Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18506/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova - in funzione di giudice dell'esecuzione - in accoglimento della richiesta della Procura generale presso la stessa Corte, ha revocato, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza emessa in data 17/06/2021 dalla Corte di appello di Genova (pronuncia divenuta irrevocabile il 01/12/2022), di condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro diecimila di multa, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309.

E ciò in quanto la condannata risulta aver riportato, in data 27/10/2023, una nuova condanna alla pena di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, per il reato di cui all'art. 74 T.U. stup, commesso da febbraio a dicembre 2019.

2. Avverso tale ordinanza la condannata, tramite l'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 168 cod. pen., dato che non risulterebbero posti in essere reati nei cinque anni successivi, rispetto al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

Invero, la revoca della sospensione condizionale della pena risulta essere stata legittimamente disposta, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen., visto che la condannata ha riportato - entro il termine quinquennale stabilito dalla norma - una nuova condanna per delitto anteriormente commesso, riportando pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, ha oltrepassato i limiti di ammissibilità dettati dall'art. 163 cod. pen.

La prospettazione difensiva, dunque, è decentrata rispetto al contenuto del provvedimento e si risolve nella enunciazione di prospettazioni del tutto generiche e contrastanti con il dato normativo.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 apri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova - in funzione di giudice dell'esecuzione - in accoglimento della richiesta della Procura generale presso la stessa Corte, ha revocato, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza emessa in data 17/06/2021 dalla Corte di appello di Genova (pronuncia divenuta irrevocabile il 01/12/2022), di condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro diecimila di multa, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309. E ciò in quanto la condannata risulta aver riportato, in data 27/10/2023, una nuova condanna alla pena di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, per il reato di cui all'art. 74 T.U. stup, commesso da febbraio a dicembre 2019. 2. Avverso tale ordinanza la condannata, tramite l'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 168 cod. pen., dato che non risulterebbero posti in essere reati nei cinque anni successivi, rispetto al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Invero, la revoca della sospensione condizionale della pena risulta essere stata legittimamente disposta, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen., visto che la condannata ha riportato - entro il termine quinquennale stabilito dalla norma - una nuova condanna per delitto anteriormente commesso, riportando pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, ha oltrepassato i limiti di ammissibilità dettati dall'art. 163 cod. pen. La prospettazione difensiva, dunque, è decentrata rispetto al contenuto del provvedimento e si risolve nella enunciazione di prospettazioni del tutto generiche e contrastanti con il dato normativo. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 apri
Sentenza Cassazione n. 18506/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris