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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22592/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16259-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4015/16/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento per IRPEF relativo al periodo di imposta 2014; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che l'Agenzia solo in sede di appello aveva dichiarato di aver errato circa la delega al funzionario che invece era regolare come da delega prodotta che però "la Commissione non può accogliere questa fattispecie dopo la scadenza dei termini"; l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso e in prossimità dell'udienza deposita memoria insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 4, l'Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 perché per un mero errore materiale è stata prodotta la delega di firma precedente all'emissione dell'avviso di accertamento e l'Ufficio in appello aveva prodotto la delega corretta al funzionario sottoscrittore dell'atto Ric. 2021 n. 16259 sez.

MT - ud. 25-05-2022 -2- impugnato in quanto aggiornata alla data della sottoscrizione dell'atto medesimo.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte, infatti per un verso: nel processo tributario, poiché l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 consente la produzione in appello di qualsiasi documento, la stessa può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado, poiché il divieto posto dall'art. 57 del detto decreto riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto (Cass.n. 29568 del 2018); nell'ambito del processo tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art. 345 c.p.c. purché tale attività processuale sia esercitata entro venti giorni liberi prima dell'udienza (Cass. n. 29087 del 2018); nel processo tributario, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purché ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n. 17164 del 2018); inoltre, per un altro verso, sempre secondo questa Corte: la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, Ric. 2021 n. 16259 sez.

MT - ud. 25-05-2022 -3- l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass. n. 11013 del 2019; Cass. n. 28850 del 2019); la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto (Cass. n. 8814 del 2019). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi là dove ha ritenuto preclusa la produzione in appello da parte dell'Ufficio della delega corretta, specie considerando che la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto e che dunque l'Ufficio ben avrebbe potuto, come ampiamente dimostrato nel ricorso nel Ric. 2021 n. 16259 sez.

MT - ud. 25-05-2022 -4- rispetto del principio di autosufficienza, provare la validità e la legittimità della delega di firma in sede di giudizio di appello dal momento che l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 consente la produzione in appello di qualsiasi documento.

E' quindi conseguentemente privo di fondamento quanto argomentato dalla parte contribuente nel controricorso e ribadito nella memoria, ossia che nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto inammissibili i documenti non perché prodotti in appello ma perché «inidonei a superare "l'errore del funzionario" e che quindi l'Agenzia delle entrate avrebbe al limite dovuto dedurre la violazione dell' ex art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973.

Infatti per un verso la sentenza impugnata afferma che "la Commissione non può accogliere questa fattispecie dopo la scadenza dei termini" facendo quindi chiaro richiamo ad un impedimento dovuta alla scansione temporale tipica delle fasi del giudizio e quindi è evidente il riferimento ad una preclusione che inibirebbe una produzione documentale in appello e per un altro verso i sopra riportati principi giurisprudenziali evidenziano chiaramente che una delega corretta è idonea a superare "l'errore del funzionario", essendo sufficiente come detto che la delega avvenga semplicemente mediante ordini di servizio - come quelli nella specie prodotti in appello dall'Ufficio e riportati nel ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza - che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto, senza necessità di indicare esattamente il nominativo del soggetto delegato.

Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va accolto e conseguentemente la sentenza impugnata va Ric. 2021 n. 16259 sez.

MT - ud. 25-05-2022 -5- cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16259-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4015/16/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento per IRPEF relativo al periodo di imposta 2014; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che l'Agenzia solo in sede di appello aveva dichiarato di aver errato circa la delega al funzionario che invece era regolare come da delega prodotta che però "la Commissione non può accogliere questa fattispecie dopo la scadenza dei termini"; l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso e in prossimità dell'udienza deposita memoria insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 4, l'Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 perché per un mero errore materiale è stata prodotta la delega di firma precedente all'emissione dell'avviso di accertamento e l'Ufficio in appello aveva prodotto la delega corretta al funzionario sottoscrittore dell'atto Ric. 2021 n. 16259 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- impugnato in quanto aggiornata alla data della sottoscrizione dell'atto medesimo. Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti per un verso: nel processo tributario, poiché l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 consente la produzione in appello di qualsiasi documento, la stessa può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado, poiché il divieto posto dall'art. 57 del detto decreto riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto (Cass.n. 29568 del 2018); nell'ambito del processo tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art. 345 c.p.c. purché tale attività processuale sia esercitata entro venti giorni liberi prima dell'udienza (Cass. n. 29087 del 2018); nel processo tributario, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purché ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n. 17164 del 2018); inoltre, per un altro verso, sempre secondo questa Corte: la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, Ric. 2021 n. 16259 sez. MT - ud. 25-05-2022 -3- l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass. n. 11013 del 2019; Cass. n. 28850 del 2019); la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto (Cass. n. 8814 del 2019). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi là dove ha ritenuto preclusa la produzione in appello da parte dell'Ufficio della delega corretta, specie considerando che la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto e che dunque l'Ufficio ben avrebbe potuto, come ampiamente dimostrato nel ricorso nel Ric. 2021 n. 16259 sez. MT - ud. 25-05-2022 -4- rispetto del principio di autosufficienza, provare la validità e la legittimità della delega di firma in sede di giudizio di appello dal momento che l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 consente la produzione in appello di qualsiasi documento. E' quindi conseguentemente privo di fondamento quanto argomentato dalla parte contribuente nel controricorso e ribadito nella memoria, ossia che nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto inammissibili i documenti non perché prodotti in appello ma perché «inidonei a superare "l'errore del funzionario" e che quindi l'Agenzia delle entrate avrebbe al limite dovuto dedurre la violazione dell' ex art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973. Infatti per un verso la sentenza impugnata afferma che "la Commissione non può accogliere questa fattispecie dopo la scadenza dei termini" facendo quindi chiaro richiamo ad un impedimento dovuta alla scansione temporale tipica delle fasi del giudizio e quindi è evidente il riferimento ad una preclusione che inibirebbe una produzione documentale in appello e per un altro verso i sopra riportati principi giurisprudenziali evidenziano chiaramente che una delega corretta è idonea a superare "l'errore del funzionario", essendo sufficiente come detto che la delega avvenga semplicemente mediante ordini di servizio - come quelli nella specie prodotti in appello dall'Ufficio e riportati nel ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza - che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto, senza necessità di indicare esattamente il nominativo del soggetto delegato. Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va accolto e conseguentemente la sentenza impugnata va Ric. 2021 n. 16259 sez. MT - ud. 25-05-2022 -5- cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere
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