Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024

Cassazione n. 46953/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego di applicazione del beneficio della pena sospesa, in relazione alla condanna per il delitto di resistenza (art. 337 cod. pen.), intervenuta con la sentenza indicata in epigrafe. 3.11 ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle addotte censure a fronte delle corrette argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata in punto di diniego di applicazione del beneficio della pena sospesa: la Corte di appello di Ancona ha espresso considerazioni, relative alla gravità della condotta ed al negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, incompatibili con la prognosi di futura astensione dalla reiterazione di reati.

3. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila), considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato ' senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. art.616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende.

Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera relatrice [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego di applicazione del beneficio della pena sospesa, in relazione alla condanna per il delitto di resistenza (art. 337 cod. pen.), intervenuta con la sentenza indicata in epigrafe. 3.11 ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle addotte censure a fronte delle corrette argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata in punto di diniego di applicazione del beneficio della pena sospesa: la Corte di appello di Ancona ha espresso considerazioni, relative alla gravità della condotta ed al negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, incompatibili con la prognosi di futura astensione dalla reiterazione di reati. 3. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila), considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato ' senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. art.616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera relatrice [OSCURATO:PERSONA] nte
Sentenza Cassazione n. 46953/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris