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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 1968

Cassazione n. 06337/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/05/1968 avverso la sentenza del 09/07/2020 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Il Tribunale di Catania, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 582 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso in cassazione contro le sentenze di appello in tema di reati di competenza del Giudice di pace solo per violazione di legge e non per i vizi motivazionali lamentati nel ricorso. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini Stefa3o Palla 3,› DE! ....,-.3;[OSCURATO:PERSONA] CAi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/05/1968 avverso la sentenza del 09/07/2020 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Il Tribunale di Catania, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 582 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso in cassazione contro le sentenze di appello in tema di reati di competenza del Giudice di pace solo per violazione di legge e non per i vizi motivazionali lamentati nel ricorso. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini Stefa3o Palla 3,› DE! ....,-.3;[OSCURATO:PERSONA] CAi
Sentenza Cassazione n. 06337/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris