CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 marzo 2026
Cassazione n. 23998/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibilità del ricorso per sopravvenuta rinunzia.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 24 ottobre 2025 il Tribunale di Lecce,composto ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen., ha respinto l'appello introdotto daXXXXXXXXXXXX avverso il diniego di modifica del trattamento cautelare(provvedimento GIP del 16 settembre 2025).2. Avverso detta ordinanza XXXXXXXXXXXX - nelle forme di legge - haproposto ricorso per cassazione.3. Con successiva manifestazione di volontà del 20 dicembre 2025XXXXXXXXXXXX ha rinunziato al ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La rinunzia è causa di inammissibilità del proposto ricorso. Ne deriva lacondanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro infavore della Cassa delle ammende, somma che può essere determinata in euro500,00 . P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delleammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.