CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2026
Cassazione n. 32695/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che ha confermato quella del Tribunale di Brindisi che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, per i reati di cui agli artt. 640 e 455 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione all'art. 640 cod. pen. - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessariacorrelazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. La Corte di appello ha ampiamente argomentato sulla condotta contestata al ricorrente e valutato l'intero compendio probatorio, delibando le dichiarazioni delle persone offese. L'iter logico argomentativo offerto dai Giudici ha evidenziato la sussistenza di tutti gli elementi integranti il reato di truffa, specificando le modalità del raggiro: il ricorrente fingeva di conoscere le vittime anziane, presentandosi come l'infermiere dell'ospedale dove erano ricoverate; inoltre, approfittando di circostanze di tempo e di luogo, nonché dell'età delle vittime e del timore ingenerato a causa delle insistenti richieste, induceva gli anziani e scambiare le banconote. Con tale ricostruzione non si confronta in modo puntuale il motivo di ricorso, cosicché lo stesso è aspecifico; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che contesta violazione di legge in relazione agli artt. 455 e 61 n. 2 cod. pen. e vizio di motivazione - è manifestamente infondato. La motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4) non presenta alcun vizio: la Corte di appello con motivazione congrua e logica ha ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 455 cod. pen., chiarendo che le banconote non erano grossolanamente false e che la persona offesa si è accorta della falsità in un secondo momento e solo comparandole con quelle autentiche. Ciò in sintonia con l'orientamento consolidato per il quale in tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia "ictu ocu/i" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento nè alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, nè alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate (Sez. 5, Sentenza n. 6873 del 06/10/2015, Rv. 266417; precedenti conformi: n. 4254 del 1999 rv. 213094 - 01, n. 37019 del 2010 rv. 248590 - 01, n. 41108 del 2011 rv. 251173 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - che lamenta mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e diniego delle circostanze attenuanti generiche, ex art. 62 bis cod. pen. - è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità. Quanto alle circostanze attenuanti generiche la Corte di merito le ha escluse per la gravità della condotta e i precedenti specifici da cui è gravato l'imputato. Si tratta di motivazione oltremodo adeguata e in sintonia con il principio per il quale non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Quanto alla causa di non punibilità la stessa è stata negata per l'abitualità della condotta di reato, richiamando la Corte di appello plurimi precedenti penali anche specifici. A fronte di tale motivazione il ricorrente evidenzia come la stessa sentenza impugnata faccia riferimento al più recente reato commesso nel 2007. A ben vedere la doglianza 2è generica, in quanto il dato della abitualità non può essere escluso solo sulla scorta della risalenza nel tempo delle condotte precedenti, ma occorre anche verificare la qualità e la frequenza delle condotte antecedenti medesime, cosicché spettava al ricorrente 'attaccare' in modo più specifico l'argomento della Corte di appello, in sé non manifestamente illogico. Per altro anche corretto è l'argomentare della Corte, in quanto, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre anche quando i reati della stessa indole siano stati commessi dall'autore molto tempo prima rispetto a quelli oggetto di giudizio (Sez. 5, n. 7371 del 04/02/2026, F., Rv. 289510, che in motivazione, la Corte ha precisato che dal tenore letterale e dal contenuto dell'art. 131-bis cod. pen. non si desumono limiti di ordine temporale all'efficacia della condizione ostativa dell'abitualità del comportamento); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara i P.Q.M