CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05292/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 del GIP TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parFn udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che censura il vizio di motivazione punto di determinazione della pena applicata con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; rilevato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla statuizione in merito alla confisca della somma di denaro in contanti pari a euro 55.755, è parimenti inammissibile poiché il giudice di merito ha congruamente motivato in relazione ai presupposti ex art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, rilevando che non è stata giustificata la lecita provenienza della somma di denaro e che la stessa è incompatibile con le condizioni reddituali della ricorrente, il quale, in relazione a tale motivazione, omette di prendere posizione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 genn