CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 23987/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il motivo di ricorso; rilevato che: è inconferente la documentazione allegata dalla difesa del ricorrente, trattandosi di istanza del 6 maggio 2026 avente ad oggetto il differimento dell'interrogatorio fissato per 1'11 maggio 2026 che nulla ha a che fare con il presente procedimento; la questione sollevata con l'unica censura di cui all'atto introduttivo riguarda la richiesta di rideterminazione del trattamento sanzionatorio asseritannente operato dal giudice della cognizione in violazione di quanto disposto dall'art. 187 disp. Att. Cod. proc. pen.; in particolare, la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 14 febbraio 2024 (irrevocabile il 10 dicembre 2024), nel riconoscere la sussistenza della continuazione con i reati di cui alla sentenza del medesimo Ufficio del 25 novembre 2015 ha errato nella parte in cui ha individuato la pena base sulla quale operare l'aumento a titolo di continuazione; secondo la stessa prospettazione del ricorrente ciò non ha comportato la quantificazione della pena finale in misura diversa da quanto sarebbe risultato nel caso in cui fosse stato applicato il criterio indicato come corretto (cfr. secondo motivo di ricorso); considerato che: la pena può essere ritenuta illegale nel caso in cui la stessa sia diversa per genere, specie o quantità ("perché in difetto o in eccesso rispetto alla misura stabilita per ciascuna pena sia dagli artt. 23 e seguenti del codice penale, nonché, a fronte del concorso di più circostanze aggravanti, dagli artt. 65 e seguenti cod. pen., e, in presenza del concorso di più reati, dagli artt. 71 e seguenti, dello stesso codice oppure ai limiti edittali, minimi a massimi fissati, in astratto da ciascuna norma penale incriminatrice", Sez. 1, n. 38848 del 18/09/2024, Iaccarino, massimata su altro); secondo quanto illustrato nel citato precedente, la pena è illegale non già quando consegua ad una mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, rispetto al quale l'ordinamento prevede il rimedio delle impugnazioni, ma solo nel caso in cui non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore; deve escludersi che possa parlarsi di illegalità della pena quando la pena sia corrispondente per genere, specie e quantità a quella legale, anche se determinata attraverso un percorso argomentativo viziato da una o più violazioni 2di legge, posto che gli errori relativi ai singoli passaggi interni sono privi di rilievo; solo nel caso di pena illegale alle condizioni sin qui descritte si rende possibile l'intervento da parte del giudice dell'esecuzione secondo quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697-01, cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 383689; Sez. U, n. 47766 del 26/05/2015, Butera, Rv. 265106-01; Sez. U, n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, Basile, Rv. 262327-01); nel caso di specie, secondo la stessa prospettazione del ricorrente non si versa in condizione di pena suscettibile di essere definita illegale, ancor più perché, incontestatamente, la pena finale inflitta al ricorrente corrisponde a quella che sarebbe stata determinata secondo il criterio di calcolo indicato nell'atto introduttivo; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Di P.Q.M