CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03785/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 20317 /201 6 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e difes o , come da procura speciale in atti , dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - Oggetto: rinvioanuovo ruolo Cons.est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell a Sicilia, sez.staccata di Palermo, n. 2858 / 18 / 1 5 depositata il 01 / 07 / 20 15 e non notificata; Uditala relazione della causa svolt a all’udienza pubblica del 26 / 01 /202 3 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la sospensione delprocesso come da istanza in atti; udita l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso associandosi alle conclusioni del Pubblico Ministero quanto alla sospensione; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di accertamento notificatogli dall'ufficio con il quale era richiesto il pagamento di euro 731.673,68per [OSCURATO:PERSONA] e altro per l'anno 2000 . La pretesa scaturiva dal PVC redatto d a ll' A genzia delle Dogane di Cataniarelativo alla fattura n . 271 del 27 settembre 2000 emessa dal contribuente a fronte della vendita di n. 387 microchip per euro 1.045,16, che secondo il contribuente er a interpretata dall' U fficio erroneamente senza la virgola , così determinandosi in sede di accertamento il prezzo in euro 1.045.016 , attribuendosi a ciascun microchip il prezzo – ritenuto dal contribuente st ratosferico - di euro 2.702,622. LaCTP accoglieva il ricorso ; impugnava l' U fficio . Conla pronuncia gravata la CTR rigetta va l' a ppello dell' A genzia delle entrate. Ricorrea questa Corte l' A mministrazione finanziaria con atto articolato inotto motivi , per mero erro re di scritturazione numerati in ricorso in numerosette mezzi di impugnazione . Resisteil contribuente con controricorso. Cons.est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente,rileva il Collegio che è in atti istanza per la sospensione della controversia depositata ex art. 1, co. 197 - Legge n. 197/202 2 ; pertanto la controversia va sospesa sino al 10 luglio 2023 e rinviata a nuovoruolo; p.q.m. dispone la sosp ensione de