Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:133
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0753
SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
27 febbraio 2025 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati – Direttiva 2001/55/CE – Articoli 8 e 11 – Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 – Domande successive di un titolo di soggiorno ai fini della concessione della protezione temporanea in più [OSCURATO:PERSONA] membri – Esame della domanda reiterata – Diritto a un ricorso effettivo»
Nella causa C‑753/23 [Krasiliva] (
i
),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), con decisione del 30 novembre 2023, pervenuta in cancelleria il 7 dicembre 2023, nel procedimento
A. N.
contro
[OSCURATO:PERSONA] vnitra,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da D. Gratsias, presidente di sezione, I. Jarukaitis, presidente della Quarta Sezione, e Z. Csehi (relatore), giudice,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per il governo ceco, da M. Smolek, A. Edelmannová e J. Vláčil, in qualità di agenti;
–
per il governo ellenico, da G. Karipsiadis e T. Papadopoulou, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da A. Azéma, A. Katsimerou e M. Salyková, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 11 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (
GU 2001, L 212, pag. 12
), nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra A. N., cittadina ucraina, e il [OSCURATO:PERSONA] vnitra (Ministero dell’Interno, Repubblica ceca) in merito al rilascio di un titolo di soggiorno nell’ambito della protezione temporanea prevista dalla direttiva 2001/55.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2001/55
3
L’articolo 1 della direttiva 2001/55 dispone:
«La presente direttiva ha lo scopo di istituire norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono ritornare nel paese d’origine e di promuovere l’equilibrio degli sforzi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi».
4
L’articolo 5 di detta direttiva, paragrafi 1 e 3, prevede:
«1. L’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati è accertata con decisione del Consiglio [dell’Unione europea] adottata a maggioranza qualificata su proposta della Commissione [europea], la quale esamina parimenti qualsiasi richiesta presentata dagli [OSCURATO:PERSONA] membri affinché sottoponga al Consiglio una proposta in tal senso.
2. La proposta della Commissione contiene almeno i seguenti elementi:
a)
la descrizione dei gruppi specifici di persone cui si applicherà la protezione temporanea;
b)
la data di decorrenza della protezione temporanea;
c)
una stima della portata dei movimenti degli sfollati.
3. La decisione del Consiglio determina, per gli sfollati a cui si riferisce, l’applicazione in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri della protezione temporanea a norma della presente direttiva. La decisione contiene almeno i seguenti elementi:
a)
la descrizione dei gruppi specifici di persone cui si applica la protezione temporanea;
b)
la data di decorrenza della protezione temporanea;
c)
informazioni fornite dagli [OSCURATO:PERSONA] membri sulla loro capacità ricettiva;
d)
informazioni fornite dalla Commissione, [dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)] e da altre organizzazioni internazionali competenti».
5
L’articolo 8 della suddetta direttiva è del seguente tenore:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri prendono le misure necessarie affinché le persone che godono della protezione temporanea dispongano di titoli di soggiorno durante l’intero periodo della stessa. Documenti o altre prove analoghe sono rilasciati a questo fine.
2. Qualunque sia la durata di validità del titolo di soggiorno di cui al paragrafo 1, il trattamento riconosciuto dagli [OSCURATO:PERSONA] membri alle persone che godono della protezione temporanea non può essere meno favorevole di quello definito negli articoli da 9 a 16.
3. All’occorrenza gli [OSCURATO:PERSONA] membri forniscono alle persone ammesse ad entrare nel loro territorio ai fini della protezione temporanea qualsiasi agevolazione utile per ottenere i visti prescritti compresi i visti di transito. Le formalità devono essere ridotte al minimo in considerazione della situazione d’urgenza. I visti dovrebbero essere gratuiti o avere un costo ridotto al minimo».
6
L’articolo 11 della medesima direttiva prevede:
«Uno Stato membro riammette una persona che gode della protezione temporanea nel suo territorio qualora essa soggiorni o tenti di entrare illegalmente nel territorio di un altro Stato membro nel periodo previsto dalla decisione del Consiglio di cui all’articolo 5. [OSCURATO:PERSONA] membri, sulla base di un accordo bilaterale, possono decidere di non applicare la presente disposizione».
7
L’articolo 28 della direttiva 2001/55 prevede i casi in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono escludere le persone contemplate da tale direttiva dal beneficio della protezione temporanea, ai sensi di quest’ultima.
8
Ai sensi dell’articolo 29 di detta direttiva:
«Le persone che sono state escluse dal beneficio della protezione temporanea o del ricongiungimento familiare da uno Stato membro hanno diritto a proporre impugnativa nello Stato membro interessato».
Decisione di esecuzione (UE) 2022/382
9
La decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea (
GU 2022, L 71, pag. 1
), enuncia, ai suoi considerando 15 e 16, quanto segue:
«(15)
Va osservato che in una dichiarazione gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno convenuto di non applicare l’articolo 11 della direttiva [2001/55].
(16)
La protezione temporanea è lo strumento più adeguato nella situazione attuale. Alla luce della situazione straordinaria ed eccezionale, comprese l’invasione militare dell’Ucraina da parte della Federazione russa e l’entità dell’afflusso massiccio di persone sfollate, la protezione temporanea dovrebbe consentire loro di godere di diritti armonizzati in tutta l’Unione che offrano un livello di protezione adeguato. L’applicazione della protezione temporanea dovrebbe andare altresì a vantaggio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, in quanto i diritti che accompagnano tale protezione limitano la necessità di chiedere immediatamente protezione internazionale da parte degli sfollati ed evitano il rischio di sovraccaricare i sistemi di asilo degli [OSCURATO:PERSONA] membri, in quanto riducono al minimo le formalità in considerazione della situazione d’urgenza. Inoltre i cittadini ucraini, in quanto viaggiatori esenti dall’obbligo di visto, hanno il diritto, dopo essere stati ammessi nel territorio, di circolare liberamente all’interno dell’Unione per un periodo di 90 giorni. Su tale base possono scegliere lo Stato membro in cui intendono godere dei diritti connessi alla protezione temporanea e raggiungere i familiari e gli amici attraverso le importanti reti delle diaspore attualmente esistenti in tutta l’Unione. Ciò faciliterà nella pratica l’equilibrio degli sforzi tra [OSCURATO:PERSONA] membri, riducendo quindi la pressione sui sistemi nazionali di accoglienza. Una volta che uno Stato membro ha rilasciato il titolo di soggiorno conformemente alla direttiva [2001/55], la persona che gode della protezione temporanea, pur avendo il diritto di viaggiare nell’Unione per 90 giorni nell’arco di un periodo di 180 giorni, dovrebbe poter avvalersi dei diritti derivanti dalla protezione temporanea solo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno. Ciò non dovrebbe pregiudicare la possibilità di uno Stato membro di decidere di rilasciare in qualsiasi momento un titolo di soggiorno alle persone che godono della protezione temporanea ai sensi della presente decisione».
10
L’articolo 1 di detta decisione di esecuzione recita:
«È accertata l’esistenza di un afflusso massiccio nell’Unione di sfollati che hanno dovuto abbandonare l’Ucraina a seguito di un conflitto armato».
11
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della suddetta decisione di esecuzione:
«La presente decisione si applica alle seguenti categorie di persone che sono sfollate dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso a seguito dell’invasione militare delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data:
a)
cittadini ucraini [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 febbraio 2022».
Diritto ceco
Legge n. 221/2003 sulla protezione temporanea degli stranieri
12
La direttiva 2001/55 è stata trasposta nel diritto ceco dallo zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců (legge n. 221/2003 sulla protezione temporanea degli stranieri).
13
L’articolo 1 di detta direttiva, intitolato «Oggetto», così prevede:
«1. La presente legge disciplina:
a)
le condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini stranieri nel territorio della Repubblica ceca (in prosieguo: il “territorio”) ai fini della concessione della protezione temporanea, nonché della loro uscita dal territorio;
b)
la procedura per la concessione e la revoca di un diritto di soggiorno ai fini della concessione della protezione temporanea nel territorio (in prosieguo: il “diritto di soggiorno ai fini della protezione temporanea”);
(...)».
Legge «Ucraina»
14
Lo zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazi vojsk Ruské federace (legge n. 65/2022 recante misure in relazione al conflitto armato nel territorio dell’Ucraina provocato dall’invasione militare della Federazione russa), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge “Ucraina”»), dispone, all’articolo 2, che «per “protezione temporanea” si intende il diritto di soggiornare nel territorio della Repubblica ceca in forza della legge [n. 221/2003] sulla protezione temporanea degli stranieri (…)».
15
L’articolo 4 della legge «Ucraina», intitolato «Procedura in materia di protezione temporanea», prevede, al paragrafo 3, quanto segue:
«Salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge, la concessione della protezione temporanea in forza della presente legge è disciplinata dalla legge [n. 221/2003] sulla protezione temporanea degli stranieri».
16
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, della legge «Ucraina»:
«1. Una domanda di protezione temporanea è irricevibile se:
a)
non è introdotta personalmente;
b)
è introdotta da un cittadino straniero non contemplato dall’articolo 3;
c)
è introdotta da un cittadino straniero che ha richiesto protezione temporanea o internazionale in un altro Stato membro dell’Unione;
d)
è introdotta da un cittadino straniero che beneficia di protezione temporanea o internazionale in un altro Stato membro dell’Unione; oppure
e)
è introdotta da un cittadino straniero dell’Unione o di uno Stato vincolato da un trattato internazionale concluso con l’Unione che gli conferisce un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione o, ancora, di uno Stato vincolato dall’accordo sullo Spazio economico europeo[, del 2 maggio 1992 (
GU 1994, L 1, pag. 3
)].
2. In caso di irricevibilità, la domanda del cittadino straniero è respinta dal Ministero dell’Interno o dalla polizia della Repubblica ceca, che gli comunica il motivo di irricevibilità; è escluso qualsiasi controllo giurisdizionale».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
17
Il 15 luglio 2022 A. N., cittadina ucraina, è entrata nel territorio dell’Unione. Il 19 luglio 2022 ha presentato una domanda di concessione della protezione temporanea in Germania. Due mesi più tardi, il 20 settembre 2022, ha presentato una domanda analoga nella Repubblica ceca. Quest’ultima domanda è stata respinta dal Ministero dell’Interno in quanto irricevibile con la motivazione, in particolare, che A. N. aveva chiesto od ottenuto protezione temporanea in un altro Stato membro.
18
A. N. ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi al Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale, Repubblica ceca). Quest’ultimo, in primo luogo, ha ritenuto di essere competente a conoscere di tale ricorso, sebbene la normativa nazionale pertinente escludesse la possibilità di un controllo giurisdizionale della decisione di respingere in quanto irricevibile una domanda di concessione della protezione temporanea. A suo giudizio, il diritto a un siffatto ricorso risultava dall’articolo 29 della direttiva 2001/55, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta.
19
In secondo luogo, tale giudice ha constatato, da un lato, che, sebbene A. N. avesse presentato una domanda di concessione della protezione temporanea in Germania, nessuna protezione le era stata concessa fino a quel momento e, dall’altro, che la direttiva 2001/55 non prevedeva che una siffatta domanda potesse essere respinta per il motivo che una domanda di concessione della protezione temporanea era stata precedentemente presentata in un altro Stato membro. Infatti, i motivi di esclusione di una persona dal beneficio della protezione temporanea sono previsti tassativamente all’articolo 28 della direttiva 2001/55, con la conseguenza che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non sarebbe conforme al diritto dell’Unione. Per tali motivi, il Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale) ha accolto il ricorso di A. N., ha annullato la decisione del Ministero dell’Interno e ha rinviato la causa dinanzi al Ministero dell’Interno.
20
Il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza dinanzi al Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), giudice del rinvio. Detto Ministero ha sostenuto che, nell’ipotesi in cui una persona abbia chiesto la concessione della protezione temporanea in uno Stato membro, spetta a tale Stato membro statuire su tale domanda. Infatti, non sarebbe possibile beneficiare di tale protezione in più [OSCURATO:PERSONA] membri. Secondo il Ministero dell’Interno, la situazione di cui trattasi nel procedimento principale non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 28 della direttiva 2001/55. La disposizione del diritto nazionale che prevede l’irricevibilità di una domanda come quella di A. N. si applicherebbe alle situazioni che non sono disciplinate da tale direttiva.
21
Alla luce di tali considerazioni, il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 8, paragrafo 1, della [direttiva 2001/55] osti, anche tenendo conto di un accordo tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri volto a non applicare l’articolo 11 di tale direttiva, a una normativa nazionale in forza della quale una domanda di titolo di soggiorno ai fini della concessione della protezione temporanea è irricevibile qualora lo straniero abbia richiesto un titolo di soggiorno in un altro Stato membro o benefici già di un titolo di soggiorno in un altro Stato membro.
2)
Se il beneficiario della protezione temporanea ai sensi della [direttiva 2001/55] abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, ai sensi dell’articolo 47 della [Carta], contro il diniego di uno Stato membro di rilasciare un titolo di soggiorno ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
22
Con la sua prima questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale il rilascio di un titolo di soggiorno previsto da tale disposizione è negato a una persona che beneficia della protezione temporanea, di cui alla decisione di esecuzione 2022/382, qualora tale persona abbia già richiesto un analogo titolo di soggiorno in un altro Stato membro. Si interroga inoltre, in tale contesto, sulla portata dell’accordo degli [OSCURATO:PERSONA] membri, concluso nell’ambito dell’adozione della decisione di esecuzione 2022/382, di non applicare l’articolo 11 della direttiva 2001/55.
23
Secondo l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/55, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie affinché i beneficiari della protezione temporanea dispongano di titoli di soggiorno per la sua intera durata. Tale disposizione prevede inoltre che documenti o altre prove analoghe siano rilasciati a questo fine.
24
Come risulta dal suo articolo 1, la direttiva 2001/55 ha lo scopo di istituire norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono ritornare nel proprio paese d’origine e di promuovere l’equilibrio degli sforzi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (sentenza del 19 dicembre 2024, Kaduna,
C‑244/24 e C‑290/24
,
EU:C:2024:1038
, punto
81
).
25
Ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55, l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati è accertata con decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Tale decisione si basa, in particolare, sull’esame della situazione e della portata dei movimenti degli sfollati nonché sulla valutazione dell’opportunità di istituire la protezione temporanea, tenendo conto della possibilità di attuare aiuti urgenti e interventi sul posto o dell’insufficienza di tali misure. La decisione del Consiglio fa scattare l’attuazione della protezione temporanea in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri nei confronti dei gruppi specifici di persone indicati nella decisione medesima, a decorrere dalla data fissata da quest’ultima (sentenza del 19 dicembre 2024, Kaduna,
C‑244/24 e C‑290/24
,
EU:C:2024:1038
, punto
83
).
26
Sulla base dell’articolo 5 della direttiva 2001/55, il Consiglio ha adottato, il 4 marzo 2022, la decisione di esecuzione 2022/382, che dichiara l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina. L’entrata in vigore di tale decisione di esecuzione, avvenuta in pari data, ha fatto dunque scattare, a decorrere da tale data, l’attuazione della protezione temporanea obbligatoria a favore delle categorie di persone identificate all’articolo 2 di detta decisione di esecuzione, in particolare dei cittadini ucraini [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 febbraio 2022 (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2024, Kaduna,
C‑244/24 e C‑290/24
,
EU:C:2024:1038
, punto
84
).
27
Risulta inoltre dal considerando 16 della decisione di esecuzione 2022/382 che i cittadini ucraini, in quanto viaggiatori esenti dall’obbligo del visto, hanno il diritto di circolare liberamente nell’Unione per un periodo di 90 giorni dopo essere stati ammessi nel territorio di quest’ultima e possono scegliere lo Stato membro in cui desiderano godere dei diritti connessi alla protezione temporanea.
28
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre constatare che le persone rientranti nelle categorie di cui all’articolo 2 della decisione di esecuzione 2022/382 hanno il diritto di rivolgersi alle autorità dello Stato membro di loro scelta al fine di ottenere un titolo di soggiorno di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/55.
29
Ne consegue che, qualora una persona che beneficia della protezione temporanea abbia chiesto, in un primo Stato membro, un titolo di soggiorno, sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/55, ma non l’abbia ancora ottenuto, e si rechi successivamente in un secondo Stato membro e vi presenti una domanda analoga, quest’ultimo Stato membro non può respingere quest’ultima domanda in quanto irricevibile per il solo motivo che una domanda è già stata presentata nel primo Stato membro. Tale ultimo Stato membro è tenuto quindi ad esaminare nel merito la domanda presentatagli.
30
Le autorità di uno Stato membro possono tuttavia verificare, nell’ambito dell’esame di una siffatta domanda, se le persone che richiedono un titolo di soggiorno di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 rientrino nelle categorie di persone di cui all’articolo 2 della decisione di esecuzione 2022/382 e beneficino della protezione temporanea e se abbiano già ottenuto un titolo di soggiorno in un altro Stato membro.
31
Inoltre, poiché il giudice del rinvio si interroga altresì sul significato, ai fini della risposta da fornire alla prima questione, della dichiarazione degli [OSCURATO:PERSONA] membri, ricordata al considerando 15 della decisione di esecuzione 2022/382, di non applicare l’articolo 11 della direttiva 2001/55, occorre rilevare che, in forza di tale articolo, uno Stato membro riammette una persona che gode della protezione temporanea nel suo territorio qualora essa soggiorni o tenti di entrare illegalmente nel territorio di un altro Stato membro nel periodo coperto dalla protezione temporanea.
32
Orbene, come risulta dalla dichiarazione degli [OSCURATO:PERSONA] membri di cui al punto precedente, il suddetto articolo non è applicabile ai beneficiari della protezione temporanea che rientrano nell’ambito di applicazione della decisione di esecuzione 2022/382. Peraltro, risulta dal considerando 16 della decisione di esecuzione 2022/382 che i cittadini ucraini, in quanto viaggiatori esenti dall’obbligo del visto, hanno il diritto di circolare liberamente nell’Unione per un periodo di 90 giorni dopo essere stati ammessi nel territorio di quest’ultima, al fine, in particolare, di scegliere lo Stato membro in cui intendono godere dei diritti connessi alla protezione temporanea. Tale articolo non è quindi pertinente ai fini della risposta alla prima questione.
33
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale il rilascio di un titolo di soggiorno è negato a una persona che beneficia della protezione temporanea, di cui alla decisione di esecuzione 2022/382, qualora tale persona abbia già chiesto, ma non ancora ottenuto, tale titolo in un altro Stato membro.
Sulla seconda questione
34
Con la sua seconda questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/55, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che un beneficiario della protezione temporanea in forza di tale direttiva dispone di un diritto di ricorso effettivo dinanzi a un giudice contro una decisione di respingere in quanto irricevibile una domanda di rilascio di un titolo di soggiorno, ai sensi di tale articolo 8.
35
Secondo una costante giurisprudenza, il riconoscimento, in un determinato caso di specie, del diritto a un ricorso effettivo previsto dall’articolo 47 della Carta presuppone che la persona che lo invoca si avvalga di diritti o libertà garantiti dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, protectus,
C‑185/23
,
EU:C:2024:657
, punto
71
).
36
A tal riguardo, come risulta, in sostanza, dai punti da 23 a 26 della presente sentenza, la decisione del Consiglio, adottata ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55, ha l’effetto di comportare l’attuazione della protezione temporanea in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri nei confronti dei gruppi specifici di persone descritti in tale decisione. In forza dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per consentire a tali persone di disporre di titoli di soggiorno per tutta la durata della protezione e a rilasciare loro, a tal fine, documenti o altre prove analoghe. Pertanto, il diritto di dette persone di disporre di un titolo di soggiorno e di ottenere documenti giustificativi a tal riguardo costituisce un diritto garantito dall’ordinamento giuridico dell’Unione.
37
Di conseguenza, l’articolo 47 della Carta esige che una decisione che respinge in quanto irricevibile una domanda di titolo di soggiorno, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/55, presentata da un beneficiario di protezione temporanea, ai sensi di tale direttiva, possa essere oggetto di un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.
38
Occorre ricordare, in tale contesto, che l’articolo 47 della Carta costituisce una riaffermazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva. Ebbene, detto articolo è sufficiente di per sé e non deve essere precisato mediante disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale per conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale. La conclusione non può pertanto essere diversa con riguardo all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 (v., per analogia, sentenza del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky,
C‑406/22
,
EU:C:2024:841
, punto
86
e giurisprudenza ivi citata).
39
Peraltro, tale interpretazione non è in alcun modo rimessa in discussione dal fatto che l’articolo 29 della direttiva 2001/55 prevede espressamente il diritto a proporre impugnativa nello Stato membro interessato unicamente per le persone escluse dal beneficio della protezione temporanea o del ricongiungimento familiare in uno Stato membro. Infatti, come risulta dalle considerazioni esposte ai punti da 35 a 38 della presente sentenza, non si può dedurre
a contrario
da tale articolo che solo tali persone debbano avere accesso a siffatti mezzi di ricorso.
40
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/55, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che un beneficiario della protezione temporanea in forza di tale direttiva dispone di un diritto di ricorso effettivo dinanzi a un giudice contro una decisione di respingere in quanto irricevibile una domanda di rilascio di un titolo di soggiorno, ai sensi di detto articolo 8.
Sulle spese
41
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:
1)
L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi,
dev’essere interpretato nel senso che:
esso osta a una normativa nazionale in forza della quale il rilascio di un titolo di soggiorno è negato a una persona che beneficia della protezione temporanea, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea, qualora tale persona abbia già chiesto, ma non ancora ottenuto, tale titolo in un altro Stato membro.
2)
L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/55, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
dev’essere interpretato nel senso che:
un beneficiario della protezione temporanea in forza di tale direttiva dispone di un diritto di ricorso effettivo dinanzi a un giudice contro una decisione di respingere in quanto irricevibile una domanda di rilascio di un titolo di soggiorno, ai sensi di detto articolo 8.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il ceco.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.