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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15671/2026

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ui ricorsi proposti da: 1) CESARONI Cinzia, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) MARINI Carlo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 03/07/2025 dalla Corte d'Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa in data 20/11/2023, dal Tribunale di Ancona, con la quale CESARONI Cinzia e MARINI Carlo erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al concorso nel reato di omesso versamento dell'IVA, loro ascritto, con riferimento all'anno di imposta 2016, quali amministratori della [OSCURATO:PERSONA] s. r.

I.

3. Ricorrono per cassazione con unico atto la' CESARONI ed il BRUNI, a mezzo del proprio difensore, deducendo:3.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato, alla luce delle disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 87 del 2024.

Si lamenta la mancata valutazione - alla luce della normativa sopravvenuta alla sentenza di primo grado, applicabile al caso di specie in quanto più favorevole - della crisi di liquidità non transitoria, apertasi con la crisi generale e conseguente crollo delle vendite già nel 2011, concretatasi in una mancanza di liquidità a sua volta culminata nel fallimento dichiarato nel febbraio 2020 su istanza dei creditori.

Si deduce che la nuova normativa avrebbe dovuto far superare il rigoroso orientamento accolto dalle sentenze di merito, per la gravità della crisi strutturale in corso al momento dell'apertura della crisi, da cui era conseguita l'impossibilità di poter fruire, come in passato, di pagamenti differiti a tre mesi e del certificato di conformità delle moto (necessario per immatricolare) prima dell'integrale pagamento.

Si richiama, al riguardo, la deposizione della teste CESARONI e le dichiarazioni del BRUNI, anche quanto alla impossibilità di far fronte con altri mezzi, essendo la società "ostaggio" delle politiche aziendali delle case produttrici.

2.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Si censura la sentenza per aver considerato il solo dato del superamento della soglia, senza valutare la complessiva condotta degli imputati e le spiegazioni rese circa il mancato versamento.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto dei ricorsi, attesa l'infondatezza delle censure sollevate. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono nel loro complesso infondati e devono essere perciò rigettati.

2. Per ciò che riguarda il primo motivo, è opportuno richiamare il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di reati tributari, l'omesso versamento dell'IVA dipeso dal mancato incasso per inadempimento contrattuale dei propri clienti non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, atteso che l'obbligo del predetto versamento prescinde dall'effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all'ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi» (così ad es.

Sez. 3, n. 6506 del 24/09/2019, dep. 2020, Mattiazzo, Rv. 278909 -

01. Nello stesso senso, cfr. Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Minardi, Rv. 275967 - 01, secondo la quale «in tema di reato di omesso versamento dell'IVA, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a 2meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'IVA per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo»).

In tale rigorosa ma condivisibile prospettiva, le argomentazioni difensive volte a ritenere insussistente il reato di omesso versamento dell'IVA relativamente all'anno di imposta 2016, o comunque a ritenere configurabile una forza maggiore impeditiva dell'adempimento degli obblighi, non possono essere condivise.

Si fa invero un generico riferimento ad una crisi del 2011, senza adeguatamente illustrare le circostanze radicalmente ostative al rispetto degli obblighi tributari sorti negli anni successivi; allo stesso modo, le dichiarazioni acquisite possono aver delineato un contesto di carattere generale, ma non possono ritenersi sufficienti a rendere dimostrata una situazione di insuperabile impossibilità di procedere ai versamenti cui la società era tenuta.

Anche la prospettazione imperniata sul nuovo testo dell'art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000, che secondo la difesa consentirebbe di superare il rigore dei principi giurisprudenziali in precedenza richiamati, non può essere condivisa.

Risulta preliminare ed assorbente, al riguardo, il fatto che il comma 3-bis dell'art. 13 conferisce rilievo alle "cause non imputabili all'autore sopravvenute [...] all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto": si tratta di una disposizione inapplicabile alla fattispecie che qui rileva, in cui, come accennato, il mancato versamento dell'IVA 2016 è stato ricondotto ad una situazione risalente ad alcuni anni prima.

3. Altrettanto infondata è la residua censura.

Questa Suprema Corte ha chiarito che «in tema di omesso versamento IVA, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare di poco superiore alla soglia di punibilità, fissata ad euro 250.000,00 dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale» (Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018, dep. 2019, Canella, Rv. 276546 - 01).

La Corte d'Appello si è inserita in tale filone interpretativo, ritenendo dirimente il fatto che lo scostamento, lungi dall'esser minimo come nella fattispecie esaminata nella predetta pronuncia (meno di 10.000 Euro), risultava di ben diverso rilievo (circa Euro 84.000, considerando l'entità dell'evasione contestata, pari a Euro 334.808,00).

Si tratta di una valutazione immune da rilievi deducibili in questa sede anche alla luce del comma 3-ter dell'art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000, secondo cui il primo degli indici che il giudice è chiamato a valutare "in misura prevalente" è costituito 3proprio dalla "entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità" (cfr. la lett. a del predetto comma 3-ter).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ui ricorsi proposti da: 1) CESARONI Cinzia, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) MARINI Carlo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 03/07/2025 dalla Corte d'Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa in data 20/11/2023, dal Tribunale di Ancona, con la quale CESARONI Cinzia e MARINI Carlo erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al concorso nel reato di omesso versamento dell'IVA, loro ascritto, con riferimento all'anno di imposta 2016, quali amministratori della [OSCURATO:PERSONA] s. r. I. 3. Ricorrono per cassazione con unico atto la' CESARONI ed il BRUNI, a mezzo del proprio difensore, deducendo:3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato, alla luce delle disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 87 del 2024. Si lamenta la mancata valutazione - alla luce della normativa sopravvenuta alla sentenza di primo grado, applicabile al caso di specie in quanto più favorevole - della crisi di liquidità non transitoria, apertasi con la crisi generale e conseguente crollo delle vendite già nel 2011, concretatasi in una mancanza di liquidità a sua volta culminata nel fallimento dichiarato nel febbraio 2020 su istanza dei creditori. Si deduce che la nuova normativa avrebbe dovuto far superare il rigoroso orientamento accolto dalle sentenze di merito, per la gravità della crisi strutturale in corso al momento dell'apertura della crisi, da cui era conseguita l'impossibilità di poter fruire, come in passato, di pagamenti differiti a tre mesi e del certificato di conformità delle moto (necessario per immatricolare) prima dell'integrale pagamento. Si richiama, al riguardo, la deposizione della teste CESARONI e le dichiarazioni del BRUNI, anche quanto alla impossibilità di far fronte con altri mezzi, essendo la società "ostaggio" delle politiche aziendali delle case produttrici. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Si censura la sentenza per aver considerato il solo dato del superamento della soglia, senza valutare la complessiva condotta degli imputati e le spiegazioni rese circa il mancato versamento. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto dei ricorsi, attesa l'infondatezza delle censure sollevate. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono nel loro complesso infondati e devono essere perciò rigettati. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo, è opportuno richiamare il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di reati tributari, l'omesso versamento dell'IVA dipeso dal mancato incasso per inadempimento contrattuale dei propri clienti non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, atteso che l'obbligo del predetto versamento prescinde dall'effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all'ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi» (così ad es. Sez. 3, n. 6506 del 24/09/2019, dep. 2020, Mattiazzo, Rv. 278909 - 01. Nello stesso senso, cfr. Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Minardi, Rv. 275967 - 01, secondo la quale «in tema di reato di omesso versamento dell'IVA, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a 2meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'IVA per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo»). In tale rigorosa ma condivisibile prospettiva, le argomentazioni difensive volte a ritenere insussistente il reato di omesso versamento dell'IVA relativamente all'anno di imposta 2016, o comunque a ritenere configurabile una forza maggiore impeditiva dell'adempimento degli obblighi, non possono essere condivise. Si fa invero un generico riferimento ad una crisi del 2011, senza adeguatamente illustrare le circostanze radicalmente ostative al rispetto degli obblighi tributari sorti negli anni successivi; allo stesso modo, le dichiarazioni acquisite possono aver delineato un contesto di carattere generale, ma non possono ritenersi sufficienti a rendere dimostrata una situazione di insuperabile impossibilità di procedere ai versamenti cui la società era tenuta. Anche la prospettazione imperniata sul nuovo testo dell'art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000, che secondo la difesa consentirebbe di superare il rigore dei principi giurisprudenziali in precedenza richiamati, non può essere condivisa. Risulta preliminare ed assorbente, al riguardo, il fatto che il comma 3-bis dell'art. 13 conferisce rilievo alle "cause non imputabili all'autore sopravvenute [...] all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto": si tratta di una disposizione inapplicabile alla fattispecie che qui rileva, in cui, come accennato, il mancato versamento dell'IVA 2016 è stato ricondotto ad una situazione risalente ad alcuni anni prima. 3. Altrettanto infondata è la residua censura. Questa Suprema Corte ha chiarito che «in tema di omesso versamento IVA, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare di poco superiore alla soglia di punibilità, fissata ad euro 250.000,00 dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale» (Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018, dep. 2019, Canella, Rv. 276546 - 01). La Corte d'Appello si è inserita in tale filone interpretativo, ritenendo dirimente il fatto che lo scostamento, lungi dall'esser minimo come nella fattispecie esaminata nella predetta pronuncia (meno di 10.000 Euro), risultava di ben diverso rilievo (circa Euro 84.000, considerando l'entità dell'evasione contestata, pari a Euro 334.808,00). Si tratta di una valutazione immune da rilievi deducibili in questa sede anche alla luce del comma 3-ter dell'art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000, secondo cui il primo degli indici che il giudice è chiamato a valutare "in misura prevalente" è costituito 3proprio dalla "entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità" (cfr. la lett. a del predetto comma 3-ter). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P P.Q.M
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