CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28661/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Rc) il 13 luglio 1990: avverso la ordinanza n. 477P/2025 RTL del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 13 agosto 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentito, altresì, per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 13 agosto 2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], agendo in qualità di giudice dei provvedimenti cautelari personali, ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale, il precedente 26 giugno 2025, il Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere a carico del predetto, in quanto oggetto di indagini in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di traffico di sostanze stupefacente ed in ordine ad uno dei reati fine perpetrati in seno a tale associazione. Avendo il Tribunale osservato non solo che il [OSCURATO:PERSONA] era gravato da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai predetti reati ma anche che sussistevano le esigenze cautelari, connesse sia al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie sia al pericolo di inquinamento probatorio, l'indagato ha articolato nel ricorso per cassazione da lui presentato avverso la ordinanza emessa dal giudice del riesame 4 motivi di impugnazione. Con un primo motivo ci si duole della avvenuta identificazione del [OSCURATO:PERSONA] come uno dei soggetti parlanti nel corso delle conversazioni intercettate sulla base delle quali è stata ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del predetto; ha osservato il ricorrente come, pur già dedotto il tema in sede di ricorso avverso il provvedimento cautelare genetico, il Tribunale del riesame non avesse chiarito i criteri in base ai quali era stata operata l'identificazione del [OSCURATO:PERSONA]; ha aggiunto il ricorrente che le captazioni siano del tutto ambigue e che il giudice del riesame non ha precisato le ragioni per le quali tale ambiguità dovesse essere risolta attribuendo significato accusatorio alle espressioni captate; infine, sul punto, la difesa del ricorrente ha osservato come in ogni caso i dati rivenienti dalla captazioni non fornivano un quadro rassicurante né sulla sussistenza della associazione criminosa né sulla adesione ad essa del [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo motivo di doglianza attiene alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla posizione dell'indagato in ordine al reato fine a lui provvisoriamente contestato; non è stato, infatti, eseguito alcun sequestro; non ci sono specifici elementi a carico del [OSCURATO:PERSONA] né altri fattori che depongano a favore dell'avvenuto trasporto da parte, anche del [OSCURATO:PERSONA], della sostanza stupefacente dalla [OSCURATO:PERSONA] sino alla cittadina di Marsala e della cessione delle medesima ad altri soggetti una volta recapitata questa nella Sicilia occidentale; si tratta solamente di cosiddetta "droga parlata" in 2relazione alla quale, fra l'altro, le conversazioni captate non hanno visto direttamente partecipe il [OSCURATO:PERSONA]. Il terzo motivo di impugnazione riguarda l'insussistenza dell'esigenze cautelari legate al pericolo di reiterazione delle condotte criminose, desumibile: dall'incensuratezza del ricorrente; dall'assenza di contatti coi coindagati; dall'ampiezza del cosiddetto "tempo silente"; infine, dal fatto che lo stesso svolge una regolare attività lavorativa come bracciante agricolo; dati che il Tribunale del riesame non ha tenuto nella giusta considerazione. Col quarto motivo ci si duole del fatto che sia stata omessa la motivazione in relazione alla richiesta di applicazione degli arresti domiciliari con il controllo del "braccialetto elettronico". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, essendone risultato non fondati i motivi posti a suo sostegno, deve essere, pertanto, rigettato. Quanto al primo motivo di ricorso, va detto che la attribuibilità al [OSCURATO:PERSONA] delle conversazioni valorizzate in sede di riesame quali elementi a carico del prevenuto, è stata adeguatamente dimostrata in sede di merito, con valutazione ora insindacabile in quanto non manifestamente illogica, in quanto fondata sulla sua precedente identificazione personale, fondata su immagini fotografiche, come uno dei soggetti che sono partiti dalla abitazione del Caracciolo, capo dalla associazione per delinquere di cui si tratta, per recarsi a Marsala per recapitare la sostanza stupefacente ai destinatari acquirenti; essa è stata argomentata dai giudici del merito in termini che, tanto più nella presente fase cautelare, appaiono più che idonei a fondare un giudizio dì obbiettiva plausibilità, indenne pertanto, dal sindacato di legittimità. Quanto alla interpretazione del contenuto delle captazione, si tratta di tema afferente a profili di merito, non sindacabile nella presente sede di legittimità (Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 dicembre 2021, n. 44938, rv 282337). In relazione al secondo motivo, concernente la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al reato-fine a lui contestato, si rileva che la stessa è il frutto della interpretazione che, in termini come detto attualmente non sindacabili, è stata date del contenuto della captazioni da parte dei giudici del merito. 3In relazione al terzo motivo ed al quarto motivo di impugnazione, rispettivamente concernenti la ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari e la omessa motivazione in relazione alla richiesta di modifica della misura custodiale intramuraria con quella degli arresti domiciliari, eventualmente anche presidiati dal controllo con il cosiddetto "braccialetto elettronico", va segnalato che, fermo restando il dato afferente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (ed anche a non volere considerare il dato concernente il ruolo non marginale che il [OSCURATO:PERSONA] aveva nel sodalizio - reso manifesto dal fatto che il ricorrente era ammesso a discutere con i capi sulle scelte criminose che la associazione doveva prendere), la sussistenza della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari (in relazione alla quale la circostanza che il Caracciolo, pur in condizione di cattività, abbia proseguito nella sua attività di coordinamento o promozione dell'attività associativa, costituisce, peraltro, un indica assai allarmante) e la esclusiva adeguatezza della misura di massimo rigore, circostanza questa che rende irrilevante la omessa motivazione sulla non praticabilità della misura gradata degli arresti domiciliari (quanto alla applicazione degli strumenti elettronici di ciontrollo del rispetto della medesima si ricorda che questi non valgono a contraddistinguere una altra autonoma misura cautelare ma costituiscono una modalità applicativa degli arresti domiciliari, di tal che, ove questi non siano poraticabili non mette conto verificare se tali potrebbero diventare con il poresidio del "braccialetto elettronico"; in questo senso, per tutte: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 14 aprile 2024, n. 15939, rv 286343), è una diretta conseguenza della presunzione, sia pure relativa - dettata, ricorrendo i gravi indizi di colpevolezza, dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. fra l'altro per il reato associativo in provvisoria contestazione a carico del [OSCURATO:PERSONA] - di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura intramuraria; presunzione questa che la difesa del prevenuto non ha con le proprie argomentazioni in alcun modo superato, essendo questa legata alla rilevata capacità dimostrata dal [OSCURATO:PERSONA] di intessere e mantenere lucrosi contatti, nell'interesse del sodalizio criminoso, con soggetti estranei ad esso. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed a tale statuizione segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. 4 P.Q.M