CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 1969
Cassazione n. 25191/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/02/1969 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/10/1972 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lett:a la memoria in data 27 maggio 2024 da parte del comune difensore [OSCURATO:PERSONA], che ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso. OSSERVA Rilevato che i motivi dei ricorsi della comune difesa risultano manifestamente infondati e riproduttivi di analoghe censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello; ritenuto che manifestamente infondato risulta il primo motivo con cui si censura l'omessa notifica all'imputato personalmente, a seguito di rinvio di ufficio ai sensi della disciplina emergenziale per la pandemia da COVID 19, dell'udienza del 17 aprile 2020; che infatti, rispetto alla regolare notifica al difensore ed all'imputato della citazione in appello, in tal caso trattasi di nullità a regime intermedio sanata allorché, come nel caso di specie, non risulta dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. tra le tante, Sez. 5, n. 27903 del 09/04/2021, R. Rv. 281601 secondo cui, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. 8 marzo 202.0, disciplina entrata in vigore durante il periodo della pandemia da "COVID-19", l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui aglli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.); rilevato che manifestamente infondati e riproduttivi di identic:i motivi adeguatamente confutati dalla Corte di appello risultano il secondo ed il terzo motivo (quest'ultimo declinato sotto due aspetti sub a e b), avendo la Corte territoriale adeguatamente risposto in ordine alla prova della commessa calunnia (pagg. 3, 4, 5, 6 e 7) ed in ordine alle ragioni che facevano ritenere come i ricorrenti fossero consapevoli della falsa accusa mossa con la denuncia strumentale ai danni dei due tecnici del Comune, 1:acciati di aver predisposto un atto falso (coinvolgendo altro appartenente alla polizia giudiziaria), tanto da evidenziare false circostanze in contrasto con lo stesso tenore della denuncia e mai attestate dai verbalizzanti (pagg. 7 e 8); rilevato che il quarto motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio risulta manifestamente infondato, avendo la sentenza messo in evidenza le ragioni della quantificazione della pena, sia in ragione dell'applicata recidiva, per Garau, sia per la continuazione, per Mereu; che inammissibili si rivelano le generiche doglianze in ordine alla ritenuta recidiva (Garau) e alla mancata concessione di attenuanti generiche, questione non dedotte in sede di gravame; che manifestamente infondata si rivela la parte del motivo che ha rivolto critiche all'aumento operato a titolo di concorso formale alla luce delle accuse rivolte a due persone (cfr. Sez. 6, n. 18745 del 02/04/2008, Santangelo, Rv. 239937, secondo cui, in caso di falsa incolpazione di più soggetti innocenti con unica denuncia, si configurano tanti distinti reati di calunnia, in concorso formale o, ricorrendone i presupposti, in continuazione tra loro); rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'a somma di euno tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del