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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 gennaio 1989

Cassazione n. 34022/2025

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la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in preambolo, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato quella pronunciata del Tribunale della stessa città, in data 9 ottobre 2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 2.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 290, secondo comma, cod. pen. per avere vilipeso l’Arma dei Carabinieri, pubblicando sul social networkFacebook un post riproducente la foto di un verbale amministrativo, che riguardava la multa elevata nei suoi riguardi per la violazione della normativa volta a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, accompagnata dalla frase «questo è il potere che lo Stato dà a questi quattro sbirri di merda buffoni».

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e lamenta la mancata risposta alle censure poste con l'atto di appello in punto di invocato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 131-bis cod. pen.

È in atti una memoria con la quale è stato ribadito e ulteriormente articolato l’unico motivo di ricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta in data 27 agosto 2025, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e, come tale, dev’essere rigettato. 1.Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 131-bis cod. pen., occorre una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01); non è, tuttavia, necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01). 2.Ciò premesso, osserva il Collegio come la sentenza impugnata (p. 4 e s.) abbia fornito adeguata ragione dell'impossibilità di valutare il fatto come caratterizzato da particolare tenuità, facendo adeguato riferimento alle modalità di commissione dello stesso, ovverosia la pubblicazione di un post su una piattaforma social di largo utilizzo corredato della riproduzione della foto del verbale di contravvenzione elevata che recava le firme dei militari che tale contravvenzione avevano elevato, così inevitabilmente ampliando la portata offensiva della condotta, poiché il discredito espresso verso l’Istituzione vilipesa si era esteso alle persone dei militari procedenti, agevolmente identificabili.

Il ricorrente, che non si è confrontato con tale motivazione, si è limitato a lamentare immotivatamente e genericamente che il diniego della causa di esclusione della punibilità era stato ancorato alla mera condotta penalmente sanzionata.

Sul punto deve altresì ricordarsi che – come questa Corte ha già avuto modo di chiarire – in tema di particolare tenuità del fatto il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo, la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato che non può, dunque, limitarsi alla mera allegazione delle condizioni della sua esistenza, ma è tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici che consentano al giudice di rilevarne l’applicabilità (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101 – 02; Sez. 2, n. 32989 del 10/04/2015, Lupattelli, Rv. 264223 – 01).

Né può valere, a tale fine, la circostanza – immotivatamente enfatizzata dal ricorrente – dell’avvenuta cancellazione postuma del post, nel frattempo ampiamente visibile.

Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, infatti, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, può acquisire rilievo anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 46231 del 14/11/2024, Nesca, Rv. 287336 – 01; Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, [OSCURATO:PERSONA]., Rv. 284497 – 01).

4. Come preannunciato il ricorso dev'essere rigettato e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in preambolo, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato quella pronunciata del Tribunale della stessa città, in data 9 ottobre 2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 2.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 290, secondo comma, cod. pen. per avere vilipeso l’Arma dei Carabinieri, pubblicando sul social networkFacebook un post riproducente la foto di un verbale amministrativo, che riguardava la multa elevata nei suoi riguardi per la violazione della normativa volta a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, accompagnata dalla frase «questo è il potere che lo Stato dà a questi quattro sbirri di merda buffoni». 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e lamenta la mancata risposta alle censure poste con l'atto di appello in punto di invocato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 131-bis cod. pen. È in atti una memoria con la quale è stato ribadito e ulteriormente articolato l’unico motivo di ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta in data 27 agosto 2025, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e, come tale, dev’essere rigettato. 1.Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 131-bis cod. pen., occorre una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01); non è, tuttavia, necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01). 2.Ciò premesso, osserva il Collegio come la sentenza impugnata (p. 4 e s.) abbia fornito adeguata ragione dell'impossibilità di valutare il fatto come caratterizzato da particolare tenuità, facendo adeguato riferimento alle modalità di commissione dello stesso, ovverosia la pubblicazione di un post su una piattaforma social di largo utilizzo corredato della riproduzione della foto del verbale di contravvenzione elevata che recava le firme dei militari che tale contravvenzione avevano elevato, così inevitabilmente ampliando la portata offensiva della condotta, poiché il discredito espresso verso l’Istituzione vilipesa si era esteso alle persone dei militari procedenti, agevolmente identificabili. Il ricorrente, che non si è confrontato con tale motivazione, si è limitato a lamentare immotivatamente e genericamente che il diniego della causa di esclusione della punibilità era stato ancorato alla mera condotta penalmente sanzionata. Sul punto deve altresì ricordarsi che – come questa Corte ha già avuto modo di chiarire – in tema di particolare tenuità del fatto il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo, la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato che non può, dunque, limitarsi alla mera allegazione delle condizioni della sua esistenza, ma è tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici che consentano al giudice di rilevarne l’applicabilità (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101 – 02; Sez. 2, n. 32989 del 10/04/2015, Lupattelli, Rv. 264223 – 01). Né può valere, a tale fine, la circostanza – immotivatamente enfatizzata dal ricorrente – dell’avvenuta cancellazione postuma del post, nel frattempo ampiamente visibile. Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, infatti, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, può acquisire rilievo anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 46231 del 14/11/2024, Nesca, Rv. 287336 – 01; Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, [OSCURATO:PERSONA]., Rv. 284497 – 01). 4. Come preannunciato il ricorso dev'essere rigettato e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna
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