Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 25707/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt.648 cod. pen. e 453 n. 4 cod. pen. e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 453 n. 4 cod. pen.; - che il ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza è affidata da D'Errico a due motivi e da Quarantiello ad un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi formulati nell'interesse di D'Errico, con i quali si censura, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, l'operata valutazione delle prove (in particolare del contenuto delle intercettazioni telefoniche) e, quindi, la tenuta dell'impianto motivazionale sotteso alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato per i delitti ascrittigli, segnatamente sotto il profilo dell'integrazione degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 453 cod. pen., sono affidate a doglianze generiche, in quanto indeterminate nel loro contenuto e meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr, pagg. 10 - 11 della sentenza impugnata), e dissimulano mere censure in fatto, peraltro protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è criticamente confrontato limitandosi a contestarli o a proporre un'alternativa valutazione delle prove sulla base di un alternativo modello di ragionamento; - che il motivo nell'interesse di Quarantiello, con il quale, invocando la violazione di legge e il vizio di motivazione, si dissente dall'operata qualificazione giuridica del fatto, non essendoci prova di un qualsivoglia rapporto tra l'imputato e il fabbricante delle banconote false, è manifestamente infondato, perché, senza confrontarsi con quanto diffusamente argomentato nella sentenza impugnata sui contatti tra il D'Errigo (il fornitore delle banconote false) e il Quarantiello (cfr. pag. 12), prospetta una questione in diritto del tutto svincolata dalla ricostruzione del fatto; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt.648 cod. pen. e 453 n. 4 cod. pen. e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 453 n. 4 cod. pen.; - che il ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza è affidata da D'Errico a due motivi e da Quarantiello ad un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi formulati nell'interesse di D'Errico, con i quali si censura, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, l'operata valutazione delle prove (in particolare del contenuto delle intercettazioni telefoniche) e, quindi, la tenuta dell'impianto motivazionale sotteso alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato per i delitti ascrittigli, segnatamente sotto il profilo dell'integrazione degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 453 cod. pen., sono affidate a doglianze generiche, in quanto indeterminate nel loro contenuto e meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr, pagg. 10 - 11 della sentenza impugnata), e dissimulano mere censure in fatto, peraltro protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è criticamente confrontato limitandosi a contestarli o a proporre un'alternativa valutazione delle prove sulla base di un alternativo modello di ragionamento; - che il motivo nell'interesse di Quarantiello, con il quale, invocando la violazione di legge e il vizio di motivazione, si dissente dall'operata qualificazione giuridica del fatto, non essendoci prova di un qualsivoglia rapporto tra l'imputato e il fabbricante delle banconote false, è manifestamente infondato, perché, senza confrontarsi con quanto diffusamente argomentato nella sentenza impugnata sui contatti tra il D'Errigo (il fornitore delle banconote false) e il Quarantiello (cfr. pag. 12), prospetta una questione in diritto del tutto svincolata dalla ricostruzione del fatto; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 25707/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris