Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2024
ECLI:EU:T:2024:360
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0058_INF
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 5 giugno 2024 –
Supermac’s/EUIPO – McDonald’s [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])
(causa T‑58/23) (
1
)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Assenza di prova dell’uso effettivo del marchio per taluni prodotti e servizi – Assenza di elementi concreti e obiettivi – Assenza di sottocategoria autonoma – Interpretazione dell’elenco dei servizi»
1.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi
[Regolamento del Consiglio n
o
207/2009, artt. 15, § 1, e 51, § 1, a); regolamento della Commissione n
o
2868/95, art. 1, regola 22, § 3]
(v. punti 23‑25)
2.
Marchio dell’Unione europea – Deposito della domanda di marchio dell’Unione europea – Identificazione dei prodotti o dei servizi contrassegnati dal marchio – Utilizzo delle indicazioni generali di cui ai titoli delle classi della classificazione di Nizza – Portata
(Regolamento della Commissione n
o
2868/95, art. 1, regola 2, § 1)
(v. punti 30, 31, 87, 88)
3.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA]
[Regolamento del Consiglio n
o
207/2009, artt. 15, § 1, e 51, § 1, a)]
(v. punti 47, 55, 71, 93, 105, 107, 112)
4.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE – Utilizzo da parte della commissione di ricorso di una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti
(Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, prima frase)
(v. punto 58)
5.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Uso parziale – Rilevanza – Nozione di parte dei prodotti o dei servizi oggetto della registrazione
(Regolamento del Consiglio n
o
207/2009, artt. 15, § 1, e 51, § 2; regolamento della Commissione n
o
2868/95, art. 1, regola 22, § 3)
(v. punti 64‑66)
6.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riesame dei fatti alla luce di prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso – Esclusione
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 188; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72)
(v. punto 81)
7.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 3)
(v. punto 109)
Dispositivo
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 dicembre 2022 (procedimento R 543/2019‑4) è parzialmente annullata e riformata nel senso che il ricorso proposto dinanzi a detta commissione di ricorso dell’EUIPO dalla McDonald’s [OSCURATO:PERSONA]. Ltd avverso la decisione della divisione di annullamento dell’11 gennaio 2019 è respinto per quanto riguarda i prodotti «panini con pollo» rientranti nelle classi 29 e 30, i prodotti «alimenti a base di pollame» rientranti nella classe 29 e i «servizi forniti o connessi alla gestione di ristoranti e di altri locali o infrastrutture di ristorazione per il consumo e il “drive-in”; preparazione di piatti da asporto» rientranti nella classe 42, per i quali era stata pronunciata la decadenza del marchio contestato.
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.
(
1
)
GU C 112 del 27.3.2023
.