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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03815/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16302/2015proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] inRoma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1/a; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Viale delle Milizie n. 2; -controricorrente - avverso la sentenza n. 179/11/15della C ommissione tributaria Regionale della Puglia,depositata il 29/1/2015; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/ 2/ 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che Oggetto:1.Con avviso di accertamento prot. n. 296370 del 16.12.2011 il Comune di Bari emetteva avviso di pagamento per €. 417.180,00, comprensivi di interessi e sanzioni, per omessa denuncia ai fini TARSU (periodo 2007-2010) relativa ai locali commerciali in uso alla [OSCURATO:SOCIETA].

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia (CTR) , con sentenza n. 179/11/15, depositata il 29/1/2015, in riforma della decisione di primo grado, rigettava l’originario ricorso proposto dalla società contribuente.

3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinquemotivi.

4. Il Comune di Bari ha depositato controricorso.

5. Con successiva istanzala contribuente chiedeva, ex art. 6 del d .l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 , che in ragione de ll’integrale pagamento dell’importo dovuto, fosse dichiarata l’estinzione del giudizio.

Considerato che In tale situazione, concorrendo tutti i presupposti di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 ̀ possibile pervenire, come richiesto dalla ricorrente, ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in seguito alla definizione della lite e alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito.

Lespese vanno compensate avuto riguardo all'esito della controversia chiusasi con la definizione agevolata.

P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese processuali.

Cos̀ deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16302/2015proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] inRoma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1/a; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Viale delle Milizie n. 2; -controricorrente - avverso la sentenza n. 179/11/15della C ommissione tributaria Regionale della Puglia,depositata il 29/1/2015; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/ 2/ 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che Oggetto:1.Con avviso di accertamento prot. n. 296370 del 16.12.2011 il Comune di Bari emetteva avviso di pagamento per €. 417.180,00, comprensivi di interessi e sanzioni, per omessa denuncia ai fini TARSU (periodo 2007-2010) relativa ai locali commerciali in uso alla [OSCURATO:SOCIETA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia (CTR) , con sentenza n. 179/11/15, depositata il 29/1/2015, in riforma della decisione di primo grado, rigettava l’originario ricorso proposto dalla società contribuente. 3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinquemotivi. 4. Il Comune di Bari ha depositato controricorso. 5. Con successiva istanzala contribuente chiedeva, ex art. 6 del d .l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 , che in ragione de ll’integrale pagamento dell’importo dovuto, fosse dichiarata l’estinzione del giudizio. Considerato che In tale situazione, concorrendo tutti i presupposti di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 ̀ possibile pervenire, come richiesto dalla ricorrente, ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in seguito alla definizione della lite e alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito. Lespese vanno compensate avuto riguardo all'esito della controversia chiusasi con la definizione agevolata. P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese processuali. Cos̀ deci
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