CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 settembre 2023
Cassazione n. 36030/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14212-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 14212/2017 Cron. Rep. Ud. 19/09/2023 CC avverso la sentenza n. 1123/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/11/2016 R.G.N. 478/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 28.11.16, la corte d’appello di Milano, in parziale riforma di sentenza del 2014 del tribunale della stessa sede, ha condannato l’Inps ad erogare il supplemento di pensione ex articolo 7 legge 155 del 1981 con decorrenza dal 1.8.12 ed ha respinto l’appello avverso la condanna a ricostituire la pensione di vecchiaia, computando nella base di calcolo la contribuzione versata alla gestione lavoratori dipendenti con decorrenza dal primo giorno successivo al compimento dell’età pensionabile. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che trovassero applicazione al caso di specie le regole della gestione separata in relazione alla pensione su base contributiva, con decorrenza dalla data del perfezionamento dei requisiti contributivi e di età. Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per due motivi, cui resiste con controricorso la controparte. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo si deduce violazione dell’articolo 3 del D.M. 282 del 1996, per avere la corte territoriale fatto decorrere la pensione di vecchiaia a carico della gestione separata dall’epoca precedente l’esercizio della facoltà di richiedere il computo dei contributi dell’AGO. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’articolo 7 della legge 155 del 19 81 e 1 del D.M. 282 del 19 96 , per aver e la sentenza impugnata accordato il supplemento della pensione, sebbene fosse previsto per il detto supplemento un termine dilatorio biennale dal riconoscimento della pensione, termine nella specie non ancora decorso. Il primo motivo è fondato, occorrendo la specifica domanda con la quale l’assicurato chiede il computo nella gestione separata dei contributi versati in altra gestione ai fini di ottenere il trattamento con il cumulo dei contributi. Invero, la pensione di vecchiaia liquidata a carico della gestione separata, con il concorso della contribuzione versata nell’AGO, può essere attribuita solo in presenza di domanda che contenga esplicitamente l’esercizio della facoltà di avvalersi del trasferimento della contribuzione a favore della gestione separata, e della liquidazione della pensione sulla scorta del complessivo montante contributivo creato dal trasferimento dei contributi dall’AGO; non basta dunque una generica domanda di pensione per ottenere il concorso della contribuzione versata nell’AGO, occorrendo la specifica richiesta di trasferimento dei contributi relativi nella gestione separata,ai sensi dell’articolo 3 del d.m. citato. Come evidenziato da Cass. n. 21361 del 2021, alla quale va data continuità, la necessità della domanda trova fondamento nell'avere il ricorrente esercitato l'opzione di cui all'art. 3 del DM n 282/1996, in virtù del quale "gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995". Come correttamente sostenuto dall'Istituto previdenziale, l'esercizio di tale facoltà era soggetto alla presentazione della domanda e solo da tale data detta contribuzione (che in astratto potrebbe avere altra destinazione ed utilizzo secondo le valutazioni discrezionali del privato) avrebbe potuto costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta. Il secondo motivo resta assorbito. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesi