CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 17262/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della responsabilità per i reati di cui all'art. 337 e all'art. 341-bis cod. pen., oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto (assenza di violenza, velocità dell'autovettura), è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di mer ito (i;i vedano pagg. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA]‘\ (CCM, FR