CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 10374/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di ARTURI Franco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], ARTURI Patrizio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 8/4/2021 della Corte di Appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dai difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con revoca delle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe -che aveva confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado per i distinti reati di truffa di cui ai capi A ([OSCURATO:PERSONA]) e B ([OSCURATO:PERSONA])- articolando a motivi della impugnazione: 1.1. improcedibilità per intervenuta ed accettata remissione di querela, legittimamente spendibile quale unico motivo di ricorso; 1.2. revoca delle statuizioni civili; 1.3. il solo [OSCURATO:PERSONA] anche estinzione del reato per la prescrizione intervenuta prima della pronuncia di appello. 1.4. Ai motivi di ricorso sono allegati i verbali di remissione accompagnati dalle rispettive accettazioni. 2. A seguito delle remissioni di querela, accompagnate dalle rispettive accettazioni, va dichiarata l'estinzione dei reati di cui ai capi A e B, per intervenuta remissione di querela, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Invero, secondo l'orientamento delle Sezioni unite di questa Corte, la remissione di querela, intervenuta entro il termine per proporre impugnazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326). È del resto ammissibile il ricorso per cassazione, ancorché proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione. La remissione della querela, quale legittimo motivo di ricorso estingue il reato (Sez. 4, n. 49226, del 19/10/2016, Rv. 268625). Pertanto, avuto riguardo alla remissione della querela da parte della persona offesa ed alla accettazione proveniente dall'imputato, deve dichiararsi l'estinzione dei reati contestati ai ricorrenti. 2.1. Consegue la revoca delle statuizioni civili, in quanto, come pure chiarito da questa Corte, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato per tale causa, anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti (Sez. 4, n. 45549, del 11/11/2021, Rv. 282301; Sez. 5, n. 19675, del 25/2/2019, Rv. 276138; Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014, Rv. 259989; Sez. 2, n. 18680 del 28/4/2010, Rv. 247088). 2.2. Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista dall'art. 340, comma 4 2 cod. proc. pen.; consegue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio. 2.3. Il tipo di decisione e le ragioni di diritto che la sostengono consentono la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Revoca le statuizioni civili e condanna i querelati al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il P7 dente