CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 28490/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
chiattarella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/08/1985avverso la sentenza del 14/11/2025 del TRIBUNALE di Reggio CalabriaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] GeneraleSilvia [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in esito al giudizio celebrato nelle formedel rito abbreviato, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 73comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 12gennaio 2024 con la formula perché il fatto non sussiste.I fatti sono stati così ricostruiti. Nel corso di una operazione volta allaprevenzione e alla repressione di reati in tema di stupefacenti, la polizia giudiziariaa bordo del treno in transito da [OSCURATO:PERSONA] e diretto a Messina avevaproceduto al controllo di [OSCURATO:PERSONA], dopo che l’unità cinofila avevasegnalato la presenza sulla sua persona di sostanze stupefacenti. Su richiesta deglioperanti egli aveva consegnato spontaneamente un involucro di cellophanecontenente un quantitativo minimo di hashish, ma, in esito alla perquisizionepersonale, era stato trovato in possesso anche di un barattolo, riposto nella tascadel giubbotto, contenente altra sostanza stupefacente del tipo hashish del pesolordo di 76,5 grammi. Dalle successive analisi era emerso che la sostanzaconteneva un principio attivo di THC pari a circa 25 grammi, da cui era possibilericavare 1033 dosi medie singole.Il Tribunale ha ritenuto non provata la destinazione a terzi della sostanzastupefacente rinvenuta nella disponibilità dell’imputato.2. Avverso la sentenza ha proposto appello il Procuratore Generaleformulando un solo motivo con cui ha dedotto il vizio di motivazione per avere ilTribunale escluso la finalità illecita della detenzione.Il Procuratore sottolinea come il dato ponderale della sostanza stupefacentedetenuta sia assai significativo e come, dunque, la scorta sia esorbitante rispettoad un consumo personale ragionevole, tenuto anche conto che con il decorso deltempo il principio attivo tende a scemare e la sostanza perde efficacia drogante.La motivazione della sentenza assolutoria sarebbe contraddittoria anche nellaparte in cui il giudice ha escluso indici di detenzione a fini di spaccio: secondo ildifensore, infatti, è verosimile che [OSCURATO:PERSONA] si sia rifornito della sostanzastupefacente durante il viaggio, al fine di cederla a terzi in un secondo momentoe in ragione di ciò si giustifica anche il mancato rinvenimento di strumenti attialla pesatura e al confezionamento.Infine il difensore sottolinea che non risponde al vero che [OSCURATO:PERSONA] avessetenuto un atteggiamento collaborativo al momento del controllo da parte delleforze dell’ordine: egli, infatti, si era limitato a consegnare una minima parte dihashish nella sua disponibilità, mentre il ritrovamento del maggiore quantitativoera stato possibile solo per l’intervento dei finanzieri attivatisi a seguito dellainsistente segnalazione dell’unità cinofila in loro supporto.L’appello è stato convertito in ricorso per cassazione dalla Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA].3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], hapresentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in data 27 maggio e 4 giugno 2026due memorie con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2. Occorre premettere che il reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90ascritto a [OSCURATO:PERSONA], a seguito del d.l. 15 settembre 2023 n. 123, conv. nellalegge 13 novembre 2023 n. 159 che ne ha innalzato i limiti di pena, rientra fraquelli per cui deve procedersi con udienza preliminare.Ciò nonostante il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale nelle formedella citazione diretta a giudizio ex art. 552 cod. proc. pen. e in sede di udienzapredibattimentale l’imputato ha chiesto di essere giudicato con le forme del ritoabbreviato.Ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come riformato ad operadell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, le sentenze diproscioglimento per i reati elencati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata,sono inappellabili da parte del pubblico ministero e, dunque, sono dallo stessoricorribili per cassazione in relazione a tutti i motivi indicati nell’art. 606 cod. proc.pen. Questa Corte di Cassazione ha già chiarito, con orientamento che il Collegiointende ribadire, che l’inappellabilità da parte del pubblico ministero ha ad oggettotutte le sentenze di proscioglimento per i reati elencati nell’art. 550, commi 1 e2, cod. proc. pen., ivi comprese quelle emesse in esito al giudizio abbreviato (Sez.2, n. 17493 del 16/04/2025, Rv. 288029 – 01).3. Venendo al merito, si osserva che, come questa Corte ha già avuto mododi affermare, la destinazione della sostanza stupefacente a fini diversidall'autoconsumo non configura una causa di non punibilità, ma è elementocostitutivo della fattispecie incriminatrice, sicché non è onere dell'imputato darnela prova, ma grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la finalità di spaccio(Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, Rv. 279614).La prova della destinazione della sostanza ad uso personale, come quella dellasua destinazione allo spaccio, può essere desunta da qualsiasi elemento o datoindiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenzaesperienza (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Rv. 284842 – 01). Sotto taleprofilo si è affermato che il possesso di un quantitativo di droga che esorbiti dalconsumo personale da solo non costituisce provadecisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio. La valutazione inordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaiaindicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice dimerito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto,secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltantosotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (tra letante, Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Rv. 272463).Il dato quantitativo può, comunque, legittimamente concorrere a fondare laconclusione della illiceità della detenzione, ma occorrono altri elementi indicatividella destinazione dello stupefacente a terzi (Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013,Rv. 255726; Sez. 4, n. 31103 del 16/04/2008 Rv.242111).Peraltro tanto maggiore è il quantitativo di sostanza detenuta, quanto l’onere didimostrare la destinazione alla cessione a terzi di detta sostanza si affievolisce: intale senso si è sostenuto che a fronte della detenzione di un quantitativosignificativo di sostanza stupefacente occorrerà valutare anche le capacitàeconomiche del soggetto agente di effettuare una scorta (Sez. 6, n. 11025 del2013, Rv. 255726) e che il dato quantitativo acquista maggiore rilevanza indiziariaal crescere del numero delle dosi ricavabili (Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014,Rv. 260991 – 01).4. Così ricostruito il perimetro della valutazione in ordine alla prova dellafinalità illecita della detenzione, il percorso argomentativo adottato dalla sentenzaassolutoria appare effettivamente viziato nel senso evidenziato dal Procuratorericorrente.Il Tribunale, dopo aver dato conto dei principi affermati dalla giurisprudenzadi legittimità come supra richiamati, ha concluso che nel caso di specie “al di làdel quantitativo di principio attivo accertato”, l'assenza di tutti gli altri indici(ovvero la mancata suddivisione in dosi della sostanza, l'assenza di qualsiasistrumento atto al taglio e al confezionamento, il mancato rinvenimento di denarocontante) e l’atteggiamento collaborativo dell’imputato, il quale avevaspontaneamente consegnato la droga, non consentivano di ritenere provata lafinalità di spaccio.Deve osservarsi in primo luogo che tale motivazione si fonda su un dato,quello della collaborazione, smentito, come sottolinea il Procuratore, dallaricostruzione dell’accaduto effettuata nella stessa sentenza, in cui si dà atto cheSchiattarella aveva consegnato solo un minimo quantitativo di hashish e che ilquantitativo ben più consistente era stato rinvenuto solo in esito alla perquisizionepersonale. La motivazione del Tribunale, dunque, nella parte in cui valorizza comeindicativa di buona fede la collaborazione dell’imputato, si fonda su un dato che lastessa sentenza smentisce e, dunque, appare sotto tale profilo contraddittoria.Soprattutto la motivazione adottata dal Tribunale omette di confrontarsi conil dato quantitativo, che come detto acquista maggiore rilevanza al crescere delnumero delle dosi ricavabili, e di approfondire, come richiesto dallagiurisprudenza di legittimità, in presenza di un numero di dosi superiori a quellenecessarie per soddisfare il consumo personale, il tema della capacità economicadell’imputato e dei motivi per cui egli avrebbe dovuto provvedere ad un acquistoin una unica soluzione di una partita di droga di tale entità e di tipologia soggettaa deterioramento con il passare del tempo.5. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvioper nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], diversa persona fisica. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisicaIn Roma 11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]