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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 agosto 1984

Cassazione n. 15299/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/08/1984 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Ham9chkara; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del reato presupposto della ricettazione e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di generici profili di censura già vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, le pagg. 5-8 sull'esclusione della grossolanità della contraffazione e sull'idoneità ingannatoria dei marchi falsamente riprodotti per cui la Corte ha pacificamente ritenuto sussistere il reato presupposto del delitto di ricettazione contestato); che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in proposito, la pag. 9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/08/1984 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Ham9chkara; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del reato presupposto della ricettazione e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di generici profili di censura già vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, le pagg. 5-8 sull'esclusione della grossolanità della contraffazione e sull'idoneità ingannatoria dei marchi falsamente riprodotti per cui la Corte ha pacificamente ritenuto sussistere il reato presupposto del delitto di ricettazione contestato); che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in proposito, la pag. 9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
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