CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28883/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 9 luglio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i tre reati di furto aggravato ascrittigli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della viola2:ione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della destrezza; - alla mancata riqualificazione delle condotte nelle ipotesi tentate; - al mancato riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale; Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che: - sussisteva l'aggravante della destrezza avendo prima l'imputato ed il complice distratto l'attenzione dei commessi e poi repentinamente consumato la sottrazione; - i furti si erano consumati perché i due erano sempre riusciti ad uscire dai negozi così conseguendo l'autonoma disponibilità della refurtiva; - i valori dei beni sottratti non era tale da concretare l'attenuante invocata; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 l