CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 maggio 2018
Cassazione n. 02174/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 1807/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1170/2018della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 31/05/2018; Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 1807/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 / 12 /202 2 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 1807/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 31/6/2018, la Corte d’appello di Venezia haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, riunite lacause separatamente proposte dalle parti per l’accoglimento delle rispettive domande, disattese quelle proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di conduttrice)nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di locatori) (domande rivolte all’accertamento dei contestati inadempimenti dei locatori e alla relativacondanna al rimborso dei canoni non dovuti e al risarcimento dei danni subiti) , in accoglimento delle domande proposte da questi ultimi,ha pronunciato la risoluzione del contratto di locazione per uso diversoda quello di abitazione concluso tra le parti per inadempimento della società conduttrice, condannando quest’ultima al pagamento di tuttii canoni dovuti fino al rilascio dell’immobile locato già disposto in corsodi causa; afondamento della decisione assun ta, per quel che ancora rileva in questa sede, la corte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva sottolineato l’infondatezza della pretesa della società conduttrice di veder riconosciuto l’inadempim ento dei locatori per il mancato conseguimento, da parte di questi, di tutti i titoli amministrativi indispensabili per l’esercizio dell’attività commerciale programmata dallasocietà conduttrice (con particolare riguardo, nel caso di specie, al certificat o di prevenzione incendi e, implicitamente, al connesso certificato di agibilità), dovendo piuttosto ricondursi, all’ambito degli oneripropri del conduttore, l’impegno al conseguimento di tutti i titoli amministrativi necessari allo svolgimento dell’attiv ità destinata ad Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 1807/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri essereesercitata all’interno dell’immobile locato, in particolar modo là dove,come nel caso di specie, il locatore non ne abbia espressamente assuntoalcun onere e il conduttore abbia espressamente riconosciuto, in sede di conclusione de l contratto, la piena idoneità dell’immobile locato al conseguimento degli scopi connessi all’attività della società conduttrice; avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazion e sulla basedi tre motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; latrattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c. ; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione non ha depositatoconclusioni; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione dell’art. 1, co. 1, del d.m. 16/2/82 (in vigore fino al 7/10/2 011) e del relativo allegato; dell'art. 16 del d.lgs. n. 139/2006; del d.m. Interno del 27/7/2010 e degli artt. 1346, 1418, 1575, 1362, 1366, 1374 e 1375 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto – in violazione delle norme invocate e dei canoni legali di ermeneutica negozialespecificamente richiamati in ricorso – che l’immobile oggetto delcontratto di locazione concluso tra le parti non fosse destinato, già sulpiano della comune intenzione delle parti, all’esercizio di una quelle attività per le quali la disciplina amministrativa di cui alle norme richiamateimponeva il rilascio di quel ‘certificato di prevenzione degli Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 1807/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri incendi’ che i locatori non avevano mai ottenuto per l’immobile concesso in lo cazione; e per aver conseguentemente escluso che l’inidoneità dell’immobile locato ad essere oggetto di quello specifico contratto di locazione non si fosse riflessa sulla stessa validità del contratto; ilmotivo è inammissibile; rilevapreliminarmente il Collegio come l’odierna società ricorrente abbia del tutto trascurato di censurare l’autonoma ratio decidendi individuata,tra le altre, dalla corte territoriale a fondamento del rigetto delprimo motivo d’appello nella specie riferito alla medesima questi one postaad oggetto della censura in esame , là dove la corte veneziana ha evidenziato come la società conduttrice, all’art. 9 del contratto di locazioneconcluso tra le parti, si fosse fatta carico di adottare “ ogni cauteladall’unità sanitaria locale o d a qualsiasi altro ente preposto al finedi soddisfare le norme legislative vigenti ”; è appena il caso di rilevare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, q uando la sentenzaassoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione,la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro unadi esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicatosulla ratio decidendi n on censurata , piuttosto che per carenza diinteresse ( Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020 , Rv. 658309 - 01Sez. 3, Sentenza n. 14740 del 13/07/2005 , Rv. 582931 - 01) ; varrà peraltro evidenziare , in ogni caso , la radicale infondatezza delle argomentazioni poste a fondamento della censura in esame, essendosi la corte territoriale correttamente uniformata – nell’escludereil ricorso di alcun inadempimento dei locatori in relazione Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 1807/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri allecontestazioni avanzat e in q uesta sede dalla società conduttrice – al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in materia di locazione ad uso non abitativo, il mancato ottenimento,da parte del conduttore, dei titoli amministrativi abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività imprenditoriale convenuta dà luogoalla responsabilità del locatore nel solo caso in cui lo stesso abbia assunto l'impegno di conseguire detti titoli, ovvero se il loro ottenimento sia reso definitivamente impossibile in ragione delle caratteristicheintrinseche del bene concesso in godimento ( cfr. Sez. 3, Sentenzan. 20796 del 20/08/2018, Rv. 650414 – 02; Sez. 3, Sentenza n.15377 del 26/07/2016 , Rv. 641148 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 13651 del16/06/2014, Rv. 631823 - 01) ; nellaspecie, ferma l’attestata specifica assunzione, da parte della societàconduttrice, dell’impegno al conseguimento, in proprio, dei titoli amministrativi necessari allo svolgimento dell’attività imprenditoriale da svolgersi all’interno dell’immobile locato (e, dunque, indiscussa l’attestazionedell’inesistenza di alcun corrispondente impegno assunto da parte dei locatori), neppure è risultata alcuna intrinseca conformazione dell’immobile locato tale da rendere definitivamente impossibile il conseguimento di detti titoli, con la conseguente rivelazione,anche per tale via, della piena correttezza della decisione impugnata,nella parte in cui ha disatteso la rivendicazione, avanzata dalla società conduttrice, dell’accertamento d i un corrisp ondente inadempimentodei locatori; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), nonché per mera apparenza di motivazione in relazione all’applicazionee interpretazione dell’art. 21 della legge n. 241/90, per Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 1807/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri averela corte territoriale omesso di rilevare (limitandosi all’indicazione di brevi, lacunosi ed imprecisi accenni in relazione al corrispondente motivo di appello della società odierna ricorren te) che la circostanza del mancato conseguimento effettivo del ‘certificato di prevenzione incendi’in relazione all’immobile oggetto del presente giudizio aveva impedito il formarsi del silenzio - assenso della pubblica amministrazionesull’istanza di conce ssione del ‘certificato di agibilità’ del medesimo immobile, con la conseguenza che quest’ultimo, diversamente da quanto espressamente garantito dai locatori, era rimasto del tutto privo di tale fondamentale certificazione, sì da manifestarecon evidenza i l corrispondente grave inadempimento delle controparti; ilmotivo è inammissibile; osservapreliminarmente il Collegio come la società ricorrente abbia deltutto trascurato di specificare, in relazione alla proposizione della presentedoglianza, i termini dell’avvenuta prospettazione, in appello, dellequestioni di diritto concernenti il rilascio del certificato di agibilità in esame , con la conseguente impossibilità, per questa Corte, di verificare l’eventuale novità della questione così criticamente impostata, rispetto alla natura e all’oggetto delle questioni effettivamentedibattute in sede di appello; èappena il caso di rilevare, riguardo, come, secondo il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di questa Corte, i motivi del ricorso per cassazion e devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioninuove o nuovi temi di contestazione non trattati nell a fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 21 dicembre 2022 - R.G. n. 1807/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l ’ onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione avanti al giud ice del merito, ma anche di indicarein quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modoalla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 20712del 13/08/2018 , Rv. 649963 – 01 ; Sez. 1, Sentenza n. 25319 del25/10/2017, Rv. 645791 – 01 ; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17041 del 09/07/2013, Rv. 627045 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 5836 del 13/03/2007, Rv. 595398 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 2140 del 31/01/2006,Rv. 5 88057 - 01) ; varrà,in ogni caso, rilevare, anche in relazione a tale censura, il carattere decisivo del richiamo alla giurisprudenza di legittimità già menzionataa proposito della trattazione del primo motivo di ricorso, con particolare riguardo all’impo ssibilità di predicare alcun profilo di inadempimentocontrattuale a carico dei locator i , in assenza dei relativi presupposti, anche alla luce di quanto rilevato nella sentenza impugnatacon riferimento all’espresso impegno, assunto dalla società conduttrice,di provvedere i n proprio al conseguimento di tutti i titoli amministrativi abilitativi indispensabili per l’esercizio dell’attività imprenditorialeall’interno dell’immobile locato ; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg., 1575, 1578 e 1453 c.c., nonché nell’art. 21 della legge n. 241/90, per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare il grave inadempimentodei locatori rispetto all’obbl igazione di consegnare un immobile dotato di regolare certificato di agibilità, atteso che quest’ultimo era stato solo apparentemente rilasciato nelle forme del Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 1807/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri silenzio-assensodella pubblica amministrazione a seguito di un’istanza che i locatori avevano presentato attestando falsamente l’avvenuto rilascio del certificato finale di prevenzione incendi da parte del [OSCURATO:PERSONA] dei Vigili del fuoco, in tal modo omettendo di rilevare la responsabilità contrattuale delle controparti per tale gravissimoinadempimento originario, di per sé idoneo a giustificare la risoluzione del contratto per responsabilità dei locatori, ovvero il riconoscimentodella nullità del contratto di locazione per l’impossibilità (giuridica)dell’oggetto; ilmotivo è inammissibi le; osservail Collegio come l’argomentazione su cui risulta fondata la censura in esame muove arbitrariamente dal presupposto della (pretesa)illegittimità d i un certificato di agibilità esistente in relazione all’immobile locato per il modo in cui lo ste sso si sarebbe formato a seguito di silenzio - assenso della pubblica amministrazione, senza, tuttavia, che tale illegittimità fosse mai stata dichiarata in sede giurisdizionale o, in sede di autotutela, della stessa pubblica amministrazione; peraltro, nella misura in cui il motivo d’impugnazione si duole dell’erronea interpretazione, da parte dei giudici del merito, dei contenutieffettivi degli impegni negoziali reciprocamente assunti dalle parti, lo stesso risulta inammissibilmente argomentato, dovendo a l riguardosottolinearsi come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testodell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 1807/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri diermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, n.3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorsoper cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di meritosi sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà de lle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata;operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr.Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nel caso di specie, l’odierna soci età ricorrente si è limitata ad affermare, in modo solo inammissibilmente apodittico, l’avvenuta violazione,da parte del giudice a quo , dei canoni legali di ermeneutica negoziale, orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corte territoriale, non già attraverso la prospettazionedi un’obiettiva e inaccettabile contrarietà a detti canoni della propria lettura della relazione contrattuale esaminata, bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non cond ivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazionedi legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità all a rinnovazione di una non consentita valutazione di merito, finendo infine col trascurare quanto espressamenteaffermato dal giudice d’appello laddove (pag. 17 della sentenza impugnata) ha rilevato l’avvenuta conferma, da parte del [OSCURATO:PERSONA], d ell’insussistenza dei motivi per l’annullamento delcertificato di agibilità dell’immobile de quo già concesso in epoca anteriorealla conclusione del contratto tra le parti; Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 1807/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri anchein relazione a tale censura, da ultimo, varrà, in ogni caso, richiamare il carattere decisivo dei contenuti della giurisprudenza di legittimità già menzionata a proposito della trattazione del primo motivodi ricorso, con particolare riguardo all’impossibilità di predicare alcun profilo di inadempimento contrattuale a carico dei locatori, in assenzadei relativi presupposti, anche alla luce di quanto rilevato nella sentenza impugnata con riferimento all’espresso impegno, assunto dallasocietà conduttrice, di provvedere in proprio al conseguimento di tutti i titoli amministrativi a bilitativi indispensabili per l’esercizio dell’attivitàimprenditoriale all’interno dell’immobile locato; sullabase di tali premesse, dev’essere dato atto dell’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudiziodi legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; al rigetto del ricorso segue l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della soc ietà ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater , dell’art. 13del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.500,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge.