato abituale. La verifica dell'assunto presuppone un accertamento del fatto precluso al giudice di legittimità. Ed infatti, deve ritenersi che non è astrattamente impossibile, o meglio non è ictu °cui/ evidente, che la sentenza sia scorretta. La continuazione interna fa presupporre che i due traffici, in due distinti siti, siano stati realizzati in contesti temporali diversi integrando due autonomi reati. Per come prospettato il ricorso è generico. Non ci sono elementi per ritenere che le condotte illecite integrino frazioni dell'unico reato di cui all'art. 452-quattordecies cod. pen. e non invece due illeciti distinti come ritenuto dalle parti che hanno concordato la pena e dal Giudice che ha definito il giudizio ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 1° dicembre 2021 Il C