CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 46451/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 15/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 2/02/2022, [OSCURATO:PERSONA] fu condannato alla pena di 18 anni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole, con la recidiva, dei reati, unificati dalla continuazione ed entrambi aggravati ai sensi dell'art. 416-bís.1 cod. pen., di cui agli artt. 81, cpv., 56-575 cod. pen. (capo A) e 61, n. 2, 4 e 7, legge n. 865 del 1967 (capo B). 2. Con sentenza in data 15/12/2022, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto sussistente il delitto di cui agli artt. 583, 585 cod. pen., in luogo di quello di tentato omicidio aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.; ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ha rideterminato la pena a carico dello stesso Longo in 6 anni, 5 mesi e dieci giorni di reclusione. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 99, 133, 62- bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla recidiva, al trattamento sanzionatorio e alle attenuanti generiche. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della recidiva e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.1. Quanto all'applicazione della recidiva, la sentenza impugnata si limiterebbe a indicare le modalità della condotta e i precedenti penali dell'imputato, rendendo una motivazione apparente, atteso che non verrebbero esplicitate le ragioni della scelta, con particolare riferimento agli indici di riferimento della condizione di aggravamento della pena, primo fra tutti la relazione e il tempo intercorrenti tra il precedente e il nuovo reato. 3.2. Quanto alle attenuanti generiche, la sentenza impugnata farebbe leva sul solo profilo soggettivo, rilevando l'elevata caratura criminale dell'imputato, rappresentata, fra l'altro, dalle pendenze penali in corso. Essa, invece, non considererebbe nessuna delle circostanze di segno favorevole: l'avere esploso un unico colpo verso la vittima, desistendo dal reiterare l'azione offensiva, il fatto che «le lesioni riportate non hanno determinato una compromissione delle funzioni organiche di natura ed entità tali da determinare un pericolo concreto e attuale per la vita del soggetto» (pag. 9 della sentenza impugnata) e infine il contegno processuale dell'imputato, che ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato. 3.3. Da ultimo, la pena sarebbe stata fissata in misura quasi prossima al massimo edittale previsto per le lesioni personali aggravate, senza spiegazione del ragionamento seguito, limitandosi la sentenza a fare riferimento alla «oggettiva gravità dei fatti», alle «importanti conseguenze lesive riportate dalla persona offesa» e «alla negativa personalità dell'imputato», omettendo qualsiasi considerazione sulle circostanze di segno favorevole prima ricordate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.2. Va premesso che l'applicazione della recidiva, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 185 del 2015, si configura come scelta facoltativa rimessa al giudice, che è tenuto a verificare, dandone adeguata motivazione, l'effettiva idoneità del nuovo delitto a indicare una più accentuata colpevolezza o una maggiore pericolosità del condannato. Nel caso di specie, la sentenza impugnata, benché sinteticamente, ha disatteso la richiesta di esclusione della recidiva «in ragione delle modalità della condotta, realizzata con un'arma comune da sparo e per motivi riconducibili a traffici illeciti, significative di una elevata e più marcata pericolosità sociale» e ha altresì richiamato i plurimi precedenti penali, da ciò traendo elementi per affermare, in maniera non manifestamente illogica, la maggiore gravità del fatto e la spiccata pericolosità dello stesso Longo. Il motivo, dunque, si rivela infondato. 3. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la valutazione circa il riconoscimento o meno di esse si configura come un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice di merito, il quale è tenuto a motivare la propria scelta nei soli limiti atti a far emergere l'avvenuto scrutinio circa l'adeguatezza della pena in concreto inflitta alla reale gravità del reato e alla personalità dell'imputato (v. tra le tante Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737-01; Sez. 1, n. 46954 del 4/11/2004, Palmisani, Rv. 230591-01). In questa prospettiva, il giudice, se si determina per il mancato riconoscimento delle attenuanti in parola, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269- 01), senza che, peraltro, sia necessario che li esamini tutti, potendo limitarsi a specificare a quali, tra essi, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (v., ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). Orbene, nel caso in esame, il Giudice di appello ha ritenuto che non potessero concedersi le attenuanti generiche in considerazione delle particolari modalità del fatto, sintomatico di particolare pericolosità, e della negativa personalità dell'imputato, inserito in contesti criminosi dediti ad attività illecite, tanto da essere sottoposto, all'epoca dei fatti contestati, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (oltre che all'epoca imputato per di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentata estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione) dei_41.Ce.CP-diaigi—pgigel-h- r ~imputato:- Tali riferimenti adempiono pienamente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, all'obbligo di motivare sul punto.4. Con riferimento, infine, alla pena in concreto inflitta, va ricordato che in sede di concreta commisurazione della pena entro la cornice edittale prevista dalla norma incriminatrice, il giudice esercita, alla stregua di una valutazione globale degli indici di commisurazione di cui all'art. 133 cod. pen., un ampio potere discrezionale che si sottrae, in quanto riconducibile ad apprezzamento di merito, a qualunque sindacato da parte del giudice di legittimità. Quanto agli standard motivazionali che il giudice di merito è tenuto a osservare nell'ambito di tale apprezzamento, questa Corte ha avuto modo di porre in luce che l'applicazione di una pena base in misura pari o superiore alla media edittale richiede una specifica indicazione dei criteri soggettivi e oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati e apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153 - 01); mentre, al contrario, tutte le volte in cui la scelta del giudice risulti contenuta, come avvenuto nel caso in esame, in una fascia «medio bassa» rispetto al regime edittale della pena, non è neppure necessaria una specifica motivazione (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278 - 01). Fermo restando che, in tali casi, è comunque sufficiente «il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 - 01), ovvero l'utilizzo di espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596 - 01). 4.1. Nel caso di specie, come ricordato, la Corte territoriale ha motivato il trattamento sanzionatorio attraverso il riferimento a taluni degli indici indicati dall'art. 133 cod. pen., come quelli che riguardano le modalità del fatto e la personalità dell'imputato, in questo modo adempiendo agli obblighi motivazionali più sopra ricordati. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. z w cn"\il O " [OSCURATO:PERSONA] <rsi" 1 - N o 00 - < N — - ' < a Glis a , :-0- ..:: , 43 o Rigetta