CassazionedecretoSezione LDecisione del 17 gennaio 2019
Cassazione n. 23474/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21957-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 41/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/01/2019 R.G.N. 244/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.21957/2019 Cron. Rep. Ud.27/03/2024 [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 17.1.19 la corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza dell’1.3.18 del tribunale di Livorno, che aveva rigettato l’opposizione dell’Inps a decreto ingiuntivo con il quale la lavoratrice in epigrafe aveva chiesto il pagamento del TFR nei confronti del fondo di garanzia. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto non necessaria la consegna da parte del lavoratore all’Inps del titolo esecutivo in originale per accedere alle prestazioni del fondo. Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, cui resiste la parte con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il motivo deduce violazione dell’articolo 2 comma 57 legge 297 del19 82, 10 decreto legislativo 536 del 19 87 convertito in legge 48 del 19 88, 26 lettera B legge 88 del 19 89, per avere la corte territoriale ritenuto non necessaria la consegna dell’originale del titolo esecutivo, come previsto in circolare Inps (cui è attribuito un potere di regolamentazione, esercitato nella specie secondo criteri di ragionevolezza), e ciò sebbene l’originale sia necessario per esercitare l’azione di surroga. Nel caso di specie, l’Inps pretende nella sostanza di far venir meno il diritto alla prestazione a carico del Fondo in ragione della mancata consegna dell’originale del titolo esecutivo, conformemente a quanto prescritto da proprie disposizioni regolamentari in materia. Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] è consapevole che, ai sensi dell’art.26, lett. b) l. n.88/89 spetta all’Inps, tramite il Comitato amministratore, determinare le modalità di erogazione delle prestazioni e che questa Corte, proprio in tema di intervento del Fondo di garanzia, ha affermato che il lavoratore è tenuto a fornire la documentazione richiesta dall’Inps in vista del pagamento della prestazione, non essendo l’Istituto tenuto a provvedere d’ufficio. Si rileva, tuttavia, che il potere di indicare la documentazione necessaria deve essere esercitato secondo ragionevolezza, in modo da non rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto, giungendo a vanificarlo (Cass.n.1052/91, Cass. n. 9231/10) mentre, per altro verso, non può essere esercitato in deroga a disposizioni di legge vigenti in tema di efficacia probatoria dei documenti. Invero, va considerato secondo le disposizioni del codice civile che in linea generale non è soltanto l’originale del documento (titolo esecutivo) a fondare la giustificazione dell’intervento del Fondo; anche una copia conforme del titolo esecutivo ha il medesimo valore dell’originale (art.2719 c.c.); del pari, la copia semplice ha la stessa valenza probatoria dell’originaria ove non espressamente disconosciuta (art.2719 c.c.). Infatti, ai sensi della richiamata disposizione del codice (Sez. L, Sentenza n. 3314 del 06/04/1999, Rv. 524971 – 01, e Sez. 3, Sentenza n. 40750 del 20/12/2021, Rv. 663440 - 01) la copia fotostatica o fotografica di un documento ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, quando non sia formalmente disconosciuta dalla parte contro la quale è prodotta; la volontà di disconoscere il documento, pur non dovendo manifestarsi con formule sacramentali, deve, tuttavia, risultare da un'impugnazione di specifico e chiaro contenuto, tale cioè da potersi da essa desumere gliestremi della negazione della autenticità del documento. Come precisato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21003 del 08/09/2017, Rv. 645480 - 01; Sez. 5, Ordinanza n. 13439 del 27/07/2012, Rv. 623498 - 01), la regola posta dall'art. 2719 c.c. -per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia espressamente disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata- trova applicazione generalizzata per tutti i documenti. Più in particolare, la norma dell’art. 2719 c.c. trova applicazione con riferimento a tutte le copie prodotte, anche quelle non formate dalla parte nei cui confronti sono prodotte (Sez. 5, Sentenza n. 935 del 21/01/2004, Rv. 569536 - 01), rilevando al più la circostanza che la parte sia terza rispetto alla formazione del documento solo ai fini del grado di specificità del disconoscimento richiesto per privare il documento dell’efficacia ex art. 2719 c.c. In tema, peraltro, questa Corte ha già chiarito, da un lato, che alla regola ex art. 2719 c.c. , secondo cui le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non soltanto se la loro conformità all'originale viene attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora tale conformità non sia disconosciuta dalla controparte, si associa il divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace (Cass., sez. VI, 06/02/2020, n. 2805) e, dall’altro lato, che la contestazione di cui all’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass., Sez. V, 8 giugno 2018, n. 14950; Cass., Sez. III, 20 agosto 2015, n. 16998; Cass., Sez. III, 19 dicembre 2019, n. 33769; Cass., Sez. VI, 27 marzo 2014, n. 7267; Cass., Sez. III, 21 novembre 2011, n. 24456; Cass., Sez. III, 21 aprile 2010, n. 9439; Cass., Sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2419; Cass., Sez. I, 15 giugno 2004, n. 11269). Nel caso, l’INPS si è limitato a pretendere la produzione di un titolo originale, ma non ha in alcun modo disconosciuto la conformità della copia all’originale del documento prodotto, sicché, tanto più considerato che si tratta di copia di provvedimento giudiziale (decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore), al detto documento non può che attribuirsi l’efficacia probatoria indicata nell’art. 2719 c.c. Il mancato disconoscimento della conformità all’originale priva di rilievo la contestazione dell’Inps sulla necessità della produzione in originale del titolo esecutivo, atteso il disposto dell’art. 2719 c.c. ed il particolare carattere del documento in discorso. Del resto, non è necessario l’originale del titolo esecutivo per legittimare l’azione di surroga dell’Inps ai sensi dell’art.2, co.7 l. n.297/82: nessuna norma subordina l’esercizio della surroga alla produzione dell’originale del titolo esecutivo, anziché di una copia conforme; secondo l’art.2, co.7 la surroga presuppone la prova del pagamento effettuato dall’Inps al lavoratore, integrata dalla “contabile di pagamento”. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo u