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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 1972

Cassazione n. 30107/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1972 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 19/10/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Napoli in data 11/01/2018, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 648 cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo, con cui si contesta la correttezza della motivazione alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano in particolare pag. 4 e 5 sulla ritenuta responsabilità del MARAZZO per il contestato reato); Osservato che il secondo ed il terzo motivo, che contestano la dosimetria della pena nella parte in cui non esclude la recidiva e la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. nonchè delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché afferenti al trattamento punitivo rientrante nella discrezionalità del giudice di merito e, nella specie, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1972 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 19/10/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Napoli in data 11/01/2018, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 648 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo, con cui si contesta la correttezza della motivazione alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano in particolare pag. 4 e 5 sulla ritenuta responsabilità del MARAZZO per il contestato reato); Osservato che il secondo ed il terzo motivo, che contestano la dosimetria della pena nella parte in cui non esclude la recidiva e la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. nonchè delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché afferenti al trattamento punitivo rientrante nella discrezionalità del giudice di merito e, nella specie, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 30107/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris